Prassi - AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 22 marzo 2017, n. 30170/RU

Richiesta di interpretazione della normativa: luoghi approvati ed esportazione fuori circuito

 

Si fa riferimento alla richiesta di chiarimenti di codesta Associazione, pervenuta alla Scrivente il 28/09/2016, in merito agli istituti indicati in oggetto.

Si informa che è stato possibile dare riscontro a tale nota solo a seguito degli opportuni approfondimenti svolti con le altre Strutture centrali e periferiche interessate alle procedure doganali in esame. Con la predetta coordinata attività sono state definite le istruzioni relativamente all’istanza ed all’autorizzazione di un luogo diverso dalla dogana per la presentazione di merci unionali all’esportazione, pubblicate sul sito internet di questa Agenzia con la nota prot. 27517/RU del 6/03/2017 della Direzione centrale tecnologie per l’innovazione.

In relazione a tale autorizzazione codesta Associazione ha chiesto se le esistenti autorizzazioni ad effettuare operazioni di esportazioni in fuori circuito, ai sensi dell’art. 238 del Reg. di esecuzione (UE) n. 2015/2447 (d’ora in poi RE), debbano essere obbligatoriamente trasformate in autorizzazioni ad operare presso un luogo approvato per il regime dell’esportazione anziché in richieste di fuori circuito.

Al riguardo, si fa rinvio alle istruzioni fornite con la nota prot. 27517/RU sopracitata; infatti con tali direttive, è stato chiarito che l’autorizzazione di un luogo diverso dalla dogana per la presentazione di merci unionali all’esportazione è concessa in presenza di elementi che giustifichino l’utilizzo del luogo in ragione del volume delle operazioni da effettuare e ne escludono l’occasionalità; in assenza di tali condizioni è possibile ricorrere alla procedura doganale del fuori circuito, prevista dal predetto art. 238 del RE.

Pertanto, nella fattispecie, gli operatori potranno continuare ad utilizzare tale ultima modalità in caso di operazioni sporadiche e non ricorrenti.

Con la nota indicata in oggetto, codesta Associazione ha chiesto un ulteriore chiarimento sull’istituto del luogo approvato per il regime dell’importazione. In particolare, si vuole sapere se un soggetto diverso da titolare del luogo approvato possa effettuarvi operazioni doganali qualora sia autorizzato dal titolare stesso e di tale autorizzazione sia stata data comunicazione a questa Agenzia.

Al riguardo, si fa presente che, ai sensi degli articoli 115 e 117 del Reg. delegato (UE) n. 2446/2015, il luogo approvato può essere esclusivamente utilizzato dal titolare dell’autorizzazione.

Tuttavia, si ritiene che, nell’ambito dello stesso sito, sia possibile rilasciare più autorizzazioni della specie a soggetti diversi a condizione che siano individuate e delineate le aree di intervento per ciascun operatore; in tal modo ogni soggetto autorizzato può svolgere la propria attività doganale con il proprio codice rilasciato dal sistema informatico di AIDA operando nell’area di cui abbia la disponibilità attestata da un titolo (contratto di locazione, comodato, contratto di servizio, ecc.), in applicazione delle istruzioni della circolare n.8/D/2016, par.E.2.4.2.