Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 06 aprile 2017, n. 8925

Inquadramento - Prestazione superiore - Differenze retributive

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza n. 667 in data 11-17 novembre 2010, la Corte d'Appello di Potenza, in riforma della pronuncia emessa dal giudice del lavoro della stessa sede, rigettava la domanda proposta da P.M., dipendente dell'Anas - E.S. S.p.a., per il periodo 19/6/1997 - 30/09/2001, inquadrato nell'area operativa e di esercizio in posizione economica ed organizzativa B2, in qualità di cantoniere, ed in precedenza nel IV livello, per ottenere l'inquadramento nell'area operativa B1 come operatore specializzato a far data dal 1/7/1999, epoca di entrata in vigore del nuovo inquadramento del personale, e per il periodo precedente nella V qualifica funzionale, con le conseguenti differenze retributive.

La Corte distrettuale argomentava che la conduzione di mezzi speciali, posta a fondamento della domanda di superiore inquadramento, non era stata svolta dal ricorrente continuativamente ed in via ordinaria, bensì solo in caso di necessità, senza che mai fossero superati limiti temporali di tre mesi di cui all'articolo 2103 c.c., mentre la prestazione ordinaria rimaneva quella di cantoniere. Non risultava pertanto conseguita la prova della prevalenza della prestazione superiore rispetto a quella ordinaria di assegnazione, né dal punto di vista quantitativo, data l'occasionalità e marginalità della superiore adibizione, né dal punto di vista qualitativo, data la intercambiabilità delle prestazioni e la rotazione del personale.

Per la cassazione della sentenza il P. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito mediante controricorso ANAS S.p.A..

Sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c. da entrambe le parti, laddove peraltro nell'occasione il ricorrente ha pure chiesto di produrre copia integrale del c.c.n.I. 1998-2001 (17-05-99), quindi esibita e di fatto depositata dal difensore comparso alla pubblica udienza del due novembre 2016.

Il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente della Corte in data 14 Settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

 

Motivi della decisione

 

Come primo motivo, il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro (non meglio individuati) e di norme di diritto (art. 2103 c.c.), richiamando l'art. 66 del contratto collettivo, secondo cui l'operatore specializzato B1 "nei periodi di attesa e senza pregiudizio delle proprie mansioni e tenuto conto dell'organizzazione del lavoro e delle disposizioni ricevute, partecipa alla squadra di manutenzione e pronto intervento".

Argomenta che tale previsione conferma che nell'espletamento delle mansioni di che trattasi vi possano essere dei periodi di attesa e prevede il contemporaneo svolgimento delle mansioni di cantoniere: la caratteristica della non continuità sarebbe quindi intrinseca al contenuto ed alla natura delle mansioni in esame, sicché qualsiasi valutazione di merito in ordine alla prevalenza dell'attività svolta non avrebbe ragione di essere, perché anche l'eventuale attività di cantoniere è riconducibile sempre alle mansioni di operatore specializzato, così come previsto dal contratto collettivo.

Come secondo motivo, il P. lamenta il vizio di omessa motivazione (art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.), in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, anche in relazione alla mancata ammissione di prove. La Corte territoriale aveva omesso di motivare con riferimento alla giurisprudenza citata in relazione all'art. 2103, mentre il giudice di prime cure aveva affermato che dagli ordini di servizio depositati emergeva l'adibizione dell'attore alla guida di mezzi complessi solo per il caso di eventuali precipitazioni nevose e/o servizio antigelo, ciò che non escludeva il fatto che il ricorrente fosse adibito a tutti gli effetti alla condizione di tali veicoli, dovendosi qualificare i restanti giorni come periodi di attesa - in base alla succitata previsione contrattuale - allorché egli partecipava alla attività di squadra e di pronto intervento. E dalla prova testimoniale era risultata la costante adibizione alla guida dei mezzi speciali, quanto meno durante il periodo invernale.

Per contro i giudici dell'appello, non avevano tenuto conto di quanto rilevato in primo grado dal tribunale.

Inoltre, la Corte di merito aveva disatteso le richieste istruttorie relativamente all'invocato ordine di esibizione dell'intera documentazione amministrativa, pur ritenendo che l'attore non avesse provato la continuità nello svolgimento delle mansioni superiori, assumendo che il quadro probatorio non avrebbe potuto subire apprezzabili modifiche con l'acquisizione degli ordini di servizio per tutto il periodo oggetto di causa, nonché copia dei libretti matricolari assegnati ad esso P.. Pertanto, non si comprendeva come la Corte di Appello avesse potuto conoscere in anticipo le risultanze di una prova non ancora espletata, tenuto conto che dai libretti matricolari e dalla documentazione richiesta era pienamente dimostrabile l'effettivo e continuativo svolgimento delle mansioni superiori attraverso la puntuale verifica delle ore di guida.

Le doglianze devono ritenersi infondate, così dandosi continuità alla soluzione accolta da questa Corte in precedenti relativi ad analoghe controversie (Cass. n. 10101 del 2013, v. altresì Cass. lav. n. 14770 del 19/04 - 19/07/2016), cui integralmente si rimanda.

Ed invero, quanto al primo motivo, il contratto collettivo non risulta essere stato ritualmente e tempestivamente allegato al ricorso, né è stata indicata la sua ubicazione all'interno del fascicolo di parte, sicché in parte qua l'impugnazione appare improcedibile (Cass. sez. un., ordinanza 25 marzo 2010 n. 7161, Cass. sez. un. 23 settembre 2010 n. 20075). Ciò tanto più in quanto una valutazione globale della previsione della contrattazione collettiva sarebbe stata necessaria, onde porre a raffronto la qualifica rivendicata con quella di appartenenza.

Va appena ricordato, poi - quanto alla irrituale richiesta formulata con la memoria ex 378 c.p.c. ed al successivo materiale deposito avvenuto in udienza - che alla luce dell'art. 372 c.p.c. in tema di "produzione di altri documenti", non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso.

Inoltre, quanto al secondo motivo, costituisce orientamento consolidato di questa Corte quello secondo il quale in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, occorre avere riguardo alle mansioni maggiormente qualificanti, purché svolte in misura quantitativamente significativa (Cass. n. 26978 del 22/12/2009, n. 6303 del 18/03/2011 ed altre).

Nel caso di specie la Corte d'appello, con motivazione congrua ed immune da rilievi di natura logico-giuridica, ha negato che le mansioni di conduzione di mezzi speciali potessero ritenersi prevalenti sotto il profilo qualitativo e quantitativo, sicché il motivo finisce con il criticare l'interpretazione e la valutazione delle prove operate dalla Corte distrettuale, prospettandone una diversa, ed involge un accertamento in fatto riservato al giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di assumere e valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza: il relativo giudizio non è sindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass 6288 del 18/03/2011, n. 10657/2010, n. 9908/2010, n. 27162/2009, n. 13157/2009, n. 6694/2009, n. 18885/2008, n. 6064/2008).

Peraltro, a parte la rilevata carenza documentale, con conseguente improcedibilità, derivante dalla omessa puntuale e tempestiva allegazione, con relativo deposito (v. in part. l'art. 369, co. II, n. 4, del codice di rito) dell'integrale c.c.n.I. in questione, ciò che indubbiamente si riflette anche sulle connesse censure di cui al secondo motivo di ricorso, va altresì evidenziato come le medesime neanche confutino nel loro complesso le argomentazioni in proposito spese dai giudici di appello.

Ed invero, la sentenza di appello, dopo aver analiticamente esaminato pure le menzionate deposizioni testimoniali acquisite, ha altresì rilevato, nel disattendere la reiterata istanza dell'ordine di esibizione, come la formulata richiesta istruttoria non potesse aver ingresso per la sua genericità e per il contenuto meramente esplorativo che la connotava (cfr. pagine 6, ultimo capoverso, e 7 dell'impugnata pronuncia).

Segue il rigetto del ricorso e la condanna del soccombente alle spese del giudizio, liquidate come da seguente dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida a favore di parte controricorrente, nella misura di 3.000,00 euro per compensi professionali ed in euro cento/00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.