Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 febbraio 2017, n. 3377

Avvocato - Dipendente Inps - Livello - Procedura concorsuale - Reinquadramento - Retribuzione

Svolgimento del processo

 

1. L'avvocato R.T., già dipendente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, quale appartenente al ruolo professionale-ramo legale, aveva partecipato alla procedura concorsuale indetta dall'INPS, all'esito della quale era stato inquadrato nel 1° livello differenziato di professionalità con decorrenza 1.7.1990 e all'esito di successiva procedura concorsuale era stato inquadrato nel 2° livello professionale con decorrenza dal 1.1.1997; la procedura concorsuale relativa al 1° livello, annullata dal giudice amministrativo, venne rinnovata e il T., fu reinquadrato nell'originario livello di appartenenza con decorrenza dal 1.7.1990 in quanto si era collocato in posizione non utile per conseguire l'inquadramento nel 1° livello differenziato.

2. Il T. adì il Tribunale di Prato, per chiedere che fosse accertato il diritto a conservare l'inquadramento nel 2° livello differenziato dal 1.1.1997, a non rimborsare le retribuzioni percepite in relazione all'inquadramento nel primo e nel secondo livello di professionalità; in subordine, chiese che fosse accertato il suo diritto ad essere ricollocato nel 1° livello differenziato dal 1.6.1992 e la prescrizione del diritto dell'Inps a ripetere le somme già erogate a titolo di retribuzione per professionalità differenziata.

3. Il Tribunale dichiarò cessata la materia del contendere in ordine ai capi di domanda relativi alla decorrenza dell'inquadramento nel 2° livello differenziato di professionalità, dichiarò che il T. non era tenuto a rimborsare all'Inps la retribuzione percepita a titolo di Io livello differenziato di professionalità nel periodo dal 1.7.1990 al 31.12.1996 e dichiarò inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall'Inps volta alla condanna del T. al pagamento della somma di € 53.571,04 e le ulteriori domande proposte dal primo in sede di note di udienza.

4. La Corte di Appello di Firenze, adita dall'INPS, ha confermato la sentenza di primo grado sulla scorta dei passaggi argomentativo motivazionali, per quanto ancora oggi rileva, di seguito esposti.

5. Il T. aveva provato di avere svolto mansioni connesse a livelli di professionalità a suo tempo conseguiti e tanto risultava anche dal Parere dell'Avvocatura Centrale dell'Ente. La retribuzione erogata era, quindi, collegata al riconoscimento di un maggior livello di professionalità acquisita atteso che erano state assegnate mansioni corrispondenti. Trovava applicazione alla fattispecie dedotta in giudizio l'art. 2126 c.c.

6. Per la cassazione della sentenza l'Inps ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso R.T., che ha anche proposto ricorso incidentale subordinato affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria, al quale ha resistito l’INPS con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

7. Il ricorso principale

8. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'art. 14 del DPR n. 43 del 1990 sostituito dall'art. 13 del D. L. 24.11.1990 n. 344, convertito nella legge n. 21/1991, degli artt. 29 del DPR n. 411 del 26.5.1976 e 17 c. 5° del DPR 8.5.1987 n. 267.

9. Sostiene che il conferimento del livello differenziato di professionalità introdotto dall'art. 13 del D.l. n. 344 del 1990 costituirebbe una mera modifica dell'assetto retributivo dei dipendenti, senza utilizzazione in mansioni diverse e superiori a quelle in precedenza espletate.

10. Deduce che le funzioni di coordinamento erano state regolarmente remunerate da esso Istituto con la speciale indennità consistente nella maggiorazione del trattamento stipendiale pari al 5%, prevista dapprima dall'articolo 29 del D.P.R. 26 maggio 76 n. 411 e successivamente dall'art. 17 quinto comma del D.P.R. 267 del 1987 e ancora dall'articolo 14 comma 16 del D.P.R. 43 del 1990, circostanza del tutto pacifica in causa.

11. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 2033 c.c., dell'articolo 2126 c.c., degli artt. 45 e 52 del Testo unico n. 165 del 2001, e dell'art. 2697 c.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio.

Asserisce che il trattamento retributivo provvisoriamente corrisposto al dipendente pubblico all'esito della selezione concorsuale non poteva assumere la natura di diritto quesito, dipendendo dall'esito finale del giudizio di fronte al giudice amministrativo; che le maggiori retribuzioni erano, pertanto, risultate "sine titulo" e conseguentemente ripetibili ex articolo 2033 del c.c. Lamenta, inoltre, che la Corte di merito avrebbe ritenuto che con l'attribuzione del 2° livello differenziato di professionalità all'avvocato T. erano state attribuite mansioni di superiore livello professionale nonostante I' assenza di ogni supporto probatorio. Deduce che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere inapplicabile alla fattispecie dedotta in giudizio l'art. 2033 c.c. ed invece applicabile l'art. 2126 c.c.

12. Il ricorso incidentale subordinato

13. Con l'unico motivo il ricorrente incidentale denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935, 2943 c.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per avere la Corte territoriale attribuito efficacia interattiva alla missiva in data 4.5.2005.

14. Entrambi i motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente, sono infondati.

15. Ritiene il Collegio di dare continuità, condividendoli, ai principi affermati da questa Corte, in ordine alle questioni poste nei motivi in esame, nella decisione n. 7424/2016, in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella dedotta in giudizio.

16. La Corte territoriale ha accertato che l'avvocato T., al quale era stato riconosciuto dal 1.7.1990 al 31.12.1996 il livello superiore ( 1°) di professionalità per effetto della procedura concorsuale poi annullata, aveva svolto funzioni connesse ai livelli di professionalità a suo tempo conseguiti, in quanto non era contestato in causa che egli avesse svolto le mansioni di Coordinatore dell'Ufficio.

17. Essa non ha attribuito, in difetto di superamento dell’utile concorso, un inquadramento diverso e superiore, ma ha solo mantenuti fermi a fini economici gli effetti del riconoscimento della superiore professionalità che era già intervenuto nei confronti del ricorrente, ed a cui aveva fatto riscontro l’esercizio a lungo protratto di mansioni particolarmente qualificate.

18. Sicché è priva di pregio la affermazione secondo cui l'esercizio di compiti di coordinamento (con la percezione della relativa indennità) non equivarrebbe a svolgimento di mansioni superiori, perché la Corte non ha ritenuto significativo l'esercizio delle funzioni di coordinamento di per sé, ma l'esercizio delle mansioni il medesimo aveva svolto e della professionalità che nell' esercizio delle stesse egli aveva dimostrato di possedere.

19. Il giudizio secondo il quale le mansioni svolte dal T. sarebbero meritevoli del superiore riconoscimento costituisce, poi, un accertamento in fatto, incensurabile in questa sede, in quanto correttamente argomentato sulla base del contenuto non contestato del ricorso introduttivo e della documentazione ad esso allegata.

20. Come già rilevato nella decisione sopra richiamata, con l'introduzione dei nuovi livelli retributivi differenziati, si è inteso attenuare il principio formalistico collegato alla mera anzianità e si è inteso subordinare lo sviluppo professionale ed economico a procedure selettive, allo scopo di conferire l'aumento retributivo unicamente a coloro che, entro un contingente pari al 40% ed al 20% della dotazione organica dei professionisti stessi, si fossero dimostrati più meritevoli.

21. Va, dunque, ribadito il principio secondo cui in tema di progressione di carriera dei dipendenti dell'INPS, l'art. 14, comma 14, del d.P.R. n. 43 del 1990, nel condizionare l'accesso ai livelli differenziati di professionalità ad un concorso per titoli cui possono partecipare i dipendenti, appartenenti alla decima qualifica funzionale, in possesso di una data anzianità e che abbiano, per un determinato periodo, effettivamente prestato servizio nella predetta qualifica, ha inteso riconoscere l'aumento retributivo solo a coloro che si fossero dimostrati più meritevoli, correlando la progressione economica al maggior valore professionale della prestazione resa.

22. Il secondo motivo è infondato nella parte in cui addebita alla sentenza impugnata vizi motivazionali perché la Corte territoriale ha spiegato in maniera chiara e lineare le ragioni del decisum e, d'altra parte, il ricorrente principale ha omesso di specificare quale sia il fatto controverso e decisivo in relazione al quale si sarebbero consumati i dedotti vizi motivazionali.

23. Il ricorso incidentale resta assorbito dal rigetto del ricorso principale, perché proposto in via subordinata all'accoglimento di quest'ultimo.

24. Le spese seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso principale.

Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Condanna l'Inps a rifondere al controricorrente-ricorrente incidentale le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali, ed € 100,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e CPA.