Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 luglio 2016, n. 15198

Tributi - ICI - Complesso di posti barca in concessione - Attibuzione rendita - Mancata notifica alla società concessionaria - Effetti

 

Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione

 

1. La società A. T. S.p.A., nella qualità di concessionaria di un complesso di posti barca sito nel Comune di Lignano Sabbiadoro, effettuava il versamento dell'imposta Ici per l'anno 2001 con riferimento alla rendita di fabbricati similari già iscritti e classificati in categoria D, a norma dell'art. 5, comma 4, del D. Lgs 504/92, posto che ai beni ricevuti in concessione non era stata ancora attribuita la rendita catastale. In data 28 giugno 2002 la società presentava presso l'Agenzia del territorio la dichiarazione ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale numero 701 del 1994 a mezzo della quale effettuava la proposta di rendita con attribuzione della categoria E/9. In data 25 giugno 2003 l'Agenzia del territorio attribuiva all'immobile la categoria D/9 con conseguente determinazione della rendita catastale definitiva e notificava il provvedimento al Demanio Pubblico dello Stato-Ramo Marina Mercantile in quanto intestatario della partita catastale. La società A. T. S.p.A., in data 30 luglio 2003, presentava al Comune di Lignano Sabbiadoro istanza di rimborso dell'Ici versata per il 2001 sostenendo che la rendita proposta all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 701 del 1994, si sarebbe dovuta ritenere definitiva in quanto non aveva ricevuto alcuna notificazione di una diversa rendita definitiva entro l'anno dalla data della proposizione della dichiarazione. Avverso il provvedimento di diniego la società proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Udine, la quale lo rigettava e la sentenza era confermata dalla Commissione Tributaria Regionale di Trieste.

2. Avverso la sentenza della CTR propongono ricorso per cassazione la società A. T. S.p.A. ed il suo legale rappresentante P. E., in proprio, svolgendo due motivi. Resiste con controricorso il Comune di Lignano Sabbiadoro, formulando anche ricorso incidentale condizionato.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all'articolo 74, comma 1, della legge 342 del 2000, all'articolo 3 del decreto legislativo 504 del 1992, all'articolo 2 del decreto legislativo 546 del 1992, all’articolo 6, comma 1, della legge 212 del 2000 ed alla circolare ministeriale numero 4 del 13 marzo 2001. Ha formulato la ricorrente il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte, nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 74, comma 1, della legge numero 342 del 2000, in considerazione della specifica circostanza che il compendio immobiliare oggetto di concessione tra il Demanio Pubblico dello Stato-Ramo Marina Mercantile e la società ricorrente solo con l'articolo 18, comma 3, della legge numero 388 del 2000 è stato ritenuto imponibile ai fini Ici con la conseguenza che quindi unico soggetto avente un interesse legittimo all'eventuale impugnativa della rendita catastale è soggetto passivo d'imposta vale a dire la società A. T. S.p.A. giusta l'articolo 3 del decreto legislativo 504 del 1992, l'articolo 2 del decreto legislativo 546 del 1992 e la circolare ministeriale numero 4 del 13 marzo 2001, se la mancata notifica della rendita al concessionario odierno ricorrente possa ugualmente far ritenere valida ed efficace l'attribuzione di rendita notificata in data 24 luglio 2003 al Demanio Pubblico dello Stato-Ramo Marina Mercantile, con conseguente assoggettamento al Ici del compendio in parola anche per l'anno di imposta 2001".

Nella sostanza, sostiene la ricorrente che la circostanza di non essere stata destinataria della notifica dell'atto di attribuzione di rendita la esentava, anche per il periodo anteriore, al pagamento dell'Ici e che, in ogni caso, l'attribuzione della rendita non aveva efficacia retroattiva.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all'articolo 74, comma 1, della legge 342 del 2000, all'articolo 3 del decreto legislativo 504 del 1992, all'articolo 2 del decreto legislativo 546 del 1992 e all'articolo 6, comma 1, della legge 212 del 2000. Ha formulato la ricorrente il seguente quesito di diritto: " Dica la Corte se, in base all'articolo 74, comma 1, della legge 342 del 2000, all'articolo 1 del decreto ministeriale numero 701 del 1994 e alla risoluzione ministeriale numero 266/E del 27 novembre 1997, la modifica della rendita proposta in data 28 giugno 2002 dalla società A. T. S.p.A, effettuata dall'Agenzia del territorio-ufficio di Udine possa rivestire efficacia anche per il periodo antecedente alla data di presentazione della proposta di attribuzione di rendita nonostante che l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 504 del 1992 preveda espressamente che in caso di mancata iscrizione in catasto fabbricati classificabili nel gruppo catastale D scontano l'imposta secondo i criteri stabiliti dal penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 333 del 1992". Sostiene la ricorrente che la rendita proposta dal contribuente a norma dell'articolo 1 del decreto ministeriale 701 del 1994 può essere rettificata entro un anno da parte dell'Agenzia del territorio ma rimane tale sino alla notificazione della rettifica da parte dell'Ufficio in quanto le modifiche di rendita hanno effetto soltanto a decorrere dall'anno di imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime risultano essere state annotate negli atti catastali.

5. Preliminarmente rileva la Corte il difetto di legittimazione attiva di P. E., il quale ha proposto ricorso non solamente quale legale rappresentate della società A. T. S.p.A. ma anche in proprio, non essendo stato parte dei precedenti giudizi di merito.

6. In ordine al primo motivo di ricorso, osserva la Corte che il quesito formulato, concernente il fatto che la mancata notifica al concessionario della rendita attribuita nell'anno 2003 non può determinare l'assoggettamento all'ICI del concessionario medesimo in relazione a tale rendita, condurrebbe ad enunciare una regula iuris che non consente di pervenire alla decisione della causa.

Invero la rendita è stata notificata al Demanio Pubblico dello Stato- Ramo Marina Mercantile in data 24.7.2003 e tale determinazione non può incidere sull'assoggettamento ad Ici per l'anno 2001, posto che l'immobile fino ad allora era privo di rendita e la concessionaria, tenuta al pagamento dell'imposta a norma dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. 504/92, ha versato in via provvisoria l'imposta stessa con riferimento alla rendita dei fabbricati similari, accatastati nella categoria D, secondo il disposto dell'art. 5, comma 4, D. Lgs. 504/92, vigente ratione temporis. E' ben vero che l'art. 74, comma 1, della legge 342/2000, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita ( nel caso che occupa il Demanio Pubblico dello Stato-Ramo Marina Mercantile) ma da ciò deriva che non può essere richiesto al contribuente di pagare per il periodo pregresso un'Imposta maggiore di quella versata in via provvisoria. Nel caso che occupa la ricorrente ha versato in via provvisoria l'imposta corrispondente alla categoria che è stata poi attribuita in via definitiva, per il che la richiesta di rimborso era destituita di fondamento.

Peraltro mette conto osservare, poi, che la odierna ricorrente neppure era legittimata a inoltrare la proposta di attribuzione della categoria E/9 a norma dell'art. 1 del D.M. n. 701 del 1994 posto che, a norma dell'art. 1, comma 2, del D.M. citato, le dichiarazioni di cui al primo comma debbono essere sottoscritte da uno dei soggetti che ha la titolarità di diritti reali sui beni denunciati e dal tecnico redattore degli atti grafici, mentre la concessionaria è titolare di un diritto di godimento.

7. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto il quesito formulato è generico, tenuto conto del fatto che la contribuente ha affermato di aver corrisposto l'imposta Ici in via cautelativa con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti a norma dell'art. 5, comma 4, d. Igs. 504/92, per il che il riferimento alla diversa fattispecie prevista dall'art. dell'art. 5, comma 3, d. Igs. 504/92 non consente di pervenire alla decisione della causa.

Peraltro correttamente , comunque, l'Amministrazione ha proceduto al classa mento attribuendo ai beni la categoria D in conformità alle circolari ministeriali che avevano istituito un nuovo classa mento riferito ai "posti barca in porti turistici e stabilimenti balneari".

È anche infondata la censura sulla indebita valorizzazione dello specchio acqueo e del costo di costruzione del posto barca che, invece, correttamente, è stato valutato in quanto "nel calcolo del valore catastate di un porto turistico vanno ricompresi anche gli specchi d'acqua antistanti al porto ed ai singoli posti barca, i quali sono censibili catastalmente in ragione della loro stabile autonomia funzionale e reddituale" (Cass., sez. 5, 20.4.2016,n. 7868)

Il rigetto del ricorso del contribuente rende assorbito quello incidentale condizionato dell'ente impositore e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Dichiara il difetto di legittimazione attiva di P. E., rigetta il ricorso principale proposto dalla società A. T. S.p.A., dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna i ricorrenti in solido a rifondere al Comune di Lignano Sabbiadoro le spese processuali che liquida in euro 5000, oltre agli accessori di legge.