Prassi - AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 28 marzo 2017, n. 31744

Approvazione di luoghi ai sensi dell’articolo 139 del Regolamento (UE) n. 952/2013 e 115 del Regolamento delegato (UE) n. 2446/2015. Quesito.

 

Con la nota indicata a margine codesta Direzione territoriale ha chiesto un parere in merito alla procedura doganale indicata in oggetto.

Codesta Struttura ritiene che l’approvazione dei luoghi debba rientrare nel novero delle decisioni tenuto conto che, al punto A6 della circolare n. 8/D/2016, si indica espressamente come prevalenti le disposizioni dettate dalla regolamentazione doganale su analoghe norme interne in materia di individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Agenzia delle dogane ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 241/90.

Ciò premesso, codesta Direzione prospetta l’applicazione delle norme in materia di procedimento amministrativo previste dall’art. 22 del Reg. (UE) 952/2013 (d’ora in poi CDU) per le decisioni unionali In proposito, va rilevato che con la circolare 8/D/2016, punto A6, si è espresso il principio di carattere generale della prevalenza della regolamentazione unionale rispetto a quella nazionale (L.241/90 e relativo regolamento di questa Agenzia prot. 18612/RI del 1/07/2010) per i soli provvedimenti amministrativi disciplinati dal sopracitato articolo 22 del CDU (cosiddette " customs decisions").

Il provvedimento di approvazione dei luoghi nella forma dell’autorizzazione, non essendo stato inserito tra le decisioni doganali di cui all’Allegato A, Titolo I e Capitolo I, del Regolamento delegato (UE) n. 2446/2015 ed all’art. 2 del Regolamento di Esecuzione (UE) N. 2447/2015, va considerato atto autorizzatorio al quale applicare le disposizioni nazionali stabilite per il procedimento amministrativo.

A conferma di tale orientamento si richiamano le linee guida unionali riguardanti l’entrata delle merci nel territorio doganale, con le quali, al par. 2.2 della Sezione D, relativo a luoghi approvati, si chiarisce che ogni Stato membro può definire a sua discrezione i dati necessari per l’istanza e per l’autorizzazione in esame a condizione che tali dati siano sufficienti a garantire l’applicazione delle norme giuridiche più rilevanti previste per l’istituto in esame.

E’ evidente, quindi, che tale autorizzazione è stata considerata nel nuovo assetto normativo come un’autorizzazione nazionale; pertanto, si ritengono nel caso applicabili, ai fini del procedimento amministrativo, le norme prescritte dalla legge 241/1990 invece di quelle stabilite dall’art. 22 del CDU.

Per l’attuazione della predetta disposizione normativa si farà riferimento alle modalità previste dal sopracitato Regolamento per l’individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Agenzia delle dogane, ai sensi degli articoli 2 e 4 della L. 7 agosto 1990, n.241 adottato con la citata nota prot. 18612/RI del 1/07/2010.

Nelle more dell’adeguamento del predetto regolamento attualmente in corso da parte della competente Direzione centrale personale ed organizzazione, si specifica, altresì che, tenuto conto degli adempimenti che gli Uffici periferici dovranno espletare per l’istruttoria dell’autorizzazione in parola, si ritiene applicabile per la conclusione di tale procedimento il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, conformemente a quanto già previsto per le previgenti autorizzazioni alla procedura di domiciliazione.

La presente nota di chiarimenti viene trasmessa per conoscenza a tutte le Strutture territoriali al fine di assicurare l’uniformità di applicazione da parte dei dipendenti Uffici.