Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TRIESTE - Sentenza 14 settembre 2016, n. 265

Terreno agricolo - Compravendita - Agevolazioni per la piccola proprietà contadina - Revoca

 

Il 13.9.2013 l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pordenone, notificava ad O. F. un avviso di liquidazione d’imposta relativo all’atto di compravendita di un terreno agricolo sito nel comune di Sesto al Reghena a rogito del notaio P., registrato a Pordenone il 26.11.2008, avviso che le revocava le agevolazioni, fatte valere in sede di registrazione, previste per la piccola proprietà contadina dall’art. 1, comma 1, n. 2, della l. 604/1954 per difetto di produzione, nel termine di tre anni, del certificato definitivo attestante il possesso dei requisiti richiesti. La contribuente l’8.11.2013 pagava la somma di euro 9.568,79 richiesta dall’avviso ed il 14.11.2013 presentava istanza di rimborso producendo in originale il certificato definitivo attestante il possesso dei requisiti richiesti per godere dell’agevolazione in questione.

Non avendo ottenuto il rimborso, la contribuente con ricorso alla CTP di Pordenone depositato il 28.11.2014 e rubricato sub 21/14, in via principale impugnava l’avviso di liquidazione ed in via subordinata chiedeva il riconoscimento del diritto al rimborso, spese rifuse.

A sostegno di queste conclusioni la contribuente produceva il certificato del Comune di Sesto al Reghena datato 2.10.2013 che attestava il possesso dei requisiti in questione già all’atto della stipulazione del contratto di compravendita e rilevava di aver richiesto al Comune il rilascio del certificato già in data 10.9.2008, e cioè prima della registrazione dell’atto, ottenendo solo un certificato provvisorio. Il ritardo nel rilascio del certificato definitivo non poteva essere imputato alla ricorrente. Di conseguenza il ritardo del deposito del certificato definitivo rispetto al termine triennale di decadenza decorrente dalla registrazione dell’atto era giustificabile, con conseguente illegittimità dell’avviso di liquidazione; in ogni caso, in virtù dell’art. 5 della legge n. 604/1954, vi era il diritto al rimborso di quanto pagato ad aliquota piena.

L’Agenzia si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate il 12.2.2014 nelle quali chiedeva il rigetto del ricorso sia perché nel caso di specie non si ravvisava una giustificazione del ritardo con cui era stato depositato il certificato definitivo sia perché la normativa invocata dalla contribuente circa il rimborso trovava applicazione solo in caso di versamento iniziale dell’imposta ad aliquota piena e non nel caso di iniziale pagamento con aliquota agevolata.

La CTP di Pordenone, con sentenza n. 213/01/14, dd. 17.9-1.10.2014, ha respinto il ricorso condannando la contribuente alla rifusione delle spese legali, ritenendo, da un lato, legittimo l’avviso di liquidazione, essendo il ritardo nel deposito del certificato definitivo non imputabile a cause di forza maggiore o indipendenti dal processo volitivo e cognitivo della ricorrente; dall’altro, non dovuto il rimborso- dato che questo era previsto solo per il caso di iniziale versamento dell’imposta a tariffa piena.

Questa sentenza è stata impugnata dalla contribuente con ricorso in appello depositato il 13.4.2015, nel quale si chiede la riforma della sentenza impugnata e l’annullamento dell’avviso di liquidazione, spese rifuse. Con il primo motivo si fa valere la giurisprudenza della Cassazione per la quale ciò che conta, ai fini del diritto a godere del beneficio dell’aliquota ridotta, è il fatto di possedere e di spendere la qualifica di coltivatore diretto alla data dell’atto di compravendita del terreno agricolo, mentre il termine triennale di decadenza per la produzione del certificato definitivo che attesta tale qualità trova applicazione solo nel caso in cui il contribuente non risulti possedere tale qualifica e l’Ispettorato competente debba svolgere gli accertamenti necessari per certificarla. Con il secondo motivo la F. censura la sentenza impugnata laddove ritiene che l’appellante non sia stata diligente nel vigilare sul procedimento di rilascio del certificato da parte della p.a. competente, rilevando che il ritardo va imputato solo alla p.a., che avrebbe addirittura archiviato la domanda senza avvisare l’interessata. Col terzo motivo si sottolinea l’irrazionalità della tesi per la quale il diritto al rimborso spetterebbe solo al contribuente che abbia versato l’imposta piena già in sede di registrazione e si segala una pronuncia della Cassazione in senso contrario all’opinione dell’Agenzia. Quest’ultima si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello con vittoria di spese, ribadendo gli argomenti fatti valere in primo grado.

O. F. aveva presentato alla CTP di Pordenone anche un ulteriore ricorso, rubricato sub r.g. 342/14, affinché fosse ordinato all’Agenzia delle Entrate il rimborso della somma di euro 9.568,79, oltre interessi legali dal 15.11.2013, versata in relazione a quanto richiesto nell’avviso di liquidazione sopra ricordato, atteso il silenzio rifiuto nei confronti della relativa domanda. L’Agenzia, con controdeduzioni depositate il 1°.12.2014, si è opposta a questa richiesta concludendo per la reiezione del ricorso con vittoria di spese. Con sentenza n. 23/01/15, pronunciata e depositata il 4.2.2015, la CTP di Pordenone ha rigettato il ricorso, compensando le spese, affermando che il diritto al rimborso spetta solo in caso di versamento dell’imposta ad aliquota piena all’atto della registrazione e senza deposito di alcun certificato, né provvisorio né definitivo.

Anche questa sentenza è stata impugnata dalla contribuente, che ne chiede la totale riforma con affermazione del diritto al rimborso in questione, con vittoria di spese. Con controdeduzioni depositate il 25.5.2015 l’Agenzia delle Entrate si è costituita nel giudizio di secondo grado chiedendo il rigetto dell’appello con vittoria di spese. Entrambe le parti hanno fatto valere gli argomenti già prospettati in primo grado e nella causa rubricata sub 214 r.g. appelli, alla quale chiedono sia riunita la presente.

I due appelli vanno riuniti e ritenuti fondati.

Per l’art. 3 della l. 6.8.1954, n. 604 per conseguire le agevolazioni tributarie previste dalla legge l’acquirente di terreni agricoli deve produrre, al momento della registrazione, insieme all’atto di compravendita, lo stato di famiglia ed un certificato dell’allora Ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai numeri 1-3 dell’art. 2 (abituale attività manuale di lavorazione della terra da parte dell’acquirente, ecc.). Per il successivo art. 4, "in luogo del certificato dell’ispettorato agrario richiesto dall’articolo 3 può essere prodotta un’attestazione provvisoria dell’ispettorato medesimo dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio. In tal caso le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, ma entro tre anni da tale formalità l’interessato deve presentare all’ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano sin dal momento della stipula dell’atto; in difetto sono dovute le normali imposte, salvo quanto previsto dall’articolo seguente".

Dalla documentazione esistente agli atti risulta che la contribuente ha chiesto il rilascio del certificato definitivo in questione il 10 settembre 2008, ben prima, dunque, del momento del rogito, avvenuto due mesi dopo, il 10 novembre 2008, e della registrazione dell’atto, avvenuta il 26 novembre successivo. Il documento definitivo è stato rilasciato il 2.10.2013, ben oltre il termine triennale previsto dal su riportato art. 4. Secondo la sentenza impugnata questo ritardo è imputabile non alla p.a., ma alla contribuente che non aveva vigilato sull’operato di quest’ultima. Il Comune di Sesto al Reghena pare voler giustificare il ritardo con il fatto che solo il 28.9.2013 gli è pervenuta copia dell’atto di compravendita, ma questa giustificazione è del tutto infondata in presenza di precise norme di carattere generale che scandiscono i termine dell’attività della p.a. nei confronti dell’istanze presentate dai cittadini. Ad ogni modo non era obbligo né onere della contribuente sollecitare il rilascio del certificato, ma se mai era l’ente a dover comunicare all’interessata le eventuali circostanze che impedivano il rilascio di quanto richiesto. Nell’avviso di liquidazione l’Agenzia riferisce che il Comune non avrebbe rilasciato subito il certificato perché l’interessata non gli avrebbe fatto pervenire copia dell’atto di compravendita, tanto è vero che, senza dirle nulla, ha archiviato la pratica. Alla Commissione pare che un simile comportamento costituisca una omissione grave da parte dell’ente, che se mai avrebbe dovuto chiedere il documento alla contribuente. Non potendo sostituirsi a quest’ultimo, la F. pare pienamente giustificata nel suo ritardo, con la conseguenza che va affermato il suo diritto a beneficiare dell’aliquota ridotta e la conseguente illegittimità dell’avviso di liquidazione, con diritto alla restituzione di quanto versato in relazione allo stesso.

II diritto al rimborso spetta, ad ogni modo, anche in virtù di quanto dispone l’art. 5 della legge in esame. Per tale articolo "quando sia stata resa nell’atto esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge e non sia stato prodotto né il certificato provvisorio...né quello definitivo, sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, ma non è precluso il diritto al rimborso se nel termine triennale di prescrizione gli acquirenti... presentino apposita domanda all’ufficio", corredata dal certificato definitivo. Nel caso di specie la contribuente ha chiesto il rimborso entro tre anni dal versamento dell’imposta ad aliquota piena ed ha prodotto il certificato definitivo. L’Agenzia e la sentenza impugnata negano che questa norma possa essere applicata al caso di specie, perché le normali imposte sarebbero state pagate non all’atto della registrazione, ma in seguito all’avviso di liquidazione. Questa tesi non può essere condivisa, sia perché comporterebbe una differenziazione del tutto ingiustificata tra situazioni sostanzialmente uguali, sia perché la normativa in esame è molto precisa nell’indicare che la possibilità di rimborso si estende anche all’ipotesi descritta nell’art. 4, nella quale all’atto della registrazione l’imposta è pagata in misura ridotta: si deve osservare, infatti, che il secondo periodo del secondo comma dell’art. 4, dopo aver previsto che in difetto di produzione del certificato nel triennio successivo alla registrazione le imposte, già versate in misura agevolata, vanno versate, invece, in misura normale, evidentemente a seguito di un avviso di liquidazione, aggiunge l’espressione "salvo quanto stabilito dall’articolo seguente", e cioè dall’art. 5, che prevede il diritto al rimborso dell’imposta pagata in misura piena a beneficio di chi all’atto del rogito poteva vantare i requisiti richiesti. A questa soluzione è giunta anche Cass. 11.2.2014, n. 3082 (ord.) e la soluzione stessa, che valorizza il dato sostanziale dell’essere lavoratori della terra, appare coerente con il principio costituzionale di sostegno della piccola proprietà terriera e della ricostituzione delle unità produttive di cui all’art. 44 Cost.

In conclusione, O. F. aveva diritto al beneficio tributario in questione dato che disponeva dei requisiti richiesti all’atto del rogito, essendo irrilevante il ritardo nella produzione del certificato che li attestava, tale ritardo essendo imputabile alla p.a. che doveva emanarlo. L’avviso di liquidazione va quindi ritenuto illegittimo ed annullato. In ogni caso la contribuente ha diritto al rimborso dell’imposta versata in seguito all’invalido avviso di liquidazione, nella misura richiesta e su cui non vi è stata obiezione. Le spese del giudizio, per entrambi i gradi, vanno tuttavia compensate, da un lato, perché l’Agenzia, nella sua pretesa, ha fatto affidamento su un ritardo innegabile, che non poteva conoscere subito come giustificato; dall’altro, la contribuente, pur non avendo obblighi o oneri di attivazione presso il Comune, poteva fare qualcosa di più per ottenere il certificato in parola.

 

P.Q.M.

 

Decidendo sugli appelli riuniti proposti da O. F. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pordenone, avverso le sentenze della CTP di Pordenone n. 213/01/14, dd. 17.9-1.10.2014, e n. 23/1/15, dd. 4.2.2015, accoglie gli appelli, annulla l’avviso di liquidazione della suddetta Agenzia impugnato dalla contribuente, dichiara il diritto di quest’ultima di ottenere dall’Agenzia stessa il rimborso della somma di euro 9.568,79, con gli interessi legali dal 15.1.2013 al saldo; compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.