Prassi - MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Comunicato 17 marzo 2017

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, a partire dal 24 agosto 2016

 

La Convenzione stipulata il 23 gennaio 2017 - tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 - è stata ammessa al visto per la registrazione della Corte dei Conti in data 10/03/2017, al numero 231.

Nel dettaglio, l'articolo 2 ha previsto la concessione, nel limite di 124,5 milioni di euro, di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito dei predetti eventi.

Il successivo articolo 3 ha stabilito la concessione, nel limite di 134,8 milioni di euro, di un'indennità una tantum pari a 5.000,00 euro, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività d'impresa e i professionisti, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici.

Tale Convenzione, come previsto dall’articolo 12 del D.L. 9 febbraio 2017, continua a operare nel 2017, fino all'esaurimento delle risorse disponibili ripartite tra le Regioni, limitatamente ai lavoratori previsti dall'articolo 2 della Convenzione stessa.

 

Allegato

CONVENZIONE

 

Ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"

TRA

- IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

- IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

- IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

- IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MARCHE

- IL PRESIDENTE DELLA REGIONE UMBRIA

VISTO l’art. 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il quale prevede:

1) al comma 1, che sia concessa, nel limite di 124,5 milioni di euro per l'anno 2016, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 24 agosto 2016, con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1, ovvero dal 26 ottobre 2016, con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2 del predetto decreto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016, in favore:

a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti in uno dei Comuni di cui all'articolo 1 del predetto decreto, nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. La misura in parola deve, pertanto, considerarsi residuale rispetto agli strumenti di integrazione salariale e di mobilità, ivi compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

b) dei lavoratori del settore privato di cui al precedente punto a), ossia dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti in uno dei Comuni di cui all'articolo 1 del predetto decreto, impossibilitati a recarsi a lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico;

2) al comma 2, che l'indennità di cui al comma 1, lettera a) è riconosciuta, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione dell'attività nei limiti ivi previsti e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori di cui al comma 1, lettera b), per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, entro l'arco temporale ivi previsto e, comunque, per un numero massimo di trenta giornate di retribuzione;

3) al comma 4, che in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti, dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e i professionisti, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a

causa degli eventi sismici di cui all’articolo 1 del predetto decreto, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è riconosciuta, per l'anno 2016, nel limite di 134,8 milioni di euro, per il medesimo anno, una indennità una tantum pari a 5.000 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato;

4) al comma 5, che la ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e i limiti concernenti l'autorizzazione e la erogazione delle prestazioni previste dall’articolo 45 sono definiti con apposita convenzione da stipulare tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni;

VISTO l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il quale dispone che "Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli articoli 45, 46,47 e 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda";

CONSIDERATO che i benefici previsti dai citati commi 1 e 4 sono concessi nel limite di spesa di 259,3 milioni di euro complessivi per l’anno 2016, dei quali 124,5 milioni di euro per i benefici di cui al comma 1 e 134, 8 milioni di euro per quelli di cui al comma 4;

CONSIDERATO che le esigenze finanziarie comunicate dalle Regioni interessate, suddivise tra il fabbisogno necessario per gli interventi relativi ai 124,5 milioni di euro, di cui al comma 1, e quello per gli interventi finanziati dai 134,8 milioni di euro, di cui al comma 4, superano, complessivamente, il limite di spesa sopra indicato e, pertanto, le risorse da assegnare sono state riparametrare applicando le seguenti percentuali di riduzione rispetto a quanto richiesto: 3,49% per le misure di cui al comma 1 e 4,29% per le misure di cui al comma 4;

CONSIDERATO che l’onere derivante dal riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 è posto a carico del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’art. 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e che all’onere derivante dal riconoscimento dei benefici di cui al comma 4 si provvede ai sensi dell’articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

le Parti convengono e stipulano quanto segue

 

Art. 1

(Ripartizione delle risorse)

 

1. Le risorse finanziarie complessivamente pari a 259,3 milioni di euro, previste dall’art. 45, commi 3 e 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono ripartite nelle seguenti misure:

a) in favore della Regione Abruzzo: per il comma 1 euro 14.476.744,19 e per il comma 4 euro 19.954.419,60;

b) in favore della Regione Lazio: per il comma 1 euro 23.162.790,70 e per il comma 4 euro 28.711.395,10;

c) in favore della Regione Marche: per il comma 1 euro 48.255.813,95 e per il comma 4 euro 47.852.325,17;

d) in favore della Regione Umbria: per il comma 1 euro 38.604.651,16 e per il comma 4 euro 38.281.860,13.

2. Le risorse di cui al punto 1 della presente convenzione restano nella disponibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la successiva attribuzione all’Inps a copertura dei trattamenti autorizzati dalle Regioni.

3. Al fine di consentire la più ampia tutela in favore delle imprese e dei lavoratori colpiti dagli eventi sismici di cui all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la presentazione delle istanze e la decretazione regionale relative ai benefici di cui all’art. 45, commi 1 e 4, del citato decreto è consentita anche successivamente al 31 dicembre 2016, purché la prestazione si riferisca al periodo dal 24 agosto 2016 al 31 dicembre 2016.

 

Art. 2

(Lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo)

 

1. L’indennità prevista dall’art. 45, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1, ovvero dal 26 ottobre 2016, con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2 del predetto decreto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016, nel limite di 124, 5 milioni di euro per l'anno 2016, è concessa:

a) in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti in uno dei Comuni di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;

b) dei lavoratori di cui alla lettera a) impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico.

2. L’indennità di cui al punto 1, lettera a), della presente convenzione è riconosciuta, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione dell'attività nei limiti ivi previsti e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori di cui al comma 1, lettera b), per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, entro l'arco temporale ivi previsto e, comunque, per un numero massimo di trenta giornate di retribuzione.

3. Le indennità di cui al presente articolo vengono concesse con decreto della Regione, a seguito di istruttoria di competenza regionale. La Regione, insieme al decreto di concessione, invia la lista dei beneficiari ad INPS, che provvede all’erogazione dell’indennità. Pertanto, le domande devono essere presentate esclusivamente alla Regione, che provvede ad istruirle secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

4. L’onere di cui al punto 1 del presente articolo, pari a 124,5 milioni di euro per l'anno 2016, è posto a carico del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’art. 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 

Art. 3

(Prestazioni in favore dei lavoratori autonomi e dei titolari di impresa individuale)

 

1. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e i professionisti, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici di cui all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni previsti dall’articolo 1, comma 1, del citato decreto, è riconosciuta, per l'anno 2016, nel limite di 134, 8 milioni di euro, per il medesimo anno, una indennità una tantum pari a 5.000 euro, senza il riconoscimento della contribuzione figurativa, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

2. L’indennità viene concessa con decreto della Regione, a seguito di istruttoria di competenza regionale. La Regione, insieme al decreto di concessione, invia la lista dei beneficiari ad INPS, che provvede all’erogazione dell’indennità. Pertanto, le domande devono essere presentate esclusivamente alla Regione, che provvede ad istruirle secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

3. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 134,8 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede ai sensi dell’articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.