Legislazione - AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 09 febbraio 2018, n. 34431

Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 gennaio 2018

 

Dispone:

 

1. Soggetti obbligati alla trasmissione

1.1 Con riferimento ai dati relativi agli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019, i soggetti individuati dall’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 gennaio 2018 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, in via facoltativa, le comunicazioni previste dal citato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 gennaio 2018, con le modalità stabilite dal presente provvedimento, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1. Per ciascun soggetto erogante, gli enti sopra indicati comunicano l’ammontare delle erogazioni liberali effettuate nell’anno precedente tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti.

Comunicano altresì l’importo dei rimborsi di erogazioni liberali, disposti nell’anno precedente, con l’indicazione dell’anno a cui si riferisce l’erogazione liberale rimborsata e dei dati identificativi del soggetto a cui è stato disposto il rimborso.

 

2. Modalità di trasmissione

2.1 I soggetti di cui al precedente punto effettuano le comunicazioni previste dall’articolo 1 del citato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 gennaio 2018 utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.

2.2 Gli stessi soggetti possono avvalersi, per la trasmissione dei dati indicati al punto 2, degli intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, designandoli "responsabili o incaricati del trattamento dei dati" ed impartendo loro le necessarie istruzioni, così come previsto dagli articoli 29 e 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2.3 Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori ai 3 MegaByte.

 

3. Tipologie di invio

3.1 Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento.

3.2 Invio ordinario: è la comunicazione con cui si inviano i dati richiesti. È possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento. I dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati.

3.3 Invio sostitutivo: è la comunicazione con la quale si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico.

3.4 Annullamento: è la comunicazione con cui si richiede l’annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico. L’annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.

 

4. Termini delle trasmissioni

4.1 Il termine ultimo per la trasmissione delle comunicazioni di cui al presente provvedimento è il 28 febbraio di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all’anno precedente, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 gennaio 2018.

4.2 Nel caso di scarto dell’intero file contenente le comunicazioni, inviato entro il termine di cui al punto 4.1, il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro il predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle entrate.

4.3 Nel caso di trasmissione di codici fiscali non validi entro il termine di cui al punto 4.1, il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente esclusivamente i dati relativi ai codici fiscali segnalati, entro il predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle entrate.

4.4 Nei casi diversi da quelli indicati nei punti 4.2 e 4.3, la correzione dei dati trasmessi entro il termine di cui al punto 4.1 deve essere effettuata entro i cinque giorni successivi al predetto termine.

4.5 L’annullamento dei dati trasmessi entro il termine di cui al punto 4.1 è effettuato entro i cinque giorni successivi alla medesima scadenza.

4.6 I dati contenuti nelle comunicazioni inviate entro i termini di cui al presente punto 4 sono utilizzati per la elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate.

 

5. Trattamento dei dati

5.1 I dati e le notizie, trasmessi nell’osservanza e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, sono raccolti in uno specifico archivio separato dagli altri archivi dell’Anagrafe Tributaria e non sono accessibili dall’Agenzia delle entrate fino al termine per l’esercizio dell’opposizione di cui al successivo punto 9.

5.2 I dati relativi ai soggetti che hanno esercitato l’opposizione sono tempestivamente e integralmente cancellati dall’archivio di cui al punto 5.1.

5.3 I dati di cui al punto 5.1, ad esclusione di quelli relativi ai soggetti che hanno esercitato l’opposizione, sono utilizzati ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi pre-compilata.

5.4 I dati di cui al punto precedente sono utilizzati per lo svolgimento delle attività di controllo sulle dichiarazioni di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti, e sono conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi, quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni anno d’imposta; allo scadere di tale periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati.

5.5 In deroga a quanto previsto al punto 5.4, i dati riguardanti i soggetti che non abbiano effettuato l’accesso alla dichiarazione pre-compilata, direttamente o tramite gli altri soggetti autorizzati, entro il 15 aprile dell’anno successivo a quello di predisposizione della stessa saranno tempestivamente e integralmente cancellati.

 

6. Sicurezza dei dati

6.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal canale di trasmissione del sistema informativo dell’anagrafe tributaria, mediante l’adozione delle misure riguardanti il controllo degli accessi al sistema e la cifratura del canale trasmissivo e dei dati.

6.2 La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell’anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione degli accessi e di tracciamento e monitoraggio delle operazioni. I dati vengono conservati per il tempo previsto dalla normativa di riferimento.

 

7. Ricevute

7.1 La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicata mediante una ricevuta contenente il codice di autenticazione per il servizio Entratel o il codice di riscontro per il servizio Fisconline, generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, ai paragrafi 2 e 3 dell’allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998.

Nella ricevuta sono indicati i seguenti dati:

a) data e ora di recezione del file;

b) identificativo del file attribuito dall’utente;

c) il protocollo attribuito al file;

d) il numero delle comunicazioni contenute nel file;

7.2 Il file può essere scartato in via preliminare ovvero per incongruenze tra i dati inviati. In entrambi i casi le comunicazioni si considerano non presentate.

7.2.1 Lo scarto in via preliminare avviene per uno dei seguenti motivi, con la comunicazione degli esiti in via telematica all’utente che ha effettuato la trasmissione del file:

a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Fisconline, in base alle modalità descritte, rispettivamente, ai paragrafi 2 e 3 dell’allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998;

b) codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il servizio Fisconline duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;

c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo di cui al punto 3;

d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario;

e) file che presenta errori tali da pregiudicare le informazioni contenute in esso.

7.2.2 Lo scarto per incongruenze tra i dati inviati viene comunicato mediante una ricevuta di scarto, nella quale sono indicati i seguenti dati:

a) la data e l’ora di ricezione del file;

b) l’identificativo del file attribuito dall’utente;

c) il protocollo attribuito al file;

d) il motivo dello scarto.

7.3 Nel caso di trasmissione, nei tracciati record di dettaglio, di codici fiscali non validi, detti record non vengono acquisiti; la restante parte del file viene accolta.

In tal caso la ricevuta contiene i dati esposti al punto 7.1 e reca in allegato l’elenco di tali codici fiscali non acquisiti.

7.4 Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili in via telematica entro cinque giorni successivi al momento in cui è completata la ricezione del file contenente le comunicazioni.

 

8. Correzione alle specifiche tecniche

8.1 Eventuali correzioni alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

 

9. Opposizione all’inserimento nella dichiarazione pre-compilata dei dati relativi alle erogazioni liberali

9.1 L’opposizione all’inserimento nella dichiarazione pre-compilata dei dati relativi alle erogazioni liberali viene manifestata con le seguenti modalità:

a) comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario dell’erogazione liberale al momento di effettuazione dell’erogazione stessa o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui l’erogazione è stata effettuata;

b) comunicando l’opposizione all’Agenzia delle entrate, dal 1° gennaio al 20 marzo dell’anno successivo a quello di effettuazione dell’erogazione; in tal caso vanno fornite le informazioni contenute nel modello fac-simile pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate; la comunicazione dell’opposizione va trasmessa all’Agenzia delle entrate debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità, inviando una e-mail all’indirizzo opposizioneutilizzoerogazioniliberali@agenziaentrate.it oppure inviando un fax al numero 0650762650.

9.2 Le disposizioni di cui al punto 9.1, lettera a), si applicano con riferimento alle erogazioni liberali effettuate a partire dall’anno 2018.

 

10. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali

10.1. Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto della predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell’articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Garante si è espresso con il provvedimento n. 66 dell’8 febbraio 2018.

 

Motivazioni

Il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, all’articolo 3, comma 4, prevede che con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze siano individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto.

Al riguardo, l’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 gennaio 2018 ha previsto che le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e le fondazioni e le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, hanno la facoltà di trasmettere le informazioni riguardanti le erogazioni liberali ricevute negli anni di imposta 2017, 2018 e 2019. Per ciascun soggetto erogante, gli enti citati comunicano l’ammontare delle erogazioni ricevute nell’anno d’imposta precedente con l’indicazione di coloro che hanno effettuato l’erogazione. Comunicano inoltre l’importo dei rimborsi di erogazioni liberali, disposti nell’anno precedente, con l’indicazione dell’anno a cui si riferisce l’erogazione liberale rimborsata e dei dati identificativi del soggetto a cui è stato disposto il rimborso.

Il presente provvedimento, in relazione al quale è stato consultato il Garante per la protezione dei dati personali, individua le modalità tecniche di trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle erogazioni di cui al citato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e disciplina le modalità di esercizio dell’opposizione all’inserimento dei dati relativi alle erogazioni liberali nella dichiarazione pre-compilata da parte del soggetto erogante. Considerata la delicatezza delle informazioni sotto il profilo della protezione dei dati personali, l’esercizio dell’opposizione può essere effettuato comunicando l’opposizione all’Agenzia delle entrate dal 1° gennaio al 20 marzo dell’anno successivo a quello di effettuazione dell’erogazione oppure, con riferimento alle erogazioni liberali effettuate a partire dall’anno 2018, comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario dell’erogazione liberale al momento di effettuazione dell’erogazione stessa o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui l’erogazione è stata effettuata.

 

Riferimenti normativi

 

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1).

 

Disciplina normativa di riferimento:

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Decreto 31 luglio 1998;

Legge 7 dicembre 2000, n. 383;

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, articolo 14;

Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2018.

 

La pubblicazione del presente provvedimento verrà effettuata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Allegato 1

SPECIFICHE TECNICHE

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 2

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 3

RICEVUTA TELEMATICA

 

(Testo dell’allegato)

 

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Provvedimento pubblicato il 9 febbraio 2018 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1 comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.