Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 febbraio 2018, n. 2972

Pubblico impiego - Comparto enti pubblici non economici - Inquadramento professionale - Attribuzione del punteggio in riferimento all'anzianità di servizio

 

Fatti di causa

 

1. La Corte di Appello di Genova ha respinto l'appello proposto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accolto il ricorso di C. C. e, dichiarato il diritto dello stesso all'attribuzione della posizione economica C 4 con decorrenza dal 23 luglio 2009, aveva condannato l'istituto al pagamento delle conseguenti differenze retributive.

2. La Corte territoriale ha premesso in fatto che l'appellato era stato nominato funzionario amministrativo ed inquadrato nell'ottava qualifica funzionale con delibera del 26 marzo 2002 ma con effetto giuridico retrodatato al 30 dicembre 1999, in esecuzione della sentenza del Tar Calabria che aveva riconosciuto il suo diritto ad essere incluso nella graduatoria dei vincitori del concorso indetto dall'Inps di Crotone. Ha aggiunto che il bando della procedura selettiva, ai fini della attribuzione del punteggio, faceva riferimento all'anzianità di servizio, senza ulteriori specificazioni, sicché destituita di fondamento doveva ritenersi la tesi dell'Istituto a detta del quale occorreva tener conto non della decorrenza del rapporto bensì del solo periodo di effettivo servizio. Ha evidenziato al riguardo che l'omessa valutazione del periodo 30 dicembre 1999/26 marzo 2002 risultava in contrasto con il tenore letterale del bando ed anche con la delibera di nomina che aveva riconosciuto la decorrenza retroattiva perché imposta da un giudicato e resa necessaria per eliminare il pregiudizio che la illegittima condotta dell'Inps aveva cagionato.

3. Il giudice di appello ha accolto, invece, l'impugnazione incidentale del C. perché il bando di selezione prevedeva espressamente la decorrenza dal 31 dicembre 2006 e non dalla data di approvazione della graduatoria, come erroneamente ritenuto dal Tribunale.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'Inps sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 378 cod. proc. civ., al quale ha opposto difese con tempestivo controricorso C. C.. È rimasto intimato P. C. N., contumace anche nei gradi del giudizio di merito.

 

Ragioni della decisione

 

1. Il ricorso denuncia con un unico motivo « violazione o falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ. nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 2006, sottoscritto il 22 giugno 2007, attuativo del C.C.N.L. 1998-2001 per il personale del comparto enti pubblici non economici; violazione o falsa applicazione degli artt. 11 e 12 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo al personale del comparto degli enti pubblici non economici per il quadriennio 2002-2005 sottoscritto in data 30/11/2005; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su più fatti controversi e decisivi per il giudizio ».

Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale ha disatteso i criteri legali di interpretazione delle norme della contrattazione collettiva ed omesso di considerare che sia il C.C.N.L., sia i contratti integrativi fanno riferimento, ai fini della progressione all'interno dell'area, all'esperienza maturata che, evidentemente, va riferita al servizio effettivamente prestato. Aggiunge che la locuzione «servizio effettivo» che la Corte di merito contrappone alla «anzianità di servizio» è in effetti termine utilizzato nella prassi per distinguere il momento di inizio del rapporto di lavoro da quello solitamente anteriore della sua costituzione, tuttavia ciò non impedisce di utilizzare altri termini purché risulti evidente la volontà di considerare il servizio effettivamente prestato nella qualifica. Nel caso di specie lo schema di domanda allegato al bando, da compilare a cura dei partecipanti, precisava che dovevano essere indicati i periodi continuativi coincidenti con quelli della decorrenza economica del rapporto di lavoro.

Infine il ricorrente rileva che la vicenda personale del C. non poteva e non può costituire un criterio interpretativo del bando e della contrattazione collettiva che, appunto, avevano voluto valorizzare la professionalità acquisita dal personale.

2. E' fondata l'eccezione sollevata dalla difesa del controricorrente perché sussistono plurimi profili di inammissibilità che non consentono di scrutinare nel merito il motivo di ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che «la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all'art. 366, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.. Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione... " ( Cass. 3.8.2007 n. 17125 e negli stessi termini Cass. 25.9.2009 n. 20652; Cass. 18.2.2011 n. 4036; 12.4.2017 n. 9384).

E' stato, altresì, affermato, e va qui ribadito, che «in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità.» ( Cass. 9.10.2012 n. 17168; Cass. 15.4.2013 n. 9054; Cass. 18.5.2016 n. 10271).

Infine gli oneri di specificazione e di allegazione desumibili dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ. comportano che, anche nell'ipotesi in cui si faccia valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ove lo stesso si ricolleghi al contenuto di un atto o di un documento il ricorrente è tenuto, a pena di inammissibilità del ricorso, non solo alla specifica indicazione del documento e della chiara indicazione del nesso eziologico tra l'errore denunciato e la pronuncia emessa in concreto, ma anche alla completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti e dei documenti così da rendere immediatamente apprezzabile dalla Corte di legittimità il vizio dedotto ( cfr. fra le più recenti Cass. 7.6.2017 n. 14107).

Applicando alla fattispecie i principi di diritto sopra richiamati si perviene necessariamente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

L'Istituto ricorrente, infatti, insiste sul richiamo alla contrattazione collettiva, nazionale ed integrativa, che, a suo dire, valorizzerebbe ai fini della progressione in carriera l'esperienza professionale e non l'anzianità di servizio, ma dette argomentazioni risultano prive della necessaria attinenza al decisum, perché la motivazione della sentenza impugnata, come evidenziato nello storico di lite, valorizza solo il tenore letterale del bando della procedura selettiva, interpretato anche in relazione alla specificità del caso sottoposto al suo esame, e non affronta la diversa questione della interpretazione della volontà delle parti collettive e dei rapporti fra bando di concorso e disciplina dettata dalla contrattazione di comparto e di ente.

Il ricorrente, inoltre, pur affermando, in premessa, di voler denunciare la violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, si limita a richiamare nella rubrica l'art. 1362 cod. civ. ma non precisa né il contenuto del criterio violato né le ragioni per le quali il giudice del merito avrebbe violato le regole di ermeneutica, nel valorizzare l'espressione «anzianità di servizio» riportata nel bando e nell'escludere che la stessa facesse riferimento alla «concreta professionalità acquisita». Il motivo, quindi, in contrasto con la dichiarazione di intenti contenuta a pag. 11 del ricorso, si risolve proprio in un'inammissibile contrapposizione dell'interpretazione proposta a quella accolta nella sentenza impugnata, perché non indica il modo attraverso il quale si è realizzata la violazione di legge denunciata in rubrica (sulla inammissibilità della mera contrapposizione di una interpretazione difforme si rimanda anche a Cass. 2.5.2012 n. 6641; Cass. 6.6.2013 n. 14318; Cass. 28.10.2016 n. 21888).

Infine, quanto al bando della procedura selettiva, il motivo è formulato senza il necessario rispetto degli oneri sopra richiamati, perché non trascrive nel ricorso il contenuto del bando e riporta solo lo schema di domanda, peraltro senza dedurre alcunché sulle conseguenze, ai fini della corretta applicazione dei canoni di ermeneutica, della eventuale presenza nell'atto da interpretare di clausole o parti dell'atto fra loro apparentemente dissonanti.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna dell'istituto ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, da distrarsi, tenuto conto della dichiarazione resa in udienza, in favore dei procuratori antistatari Avv.ti G. V., A. P. e P. P..

 

P.Q.M.

 

Dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.