Prassi - MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Delibera 22 luglio 2016, n. 7

Modifiche ed integrazioni alla delibera 6/2016 del 15 giugno 2016 recante "Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2015"

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(*) Delibera modificata ai sensi della Delibera 13 ottobre 2016, n. 9, a decorrere dal 15 ottobre 2016.

Delibera

 

1. Per le ragioni di cui in premessa sono eccezionalmente riaperti i termini di prenotazione delle domande di riduzione compensata dei pedaggi per i transiti autostradali effettuati nel 2015 a far data dalle ore 9 del 28 luglio 2016 ed entro e non oltre le ore 14 del 5 agosto 2016.

1.1. Le prenotazioni dovranno essere effettuate compilando apposito file excel acquisibile dall’ appendice del manuale d’uso che è rinvenibile all’indirizzo internet www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi e successivamente, fermo restando il predetto termine delle ore 14 del 5 agosto 2016, inviate con al seguente indirizzo albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it, con PEC dal seguente oggetto: "Prenotazione della domanda di riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2015 ai sensi della delibera n.7/2016".

1.2. I dati così acquisiti saranno nei giorni successivi inseriti nel sistema al fine di consentire, successivamente, la presentazione della domanda secondo le modalità di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 della presente delibera. Il sistema consentirà di presentare la domanda solo dopo che questo Comitato Centrale avrà comunicato, con pec dall’indirizzo albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it, il buon esito della prenotazione.

2. Il paragrafo 13 lettera b) della deliberazione n. 6/2016 del 15 giugno 2016 è così modificato: "b) fase 2: presentazione della domanda, finalizzata:

- all’abbinamento dei codici cliente con i codici supporto di rilevazione dei transiti e con i dati relativi ai veicoli a tal fine utilizzati;

- alla verifica, con riferimento a ciascun veicolo indicato nella domanda, della corrispondenza tra targa e classe ecologica dichiarata, nonché dell’esistenza di una carta di circolazione emessa in favore di un soggetto esercente attività di autotrasporto di cose in conto proprio e in conto terzi, a titolo di proprietà, usufrutto, vendita con patto di riservato dominio o locazione finanziaria;

- all’acquisizione, presso il soggetto che ha presentato la domanda, della dichiarazione relativa all’essere il veicolo in disponibilità presso un’impresa esercente autotrasporto di cose in conto proprio o terzi ad un titolo diverso da quelli risultanti dalla carta di circolazione, ovvero detenuto nelle more degli adempimenti da parte degli Uffici della motorizzazione civile relativi all’emissione della carta di circolazione.".

3. Al penultimo capoverso della deliberazione n. 6/2016 del 15 giugno 2016, erroneamente rinumerato come paragrafo 16, e da intendersi come paragrafo 17, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) fase 2 (valida per tutti coloro che, a qualunque titolo, abbiano effettuato la prenotazione): dalle ore 9,00 del 21 luglio e fino alle ore 14 del 9 settembre 2016, limitatamente all’abbinamento dei codici cliente con i codici supporto di rilevazione dei transiti e con le informazioni relative ai veicoli a tal fine utilizzati. In tale sede sarà possibile evidenziare con apposito flag quali targhe si riferiscono a veicoli immatricolati in altro Stato membro dell’Unione Europea. A conclusione di tali operazioni non deve essere apposta la firma digitale. Per espletare questa attività il sistema mette a disposizione un file in formato Access che permetterà di inserire in modo strutturato le informazioni prima descritte; in questa prima fase l’analoga funzionalità di inserimento puntuale on-line è disabilitata.".

3.1. A far data dal 24 agosto 2016 il sistema renderà progressivamente disponibili a ciascun soggetto che ha presentato la domanda una lista indicante:

- eventuali targhe che saranno state erroneamente digitate;

- i numeri di targa di veicoli immatricolati in Italia per i quali non è stato possibile ritrovare nella banca dati del CED della Motorizzazione una carta di circolazione intestata all’impresa o alla cooperativa, al consorzio o alla società consortile ovvero, infine ad imprese riconducibili ad alcuno dei predetti raggruppamenti, per le quali sia stata presentata domanda.

La lista sopra descritta sarà resa disponibile attraverso opportuna funzionalità; inoltre il sistema offrirà la possibilità di scaricare le medesime informazioni in formato excel.

3.2. Il soggetto che ha presentato la domanda dovrà provvedere a:

- correggere targhe eventualmente digitate in modo errato, oppure a

- indicare se il veicolo afferisce comunque al parco veicolare dell’impresa o della cooperativa, del consorzio o della società consortile - o di una delle imprese riconducibili ad alcuno dei predetti raggruppamenti - ad un titolo diverso da quelli previsti dall’articolo 93 cds ovvero, infine, se il veicolo è detenuto nelle more degli adempimenti da parte degli Uffici della motorizzazione civile relativi all’emissione della carta di circolazione.

A tal fine si dovrà operare tanto nel file precedentemente inviato quanto attraverso la funzionalità riportata al punto 3.1, nella quale verrà offerta la possibilità di gestire tali segnalazioni attraverso un’interfaccia in cui l’utente dovrà indicare la motivazione specifica per cui un dato veicolo afferisce, per le ragioni suddette, al parco veicolare dell’impresa o della cooperativa, del consorzio o della società consortile - o di una delle imprese riconducibili ad alcuno dei predetti raggruppamenti.

Terminate le operazioni di cui al punto 3.2, il file aggiornato dovrà essere restituito al sistema informatico del Portale dell’Albo tramite apposita funzione, ancora non firmato digitalmente.

Il sistema verificherà quindi il file restituito e, se del caso, potrà segnalare la necessità di ulteriori correzioni e/o informazioni, con le medesime modalità di cui al punto 3.2. Si fa presente che eventuali segnalazioni non accettate e valorizzate ai sensi della procedura indicata sub punto 3.2 in tale fase saranno scartate e dunque non saranno riproposte.

Durante questa fase di scambio di file ancora non dovrà essere apposta la firma digitale.

La predetta procedura terminerà, entro e non oltre la data del 22 settembre 2016, con la restituzione da parte del sistema informatico dell’Albo di un file che non presenta più segnalazioni.

Tale file dovrà essere firmato digitalmente, secondo le modalità di cui al paragrafo 15 della deliberazione n. 6/2016 del 15 giugno 2016, entro le ore 18 del 21 ottobre 2016, a pena di esclusione dal diritto.

4. Entro la data del 23 agosto 2016 il manuale d’uso, che è rinvenibile all’indirizzo internet www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi sarà aggiornato con le istruzioni coerenti con le modifiche procedurali introdotte dal punto 3 della presente delibera.

5. La presente delibera, assunta per motivi di urgenza, sarà sottoposta a ratifica da parte del Comitato Centrale nella prima seduta utile.

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 28 luglio 2016, n. 175.