Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 16 ottobre 2017, n. 24373

Risarcimento dei danni patrimoniali e non - Sanzione disciplinare - Sospensione dal servizio - Censure basate su una lettura inesatta o incompleta della sentenza impugnata - Inammissibilità

 

Esposizione del fatto

 

1. La sentenza attualmente impugnata (depositata il 28 luglio 2011), in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 4214/2006, condanna l'appellato Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (d'ora in poi: MIUR) al pagamento in favore dell'appellante A.M.C.C. della complessiva somma di euro 46.550,76 oltre interessi legali dalla data della sentenza di appello, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per cinque giorni per - non commesse - irregolarità nella gestione amministrativa e contabile della scuola "G.B. Basile" (sita nel Comune di Santa Flavia), ove svolgeva la funzione di Preside.

La Corte d'appello di Palermo, per quel che qui interessa, precisa che:

a) risulta per tabulas che la PA ha esercitato illegittimamente il potere disciplinare e per questo è tenuta a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla C.;

b) ai fini dell'art. 2043 cod. civ. il comportamento del funzionario che ha adottato il provvedimento di sospensione dal servizio in assenza degli elementi che potevano giustificarlo è senz'altro connotato da negligenza e imperizia e, quindi, da colpa;

c) il carattere ingiurioso del suddetto provvedimento deriva con tutta evidenza dal fatto che, per effetto della sanzione illegittima, la C. si è vista privare ingiustamente dell'attribuzione formale dell'incarico di preside per mancanze che non aveva commesso, oltretutto avendo avuto la comunicazione del provvedimento medesimo per la prima volta davanti ad altri docenti nel corso di una riunione nella quale l'incarico di preside avrebbe dovuto essere conferito all'avente diritto;

d) al fine della quantificazione dei danni si deve tenere conto anche della CTU che ha concluso per la sussistenza di un danno biologico pari al 10%.

2. Il ricorso del MIUR, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domanda la cassazione della sentenza per due motivi; resiste, con controricorso, A.M.C.C..

 

Ragioni della decisione

 

I - Sintesi dei motivi di ricorso

1. Il ricorso è articolato in due motivi.

1.1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 cod. civ.

In primo luogo si contesta l'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, derivanti dall'irrogazione della sanzione disciplinare dichiarata illegittima e costituiti dal mancato conferimento dell'incarico di preside per gli anni scolastici 2000/2001 e 2001/2002.

Si sostiene, al riguardo, che nelle more dell'accertamento giudiziale l'Amministrazione non avrebbe potuto conferire il suindicato incarico (in base all'art. 5, comma 18, dell'ordinanza ministeriale n. 152 Prot. n. 6641 del 26 maggio 2000) e si aggiunge che in presenza di un'illegittimità dell'atto amministrativo soltanto formale chi si ritiene danneggiato ha l'onere di provare che la riedizione dell'attività amministrativa priva dei vizi di forma sarebbe stata comunque illegittima.

Pertanto, la Corte d'appello avrebbe identificato in modo erroneo la condotta della PA ai suddetti fini.

In secondo luogo si contesta l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, sull'assunto secondo cui la Corte territoriale avrebbe identificato in modo sbagliato il carattere ingiurioso della sanzione disciplinare, che è un presupposto indefettibile per ottenere il risarcimento in oggetto.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo antecedente la modifica ad opera dell'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis): a) omessa motivazione sul danno patrimoniale, per non avere la Corte palermitana considerato che l'illegittimità della sanzione era soltanto formale e che la PA ha agito in applicazione dell'ordinanza ministeriale n. 152/2000 cit.; b) contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte d'appello individuato l'elemento oggettivo dell'illecito aquiliano nel mancato conferimento dell'incarico di preside, dopo avere escluso che l'illiceità della condotta potesse essere individuata nella mera illegittimità del provvedimento in oggetto; c) insufficiente motivazione, per avere la Corte territoriale ermeticamente fatto derivare la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa della PA dalla illegittimità della "funzione pubblica"; d) insufficiente motivazione sul carattere ingiurioso della sanzione, affermato apoditticamente, ai fini del riconoscimento del danno non patrimoniale.

III - Esame delle censure

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile principalmente perché tutte le censure formulate nei due motivi - da esaminare insieme - non risultano riferibili al contenuto della decisione impugnata, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 366 cod. proc. civ., come costantemente interpretato da questa Corte (vedi, per tutte: Cass. 21 aprile 2015, n. 8116 e 8117; Cass. 25 settembre 2009, n. 20652; Cass. 17 luglio 2007, n. 15952; Cass. 6 giugno 2006, n. 13259).

4. In particolare, la lettura del ricorso rende evidente che il ricorrente, nelle sue argomentazioni, muove da due presupposti che non hanno alcun riscontro nella sentenza impugnata, costituiti da:

1) l'assunto secondo cui la Corte d'appello avrebbe fatto derivare la responsabilità della PA ex art. 2043 cod. civ. dal mancato conferimento alla C. dell'incarico di preside, quando nella sentenza è precisato, in modo chiaro e inequivocabile, che tale responsabilità e la sussistenza della relativa colpa si sono fatte derivare dall'emanazione del provvedimento sanzionatorio in assenza dei relativi presupposti (vedi pp. 4 e 5 della sentenza);

2) l'assunto secondo cui la sanzione - della sospensione dal servizio per cinque giorni - sarebbe stata considerata illegittima per vizi soltanto formali, mentre nella sentenza è stato precisato che la suddetta sanzione - piuttosto severa - è stata inflitta non soltanto senza motivazione, senza richiamare le giustificazioni dell'interessata e sulla base di atti (relazione ispettiva e parere del Consiglio di disciplina) lacunosi e insufficienti per l'adozione della sanzione, ma soprattutto per mancanze non commesse dalla C.

4.1. E il ricorrente non si esprime su questo ultimo punto - che ha carattere decisivo - mentre più volte ribadisce erroneamente che il Giudice di appello avrebbe ritenuto la sanzione illegittima per vizi soltanto formali.

Pertanto, con riguardo a questo profilo trova applicazione il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, l'omessa impugnazione di una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (vedi, per tutte: Cass. 5 ottobre 1973, n. 2499; Cass. SU 8 agosto 2005, n. 16602; Cass. SU 29 maggio 2013, n. 7931; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3386; Cass. 27 maggio 2014, n. 11827; Cass. 17 giugno 2015, n. 12486).

4.2. Ne deriva che tutte le censure risultano basate su una lettura inesatta o incompleta - con riferimento alla ratio decidendi non impugnata, di cui si è detto - della sentenza impugnata e sono quindi inammissibili.

5. A ciò, per completezza, può aggiungersi che:

1) in assenza di diverse allegazioni - e di contestazione sul punto da parte del MIUR - per l'affermazione del carattere ingiurioso del comportamento della PA è sufficiente porre l'accento sulla irrituale modalità di comunicazione del provvedimento sanzionatorio avvenuta per la prima volta davanti ad altri docenti nel corso di una riunione nella quale l'incarico di preside avrebbe dovuto essere conferito all'avente diritto;

2) per il danno non patrimoniale, il MIUR ricorrente nulla dice in ordine alla CTU che ha concluso per la sussistenza di un danno biologico nella misura del 10%.

IV - Conclusioni

6. In sintesi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, euro 5000,00 (cinquemila/00) per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.