Prassi - CONSIGLIO NAZIONALE CDL - Comunicato 09 febbraio 2018

Nasce l’Osservatorio Nazionale per la legalità

 

Siglato oggi, a Roma, il protocollo d’intesa tra il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e l’Ispettorato nazionale del lavoro volto a creare un Osservatorio per la legalità che contrasti il lavoro irregolare e tuteli i lavoratori.

 

Contrastare il lavoro irregolare e sommerso, sensibilizzare imprese, lavoratori ed operatori del mercato del lavoro sulle criticità derivanti da pratiche di dumping contrattuale e sociale, appalti irregolari, somministrazione ed intermediazione illecite, fenomeni di caporalato ed utilizzo distorto dell’istituto della cooperativa. Questi gli obiettivi del protocollo d’intesa siglato oggi a Roma, presso l’Auditorium dei Consulenti del Lavoro, tra il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e l’Ispettorato nazionale del lavoro. L’intesa si prefigge di creare un "Osservatorio nazionale per la legalità" che diventi fulcro nevralgico per la corretta regolamentazione del mondo del lavoro, l’analisi delle problematiche e lo sviluppo di iniziative volte alla tutela dei lavoratori. L’accordo si pone in continuità con l’impegno profuso negli ultimi anni dalla Categoria nel denunciare ed osteggiare tutti quei fenomeni elusivi che destabilizzano il mercato del lavoro. Il riferimento è, in particolare, alle segnalazioni effettuate dal Consiglio nazionale dell’Ordine al Ministero del Lavoro sulle attività di appalto irregolari realizzate da cooperative spurie, che si concretizzano attraverso il rifornire di personale le piccole e medie imprese ricorrendo a tariffe estremamente basse rispetto al costo del lavoro. In alcuni casi, inoltre, le cooperative suggeriscono all’impresa il licenziamento della forza lavoro già dipendente, che poi viene reimpiegata presso la stessa a costo ribassato. Condotte di questo tipo sono state poste sotto la lente dell’Ispettorato e denunciate all'Autorità giudiziaria e hanno portato all’irrogazione di verbali, ad una cooperativa in particolare (M&G Coop. Multiservizi), per un totale di 26 milioni di euro. "Nel corso del 2017 due aziende su tre sono risultate irregolari per un totale di 48.073 lavoratori sommersi", ha dichiarato Paolo Pennesi, Capo dell’Ispettorato nazionale del lavoro. "Per combattere più efficacemente fenomeni di questo tipo - ha continuato - abbiamo accolto con grande interesse la proposta del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di dare vita ad un Osservatorio sulla cooperazione e l'avvio di attività di vigilanza straordinaria, soprattutto per quelle realtà cooperativistiche che operano nel settore della logistica e fanno ampio ricorso ad appalti e somministrazione". I Consulenti del Lavoro, del resto, sono impegnati a promuovere la legalità, non solo tra le imprese ed i lavoratori, ma anche all’interno della Categoria. Durante l’incontro, infatti, il Consiglio nazionale e l’Ispettorato hanno colto l’occasione per siglare un accordo per contrastare l’abusivismo e tutelare la professione di Consulente del Lavoro, soprattutto nei confronti di quei soggetti che svolgono gli adempimenti in materia di lavoro senza i requisiti previsti dalla legge. Il Consiglio nazionale metterà a disposizione degli ispettori una banca dati degli iscritti all’albo professionale col fine di far verificare l’effettività dell’iscrizione. "Siamo a fianco delle imprese per favorirne la crescita nel rispetto delle regole del mercato del lavoro - ha dichiarato la Presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine, Marina Calderone - e siamo impegnati a promuovere la cultura della legalità tramite la certificazione dei contratti e l’AsseCo, l’asseverazione della regolarità contributiva e retributiva delle imprese. Con la nascita dell’Osservatorio per la legalità puntiamo a valorizzare il lavoro etico facendo leva sul nostro ruolo sussidiario ovvero trasmettendo al personale ispettivo tutte le segnalazioni che perverranno dagli iscritti e dai Consigli provinciali. Organizzeremo incontri, seminari ed iniziative culturali che possano sensibilizzare gli operatori del mercato del lavoro e l’intera collettività", ha concluso la Presidente.

 

Allegato 1

Protocollo di intesa per la creazione di un osservatorio della legalità

 

 

Art. 1 - Premesse

 

1. I considerato, visto, e premesso, nonché gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

2. Il presente Protocollo di Intesa sottoscritto in data odierna e richiamato nelle premesse viene condiviso nei suoi contenuti ed impegni.

 

Art. 2 - Oggetto

 

1. Le parti costituiscono mediante il presente Protocollo di Intesa l’Osservatorio per la legalità.

2. L’Osservatorio per la legalità avrà i seguenti compiti e funzioni:

a) effettuerà la raccolta di dati ed informazioni concernenti le principali criticità presenti nel mondo del lavoro quali, in via esemplificativa e non esaustiva: lavoro irregolare e sommerso, pratiche di dumping contrattuale, salariale, sociale o, comunque, elusivo degli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali, appalti e somministrazioni illecite, fenomeni di caporalato ed intermediazione illecita, utilizzo distorto dell’istituto della cooperativa;

b) provvederà a svolgere analisi e ulteriori indagini relative ai dati raccolti per poi renderli oggetto di confronto e sviluppare un piano di azione comune per affrontare le problematiche emerse;

c) svolgerà attività di informazione e divulgazione su tutto il territorio nazionale per sensibilizzare la collettività, in particolar modo imprese, lavoratori e operatori del mercato del lavoro, verso le criticità del mondo del lavoro e per diffondere la cultura della legalità. A tal fine potranno essere organizzati incontri, tavole rotonde, dibattiti, seminari tematici e iniziative di carattere culturale;

d) promuoverà e incentiverà il ricorso a strumenti quali la certificazione di contratti e l’asseverazione della conformità dei contratti di lavoro, con particolare attenzione alla piattaforma informatica "Asse.Co." predisposta dalla Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro in attuazione del relativo Protocollo d’Intesa;

e) elaborerà procedure comuni per dare corso alle segnalazioni ricevute.

 

Art. 3 - Gruppo di lavoro

 

1. Le parti costituiscono per le finalità del presente Protocollo d’Intesa un Gruppo di Lavoro composto pariteticamente. Lo stesso avrà il compito di rendere oggetto di analisi, studio ed approfondimento scientifico i risultati delle attività svolte ed elaborare valide e concrete proposte normative volte a fronteggiare e contrastare le criticità emerse.

2. Per il perseguimento dei propri fini, il Gruppo di Lavoro provvederà a fissare un calendario di incontri per analizzare le problematiche emerse e valutare ogni opportuna iniziativa da porre in essere per contrastare le diverse criticità. In occasione di tali incontri l’I.N.L. renderà noti i dati riferibili alle attività svolte dagli I.T.L. in ottemperanza al presente Protocollo producendo, altresì, un report contenente le diverse tipologie di interventi.

3. Il Gruppo di Lavoro avrà, inoltre, il compito di individuare tutte le iniziative necessarie per il pieno raggiungimento delle finalità di cui al presente Protocollo di Intesa e degli obiettivi di ogni singolo progetto che dovesse essere sviluppato.

4. La costituzione del Gruppo di Lavoro, in nessun caso, comporterà oneri economici a carico delle Parti.

5. Potranno essere sviluppate intese anche a livello locale, tra Consigli Provinciali e Ispettorati Territoriali del Lavoro che informeranno i competenti Ispettorati interregionali, mediante l’adozione di apposita convenzione e in coordinamento con il Gruppo di Lavoro nazionale, che valuterà preventivamente le citate intese locali.

 

Art. 4 - Impegni reciproci

 

1. Le Parti si impegnano a:

a) dar vita, nel pieno rispetto dei principi di autonomia, sussidiarietà e di leale collaborazione, ad un interscambio informativo relativo ad aspetti di reciproca competenza ed interesse, al fine di rendere più mirati gli interventi finalizzati a garantire una piena legalità nel mondo del lavoro;

b) assicurare il costante monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle varie iniziative che saranno, di volta in volta, sviluppate sulla base del presente Protocollo di Intesa;

c) mantenere un rapporto di costante consultazione e collaborazione con le Istituzioni, le Pubbliche Amministrazioni e le Forze dell’Ordine.

2. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro si impegna ad effettuare i necessari accertamenti e verifiche, funzionali e mirate allo svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo.

3. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro si impegna, inoltre, affinché le proprie articolazioni territoriali:

a) diano pronto ed effettivo riscontro alle segnalazioni trasmesse dal Consiglio Nazionale o dai singoli Consigli Provinciali per il tramite del costituito Gruppo di Lavoro;

b) dispongano nel territorio di propria competenza attività di indagine e verifica di situazioni irregolari e potenzialmente illecite;

c) trasmettano gli esiti delle attività espletate al Consiglio Nazionale o Provinciale nel cui territorio si sia riscontrata una potenziale criticità, per il tramite del predetto Gruppo di Lavoro.

4. Il Consiglio Nazionale si impegna a raccogliere tutte le segnalazioni che perverranno direttamente dai singoli iscritti e dai Consigli Provinciali territorialmente competenti e trasmetterle all’I.N.L. per il tramite del Gruppo di Lavoro.

5. Il Consiglio Nazionale e i Consigli Provinciali porranno in essere tutte le forme di collaborazione che dovessero rendersi necessarie per le attività di verifica ed accertamento intraprese dal personale ispettivo.

6. Il Consiglio Nazionale, si impegna a raccogliere tutte le segnalazioni che dovessero pervenire da altri attori qualificati del panorama nazionale (giornalisti, mondo sindacale ed imprenditoriale, università, centri di studio e ricerca etc.) e a trasmetterle all’I.N.L. per il tramite del Gruppo di Lavoro.

7. Le Parti si impegnano a comunicare periodicamente gli obiettivi raggiunti dal Gruppo di Lavoro e a pubblicare gli esiti di ricerche ed indagini espletate, mettendo in evidenza i principali fenomeni riscontrati e i risultati ottenuti.

 

Art. 5 - Segnalazione professionisti

 

1. In esito a specifiche attività di vigilanza svolte dagli Ispettorati Territoriali, gli stessi Ispettorati provvederanno a segnalare al Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, per il tramite della Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso, i nominativi dei consulenti del lavoro affidatari della gestione di realtà imprenditoriali, anche cooperativistiche, nelle quali risultano commessi illeciti penali e/o amministrativi di particolare gravità, al fine di verificare l’applicabilità di eventuali provvedimenti di carattere disciplinare.

 

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

 

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili al presente protocollo d’intesa in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm. ii.

 

Art. 7 - Durata ed eventuale rinnovo

 

1. Il presente protocollo d’intesa avrà durata di tre anni dalla sottoscrizione.

2. Sarà possibile, previo accordo tra le Parti, procedere in ogni momento alla sua integrazione, modifica o risoluzione.

Ciascuna parte del presente protocollo si impegna a renderlo pubblico anche attraverso la pubblicazione nel proprio sito web.

 

Allegato 2

Protocollo di intesa per le azioni di contrasto all’abusivismo e tutela della professione di consulente del lavoro

 

Art. 1 - Premesse

 

1. I considerato, visto e premesso costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

 

Art. 2 - Oggetto

 

1. Il presente Protocollo di Intesa avrà ad oggetto le seguenti attività:

1) Verifica del rispetto del dettato normativo di cui alla legge n. 12/1979 ed in particolar modo della riserva legale indicata nel comma 1, dell’art. 1, della predetta legge, la quale dispone che, gli adempimenti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti quando non sono svolti dal datore di lavoro debbono essere assunti solamente da Consulenti del Lavoro o altri soggetti indicati nel sopracitato articolo 1.

2) Verifica della sussistenza dei presupposti di legge per i centri elaborazione dati (CED), i quali devono essere assistiti da un Consulente del Lavoro o dai professionisti indicati nell’art. 1, comma 1, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 e devono, comunque, svolgere solamente ed esclusivamente le operazioni di calcolo e stampa e le mere attività accessorie (in via esemplificativa e non esaustiva, la fascicolazione e consegna documenti);

3) Verifica della sussistenza dei presupposti di legge per le Associazioni di Categoria e per i centri di assistenza fiscale (CAF) dei datori di lavoro che, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, possono essere organizzati a mezzo dei Consulenti del Lavoro, anche se dipendenti dalle predette Associazioni, secondo le modalità previste dall’attuale prassi ministeriale.

 

Art. 3 - Impegni reciproci

 

1. Le parti concordano che:

a) Il personale ispettivo verifichi che, qualora il soggetto ispezionato si avvalga di consulenza esterna, in ossequio al rispetto del codice di comportamento degli Ispettori del Lavoro approvato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 15 gennaio 2014, il professionista sia in possesso della prescritta abilitazione. In tal caso dovranno essere annotati gli estremi di iscrizione all’Albo dei Consulenti del Lavoro;

b) Il personale ispettivo accerti che gli altri professionisti autorizzati ai sensi dell’art. 1, comma 1, della Legge n. 12/1979 abbiano inoltrato prescritta comunicazione agli I.T.L. (ex D.T.L.) delle Province nel cui ambito intendono svolgere tali adempimenti in materia di lavoro, previdenza assistenza sociale secondo le modalità previste;

c) il personale ispettivo, inoltre, provveda, in caso di constatato esercizio abusivo della professione di cui all’art. 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, a dare immediata comunicazione alle autorità competenti. Non consenta, infine, al soggetto non autorizzato di assistere all’ispezione;

d) gli Ispettorati territoriali comunicano al competente Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, entro 90 giorni dal termine degli accertamenti, l’esito di accertamenti concernenti il reato di esercizio abusivo della professione anche qualora - con riferimento alle richieste di intervento provenienti dagli stessi Consigli dell’Ordine - non sia stato accertato alcun illecito.

2. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro si impegna affinché le proprie strutture territoriali:

a) verifichino, secondo la programmazione della sede, quali siano le effettive attività svolte dai centri di elaborazione dati, compresi quelli costituiti o promossi dalle rispettive Associazioni di Categoria, nell’esercizio degli adempimenti in materia di lavoro, anche a seguito delle segnalazioni provenienti dai Consigli provinciali degli Ordini dei Consulenti del Lavoro nel rispetto dell’art. 14, comma 1, della lettera b), della legge n. 12/1979;

b) effettuino nel territorio di competenza una mappatura dei centri di elaborazione dati che svolgono adempimenti in materia di lavoro in occasione delle verifiche sulla sussistenza dei presupposti di legge. In particolar modo, deve essere accertato che i predetti centri di elaborazione dati:

- svolgano esclusivamente le operazioni di calcolo e stampa;

- siano assistiti da un professionista di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 12/1979;

- abbiano conferito al professionista l’incarico tramite una comunicazione scritta, avente data certa ed anteriore rispetto all’inizio dell’attività.

3. Il Consiglio Nazionale s'impegna:

a) fermo restando quanto previsto dall’art. 5, a mettere a disposizione l’elenco costantemente aggiornato degli iscritti in tutti gli Albi provinciali dei Consulenti del Lavoro, consultabile al seguente link: http://www.consulentidellavoro.gov.it/index.php/home/annuario;

b) affinché i propri Consigli provinciali dell’Ordine pongano in essere ulteriori forme di collaborazione che si dovessero rendere necessarie per le attività di verifica sul contrasto all’abusivismo professionale.

4. Le Parti, anche attraverso propri delegati, si impegnano ad incontrarsi semestralmente per analizzare le problematiche emerse e valutare ogni opportuna iniziativa volta alla lotta all’abusivismo della professione di Consulente del Lavoro. In occasione di tali incontri, oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro renderà noti gli esiti delle attività svolte dagli I.T.L. in ottemperanza al presente protocollo producendo, altresì, un report statistico sulle attività effettuate contenente la tipologia ed il numero dei soggetti di cui si sono avvalsi per consulenza esterna i soggetti ispezionati.

 

Art. 4 - Gruppi di lavoro

 

1. Potranno essere costituiti dalle Parti Gruppi di Lavoro per il perseguimento delle finalità di cui in premessa, previste dal presente Protocollo di intesa.

2. I Gruppi di Lavoro avranno il compito di individuare tutte le iniziative necessarie per il pieno raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente e degli obiettivi del singolo progetto. A tal fine potranno essere affiancati da esperti identificati dalle Parti di comune accordo, in diversi settori.

3. La costituzione dei Gruppi di Lavoro, in nessun caso, comporterà oneri economici a carico delle Parti.

 

Art. 5 - Banca dati

 

Al fine di verificare con immediatezza la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell’attività di consulente del lavoro, il Consiglio nazionale mette a disposizione dell’Ispettorato, attraverso i necessari collegamenti informatici, anche in cooperazione applicativa, i dati concernenti le iscrizioni al relativo albo.

 

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

 

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili al presente protocollo d’intesa in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm. ii.

 

Art. 7 - Durata ed eventuale rinnovo

 

1. Il presente protocollo d’intesa avrà durata di tre anni dalla sottoscrizione.

2. Sarà possibile, previo accordo tra le Parti, procedere in ogni momento all’integrazione o modifica del presente Protocollo di Intesa.

3. Ciascuna Parte potrà disdettare il presente Protocollo di Intesa con un preavviso di almeno novanta giorni rispetto alla sua naturale scadenza.

Ciascuna parte del presente protocollo si impegna a renderlo pubblico anche attraverso la pubblicazione nel proprio sito web.