Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 luglio 2016, n. 15352

Tributi - Contenzioso tributario - Accertamento nei confronti di società e per trasparenza nei confronti dei soci - Ricorsi separati - Omessa integrazione del litisconsorzio necessario - Rilevabilità d’ufficio - Nullità assoluta della sentenza di primo grado

 

Osserva

 

La CTR di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello di V.G. - appello proposto contro la sentenza n. 148/01/2010 della CTP di Belluno che aveva respinto il ricorso del menzionato contribuente - ed ha così confermato l’avviso di accertamento per IRPEF relativa all’anno 2005, siccome reddito da partecipazione accertato (per trasparenza) in relazione alla quota di partecipazione nella società "V.G. & C. snc", avviso consequenziale a quello già adottato a riguardo della predetta società sulla premessa che il ricarico dichiaratamente applicato dalla contribuente al costo del venduto fosse inferiore a quello minimo rilevabile nel settore di appartenenza.

La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando che l’appellante - contestando i conteggi prodotti dall’ufficio per la rettifica del reddito d’impresa della menzionata società - aveva ignorato completamente di indicare i punti di contestazione della sentenza impugnata, impedendo alla Commissione di esaminare la controversia.

La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia si è difesa con controricorso.

Ai sensi dell’art. 380 bis cpc è stata depositata una relazione con cui il relatore ha concluso perché il ricorso sia definito ai sensi dell’art. 375 cpc, con l’accoglimento del medesimo.

La Corte non ritiene di aderire alla proposta della relazione, siccome sussiste ragione di nullità della sentenza impugnata, così come di quella di primo grado, sicché si impone la rimessione della lite al giudice di primo grado.

Ed invero, preliminarmente rispetto all’esame dei motivi di impugnazione proposti dalla parte ricorrente, occorre porre rilievo (d’ufficio, in carenza di eccezione di parte) sulla questione dell’omessa pronuncia, da parte del giudice del merito e in controversia caratterizzata da litisconsorzio necessario tra le parti, sulla questione dell’integrazione del contradditorio.

Risulta invero che la Commissione Regionale, pur emergendo dagli atti di causa che vi erano altri ricorsi pendenti avanti alla stessa Commissione in relazione al medesimo accertamento concernente il predetto atto di imposta (con riguardo alle imposte accertate in capo alla società, destinate a riflettersi a riguardo dell’imposta dovuta dai soci, secondo il sistema della "trasparenza", ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 600/1973), non ha affatto provveduto sulla questione relativa al necessario contraddittorio tra soci e società. Ed invero, l’esistenza di un litisconsorzio necessario tra i predetti soggetti (attesa la unitarietà dell’accertamento che li coinvolge), avrebbe imposto al giudicante di sollevare d’ufficio la questione, anche indipendentemente dall’espressa censura di parte. Infatti, con nota pronuncia che ha determinato il cambiamento di un risalente indirizzo giurisprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008), questa Corte ha avuto modo di evidenziare che:"In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5, d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio".

Siffatto principio è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 20.6.2012 n. 10145) anche per ciò che concerne la tassazione "per trasparenza" dei soci, in conseguenza di un accertamento eseguito (come anche nel caso qui di specie) in relazione alla società per ciò che attiene all’IRAP (e senza che possa rivelarsi di qualche utilità la separazione delle cause con riferimento all’accertamento relativo alla sola IVA), sicché non osta all’accoglimento della censura di parte ricorrente la circostanza che la vicenda si sia appunto originata da un accertamento in tema di imposta regionale sull’attività produttiva.

Poiché è pacifico che nella specie qui in esame il contradditorio non sia stato integrato - nei confronti della società, per il necessario accertamento del reddito di quest’ultima, destinato a ripercuotersi sull’imponibile attribuibile ai soci ai fini della determinazione dell’imposta diretta, in proporzione al reddito da partecipazione di ciascuno di essi - e poiché non risulta ricorrere nella specie di causa il presupposto esonerativo considerato da questa Corte nella sentenza n. 3830 del 18/02/2010 (atteso che non risulta che le pronunce siano state adottate coevamente anche a riguardo di altri soci diversi da V.G.), in ossequio al principio sopra richiamato, non resta che annullare la pronuncia qui impugnata e rimettere la controversia al giudice di primo grado (la CTP di Belluno), affinché provveda al rinnovo di tutta la procedura irritualmente esperita, previa l’integrazione del contradditorio nei confronti delle altre parti necessarie.

Le spese di lite possono essere integralmente compensate con riguardo ai pregressi gradi ed al presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Provvedendo sul ricorso, annulla la decisione impugnata e rinvia alla CTP di Belluno che, in diversa composizione e previa integrazione del contraddittorio tra le parti necessarie, provvederà nuovamente sul ricorso introduttivo. Spese di lite integralmente compensate.