Legislazione - DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2018, n. 36

Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103

 

Art. 1

Minaccia

 

1. All'articolo 612 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «e si procede d'ufficio» sono soppresse;

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339.».

 

Art. 2

Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale

 

1. All'articolo 615 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal secondo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.».

 

Art. 3

Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

 

1. All'articolo 617-ter del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.».

 

Art. 4

Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche

 

1. All'articolo 617-sexies del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.».

 

Art. 5

Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni

 

1. All'articolo 619 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.».

 

Art. 6

Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni

 

1. All'articolo 620 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa.».

 

Art. 7

Effetti sulla procedibilità delle circostanze aggravanti ad effetto speciale

 

1. Dopo il Capo III del Titolo XII del Libro II del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, è inserito il seguente:

«Capo III-bis

Disposizioni comuni sulla procedibilità

 

Art. 623-ter (Casi di procedibilità d'ufficio). - Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 612, se la minaccia è grave, 615, secondo comma, 617-ter, primo comma, 617-sexies, primo comma, 619, primo comma, e 620 si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.».

 

Art. 8

Truffa

 

1. All'articolo 640 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, al terzo comma le parole: «un'altra circostanza aggravante» sono sostituite dalle seguenti: «la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7».

 

Art. 9

Frode informatica

 

1. All'articolo 640-ter, del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, al quarto comma le parole: «un'altra circostanza aggravante» sono sostituite dalle seguenti: «taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7».

 

Art. 10

Appropriazione indebita

 

1. All'articolo 646 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, il terzo comma è abrogato.

 

Art. 11

Effetti sulla procedibilità delle circostanze aggravanti ad effetto speciale

 

1. Dopo il Capo III del Titolo XIII del Libro II del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, è inserito il seguente:

«Capo III-bis

Disposizioni comuni sulla procedibilità

 

Art. 649-bis (Casi di procedibilità d'ufficio). - Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.».

 

Art. 12

Disposizioni transitorie in materia di perseguibilità a querela

 

1. Per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

2. Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

 

Art. 13

Clausola di invarianza finanziaria

 

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 24 aprile 2018, n. 95.