Prassi - INPS - Messaggio 19 giugno 2017, n. 2535

Determinazione del Presidente del 7 giugno 2017, n. 92 avente ad oggetto la convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e i soggetti abilitati all’assistenza fiscale, di cui al d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche, per l’affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (modelli RED) e delle dichiarazioni di responsabilità (modelli ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS) al fine della corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali - Campagne RED ordinaria 2017 (anno reddito 2016) e solleciti 2016 (anno reddito 2015) e INV CIV ordinaria 2017 e solleciti 2016.

 

Con la determinazione n.92 del 7 giugno 2017, è stato approvato lo schema di convenzione tra l’INPS e i soggetti abilitati all’assistenza fiscale, di cui al d. lgs. 9 luglio 1997, n.241 e successive modifiche, per l’affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (modelli RED) e delle dichiarazioni di responsabilità (modelli ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS) al fine della corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali - Campagne RED ordinaria 2017 (anno reddito 2016) e solleciti 2016 (anno reddito 2015) e INV CIV ordinaria 2017 e solleciti 2016.

Con la Campagna RED ordinaria 2017 l’Istituto richiederà ai soggetti beneficiari di prestazioni previdenziali e/o assistenziali, collegate al reddito, l’annuale dichiarazione (modello RED) dei redditi, che incidono sulle prestazioni in godimento, relativi all’anno reddito 2016. Con la Campagna RED solleciti 2016 richiederà la comunicazione di tali redditi per l’anno reddito 2015 limitatamente ai soggetti che non hanno adempiuto all’obbligo di dichiarazione nel corso della verifica ordinaria 2016 (cosiddetti "sollecitati").

Con la Campagna INV CIV ordinaria 2017 l’INPS richiederà ai soggetti beneficiari di prestazioni assistenziali, collegate allo specifico status previsto dalla legge, le informazioni indispensabili per la verifica della permanenza della titolarità del diritto alle prestazioni in godimento. Con la Campagna INV CIV solleciti 2016 richiederà tali informazioni soltanto ai soggetti non adempienti (cd. sollecitati).

Lo schema convenzionale, allegato al presente messaggio, individua i casi in cui le dichiarazioni sono da raccogliere a cura dei CAF, regolamenta le modalità di svolgimento del servizio, di conservazione della documentazione e di trasmissione telematica nonché le attività a cura dell’Istituto di verifica e di validazione dei dati e di comunicazione delle anomalie eventualmente riscontrate.

Il servizio viene affidato in via non esclusiva. Per la presentazione delle dichiarazioni di responsabilità (modelli ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS) e delle dichiarazioni reddituali (modelli RED) continueranno ad essere a disposizione dei cittadini il Contact Center integrato dell’Istituto, il portale internet con i servizi online "RED semplificato" e "Acquisizione dichiarazioni di responsabilità" e le strutture territoriali dell’Istituto. Si precisa, peraltro, che le dichiarazioni RED dei soggetti che non hanno avuto altri redditi rilevanti oltre alla pensione per l’anno reddito 2016, e che hanno dichiarato l’assenza di redditi anche per entrambi i due anni precedenti (anni reddito 2014 e 2015) sono escluse dal servizio affidato ai CAF. In questi casi, la dichiarazione dovrà essere presentata direttamente all’ INPS da parte del cittadino attraverso il servizio on line dedicato "RED semplificato", oppure per il tramite delle strutture territoriali.

I Centri di assistenza fiscale, e gli altri soggetti abilitati all’assistenza fiscale, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche, se in possesso dei prescritti requisiti, hanno facoltà di stipulare convenzioni singole, in base allo schema approvato.

Il soggetto abilitato deve essere in possesso di un certificato digitale Entratel in corso di validità, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.

La stipula delle convenzioni di cui al presente messaggio avviene con firma digitale ed il versamento dell’imposta di bollo, a carico della parte privata, viene assolto in modalità elettronica.

La Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi curerà il processo di convenzionamento.

A tal proposito il Direttore centrale Organizzazione e Sistemi Informativi è stato autorizzato a sottoscrivere, in nome, per conto e nell’interesse dell’Istituto, le convenzioni in oggetto.

I soggetti interessati alla sottoscrizione della convenzione potranno rivolgersi alla Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi - Area Sviluppo dei processi di integrazione e sinergia e procedimentalizzazione delle convenzioni con Soggetti Privati e Professionisti, all’indirizzo email: Convenzioni.CAF@inps.it.

I pagamenti per i servizi resi a norma della convenzione di cui al presente messaggio sono gestiti dalla Direzione centrale Pensioni, per il servizio RED e dalla Direzione centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni per il servizio INV CIV.

I soggetti convenzionati sono tenuti a trasmettere le fatture, esclusivamente in formato elettronico, alla struttura centrale competente, attraverso il sistema di interscambio (SDI).

In particolare, la fattura elettronica, che dovrà riportare il codice univoco "UF5HHG", dovrà essere compilata secondo le indicazioni contenute nel documento "Convenzioni-Contratti- Riferimento Amministrazione" pubblicato dall’Istituto sul sito istituzionale www.inps.it reperibile mediante il seguente percorso: Home> Avvisi, bandi e fatturazione >Fatturazione elettronica>Istruzioni ed esempi per la compilazione.

Qualsiasi variazione riguardo alla fatturazione elettronica sarà comunicata tempestivamente dall’Istituto tramite lo stesso canale.

 

Allegato 1

Convenzione tra l’istituto nazionale della previdenza sociale e_____________________(soggetto abilitato all’assistenza fiscale, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche) per l’affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (modelli red) e delle dichiarazioni di responsabilità (modelli Icric, Iclav, acc.as/ps) al fine della corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali - campagne red ordinaria 2017 (anno reddito 2016) e solleciti 2016 (anno reddito 2015) e Invciv ordinaria 2017 e solleciti Invciv 2016

 

Convengono e stipulano quanto segue

 

Art. 1

Natura delle premesse

 

Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

 

Art. 2

Oggetto della Convenzione

 

La presente Convenzione ha ad oggetto l'affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali rilevanti sulle prestazioni collegate (c.d. redditi obbligatori) - Modelli RED - e delle dichiarazioni di responsabilità (Modelli ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS) al fine della corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali e riguarda le Campagne RED ordinaria 2017 (anno reddito 2016) e Solleciti 2016 (anno reddito 2015), INV CIV ordinaria 2017 e Solleciti 2016.

 

Art. 3

Attività di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED)

 

L’attività riguarda la raccolta e la trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) relative all’anno reddito 2016 (c.d. Campagna ordinaria RED 2017) nonché, quelle relative all’anno reddito 2015 limitatamente ai soggetti non adempienti all’obbligo di dichiarazione entro i termini utili previsti dall’Istituto, di cui al comma 4, punto 4, del presente articolo (c.d. Campagna RED solleciti 2016). L’INPS determina le categorie di soggetti (interi nuclei reddituali rilevanti sulla prestazione collegata con tutti i redditi pari a zero nelle ultime due Campagne) obbligati a rendere la dichiarazione reddituale all’Istituto che potranno utilizzare esclusivamente i servizi on-line o rivolgersi alle Strutture territoriali dell’INPS per rendere la dichiarazione in parola.

L’INPS affida ai fini della verifica prevista ai sensi dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in via non esclusiva ed a titolo oneroso, al soggetto abilitato, che accetta, lo svolgimento dell’attività (di seguito denominato "attività") di raccolta e di trasmissione all’INPS delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (di seguito denominate Modelli RED) come descritto al comma 1 del presente articolo. La data di conclusione della campagna RED (ordinaria 2017 e solleciti 2016) è resa nota dall’Istituto prima dell’inizio della campagna medesima. Sono esclusi dall’affidamento dell’attività, e, dunque, non hanno facoltà di stipulare la presente Convenzione, i soggetti abilitati responsabili di gravi inadempienze accertate alla data di stipula della Convenzione.

Premesso che non devono essere dichiarati i redditi provenienti da prestazioni previdenziali e/o assistenziali presenti nel "Casellario dei pensionati", tra i soggetti che devono effettivamente comunicare i redditi all’INPS (di seguito denominati "dichiaranti") sono quelli che versano in una delle seguenti situazioni reddituali, proprie e/o dei familiari al cui reddito è collegata la prestazione:

1. variazione della situazione reddituale rispetto a quella dell’anno precedente e possesso di redditi non dichiarati all’Agenzia delle Entrate, a causa della ricorrenza di qualsivoglia ipotesi prevista dal vigente ordinamento giuridico;

2. situazione reddituale invariata rispetto a quella comunicata per l’anno precedente, in presenza di redditi non dichiarati all’Agenzia delle Entrate, a causa della ricorrenza di qualsivoglia ipotesi prevista dal vigente ordinamento giuridico;

3. redditi con valore pari a zero, con riferimento a tutte le tipologie reddituali richieste anche quelle esenti e/o escluse dall’imposizione fiscale, solo se tale situazione reddituale è frutto di una variazione rispetto a quella dichiarata per l’anno reddito precedente;

4. situazione reddituale oggetto di "comunicazione di sollecito" da parte dell’Istituto ai soggetti che non hanno comunicato la propria situazione reddituale e/o quella di eventuali familiari il cui reddito è collegato alla prestazione del titolare. Per tali modelli l’intermediario dovrà acquisire tutti i redditi dei soggetti interessati (titolare e familiari se richiesti per la prestazione oggetto di verifica);

5. situazioni che danno luogo alle dichiarazioni reddituali cosiddette brevi inerenti alle dichiarazioni di decesso, espatrio o rinuncia. La dichiarazione breve di decesso potrà essere resa solo se il decesso è avvenuto in data antecedente all’anno reddito richiesto, altrimenti dovrà essere resa una dichiarazione reddituale a tutti gli effetti da parte dei legittimati a dichiarare per conto del de cuius;

6. situazioni che danno luogo alla dichiarazione cosiddetta breve "NO RED" per soggetti, diversi dal titolare della prestazione collegata al reddito, facenti parte di un nucleo in cui sia presente almeno il coniuge e/o il familiare, i cui redditi rilevanti siano stati integralmente dichiarati al Fisco per l’anno reddito oggetto di verifica.

Nel caso in cui almeno un soggetto tra il beneficiario e/o i familiari, valorizzati nella stringa RED, il cui reddito è collegato alla prestazione, abbia l’obbligo di presentare la dichiarazione reddituale all’INPS, devono essere dichiarati contestualmente i redditi di tutti i soggetti valorizzati nella stringa/stringhe, rilevanti sulla prestazione, al fine di consentire ,l’immediata, puntuale e completa verifica della posizione da parte dell’Istituto. Si precisa che il soggetto abilitato deve acquisire contestualmente tutti i redditi di cui il soggetto "dichiarante" ed i familiari rilevanti sulla prestazione così come definito nel presente articolo, risultino titolali, tenuto conto delle informazioni raccolte durante l’intervista e della documentazione prodotta dal dichiarante. A tal proposito, si specifica che la dichiarazione di cui al punto 6, del comma 3, del presente articolo può essere resa solo per un soggetto diverso dal titolare della prestazione collegata al reddito facente parte di un nucleo composto da almeno il coniuge e/o da almeno un familiare,, che si trovi nella condizione di aver dichiarato integralmente al Fisco i redditi rilevanti sulla prestazione tramite presentazione all’Agenzia delle Entrate del modello UNICO/730 per Panno reddito oggetto di verifica reddituale.

Per ciascuna campagna RED, i modelli dovranno essere trasmessi all’Istituto entro trenta giorni solari dalla data di presentazione al soggetto abilitato, secondo le modalità di cui all’art. 8.

La trasmissione dopo tale termine comporterà l’applicazione di riduzioni nei compensi, secondo quanto previsto dall’art. 15.

Le specifiche obbligazioni delle Parti, che discendono dall’affidamento delle attività, sono indicate nella presente Convenzione.

 

Art. 4

Attività di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità alfine dell’erogazione delle prestazioni assistenziali (Modelli JC.RJC, ICLAV, ACC.AS/PS)

 

L’attività riguarda la raccolta e la trasmissione di dichiarazioni di responsabilità al fine dell’erogazione delle prestazioni assistenziali relative all’anno 2017, nonché per le campagne INV C1V 2016 la raccolta e la trasmissione delle medesime dichiarazioni da parte dei soli non adempienti (cd. sollecitati).

Con la campagna INV CIV 2017 l'INPS provvede a richiedere, ai soggetti beneficiari di prestazioni assistenziali, collegate allo stato di invalidità civile ed erogate dall’Istituto, la comunicazione delle dichiarazioni dirette a verificare rispettivamente, il diritto all’indennità di accompagnamento, all’indennità di frequenza e all’assegno mensile, nonché delle dichiarazioni relative alle situazioni di ricovero, alla frequenza di istituzione scolastica e alla dimora all’estero per il diritto alla pensione sociale e all’assegno sociale. Per le campagne INV CIV 2016, la richiesta attiene soltanto ai non adempienti (cd. sollecitati).

L’INPS affida, per l’anno 2017, ai fini della verifica relativa alla sussistenza dei requisiti necessari per l’erogazione delle prestazioni assistenziali collegate allo stato di invalidità civile ed erogate dall’Istituto, in via non esclusiva ed a titolo oneroso, al soggetto abilitato, che accetta, lo svolgimento dell’attività (di seguito denominato "attività") di raccolta e di trasmissione all’INPS delle dichiarazioni di responsabilità al fine dell'erogazione delle prestazioni assistenziali (Modelli ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS). Le suddette dichiarazioni sono rese dai soggetti percettori delle prestazioni assistenziali secondo i modelli di cui al comma 4 del presente articolo. La data di conclusione della campagna INV CIV ordinaria 2017 e solleciti 2016 avverrà entro il 31.3.2018.

Per dichiarazioni di responsabilità si intendono i seguenti modelli:

- ICRIC per lo stato di ricovero dei titolari delle prestazioni di invalidità civile;

ICRIC FREQUENZA per lo stato di ricovero dei titolari delle prestazioni di indennità di frequenza e per le informazioni relative alla frequenza di istituzione scolastica;

ICLAV per lo svolgimento o meno di attività lavorativa per i titolari delle prestazioni di invalidità civile;

- ACC. AS/PS per la permanenza del requisito della residenza stabile e continuativa in Italia per i titolari di pensione sociale, assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile;

- ACC. AS/PS per le condizioni di ricovero per i titolari di assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile.

Per ciascuna campagna INV CIV i modelli devono essere trasmessi all’Istituto entro trenta giorni solari dalla data di presentazione al soggetto abilitato, secondo le modalità di cui all’articolo 7.

La trasmissione dopo tale termine comporterà l’applicazione di riduzioni nei compensi, secondo quanto previsto all’art. 15.

Le specifiche obbligazioni delle Parti, che discendono dall’affidamento delle attività, sono indicate nella presente Convenzione.

Ari. 5 Contenuto del servizio

servizio consta delle attività che seguono:

1) acquisizione e conservazione della delega specifica allo svolgimento del servizio corredata della copia del documento di riconoscimento dell’interessato;

") acquisizione, previo controllo dell'identità e della legittimazione dei dichiaranti, delle relative dichiarazioni;

3) controllo della correttezza del codice fiscale del dichiarante o del tutore o curatore o dei familiari se richiesti, tramite il relativo documento oppure tramite l’interrogazione dell’apposita banca dati telematica dell’Agenzia delle Entrate (S1ATEL ovvero altra, comunque denominata, che ne sostituisca le funzioni);

4) conservazione del modello di dichiarazione e della documentazione relativa al documento di identità in corso di validità (come ad es. carta d’identità, patente, passaporto) e al codice fiscale, secondo le modalità di cui al successivo art.9.

Nel caso in cui il dichiarante deleghi altra persona alla consegna del modello, il soggetto abilitato deve conservare oltre alla copia del modello firmato dal dichiarante, il documento d’identità del dichiarante, il documento d’identità del delegato e la delega;

per la sola campagna RED:

intervista accurata mirante a verificare in quale situazione versa il dichiarante. In particolare, sarà necessario richiedere tutta la documentazione utile a qualificare la situazione reddituale del soggetto dichiarante e dei familiari rilevanti sulla prestazione per verificare se l’obbligo di dichiarazione all'Istituto può intendersi già assolto, in quanto la situazione reddituale incidente sulla prestazione collegata al reddito di cui si è beneficiato è già stata dichiarata integralmente al Fisco, o se, invece, il dichiarante, è tenuto alla presentazione della dichiarazione della situazione reddituale rilevante sulla prestazione (mod. RED) all’INPS. A titolo esemplificativo e non esaustivo si rappresenta di seguito la documentazione da richiedere al dichiarante in fase di intervista e da verificare, al fine di raccogliere le informazioni utili per la dichiarazione: Mod. RED presentato per l’anno reddito precedente; Certificazione Unica rilasciata dal sostituto, relativa al periodo d’imposta oggetto di verifica; la dichiarazione dei redditi (mod. 73 O/UNICO) presentata ad Agenzia delle Entrate, anche tramite altro intermediario per il medesimo periodo d’imposta; rendiconto della banca da cui è possibile evincere l’importo degli interessi percepiti, al netto della ritenuta fiscale applicata a titolo d’imposta; visure catastali; attestazione di variazione residenza per espatrio; attestazione di decesso, etc. Qualora il dichiarante produca dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, esse dovranno essere rese secondo i modelli disponibili sul sito www.inps.it o equivalenti, in modo da consentire all’Istituto gli opportuni controlli;

analisi della documentazione prodotta ai fini della raccolta delle informazioni necessarie per rendere la dichiarazione della situazione reddituale incidente sulla prestazione goduta all’INPS, in un’ottica di servizio di assistenza qualificata ai dichiaranti nella compilazione del modello da acquisire. Tutta la documentazione utilizzata ai fini della raccolta delle informazioni necessarie per rendere la dichiarazione all’Istituto, incluse le eventuali dichiarazioni sostitutive, deve essere conservata ai sensi e secondo le modalità di cui al successivo art.9;

- trasmissione all'Istituto, per via telematica, delle dichiarazioni acquisite con evidenza per ciascun rigo reddito rilevante dell’acquisizione documentale o di autocertificazione da parte del dichiarante, entro il termine previsto dall’articolo 3 della presente Convenzione.

per la sola campagna INV CIV:

acquisizione delle dichiarazioni rese dagli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento e di indennità di frequenza, dagli invalidi civili parziali titolari di assegno mensile nonché dai titolari di pensione sociale, assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile per la verifica della persistenza dei requisiti previsti per l’erogazione della provvidenza;

acquisizione delle dichiarazioni di cui al periodo precedente rese in nome e per conto del titolare deceduto da altri soggetti legittimati in base alla normativa vigente. In tal caso dovrà essere conservata e resa disponibile all’INPS la relativa documentazione;

- nel caso in cui l’handicap non consenta al dichiarante la compilazione e firma dell’autocertificazione se interdetto o inabilitato, la dichiarazione deve essere presentata dai rispettivi tutori o curatori. In questo caso il soggetto abilitato deve conservare il modello firmato dal tutore/curatore ed il relativo documento dì identità;

nel caso di disabilità psichica la dichiarazione va resa solo in presenza di un tutore\curatore\amministratore di sostegno. Il soggetto abilitato deve conservare anche in questo caso il modello firmato dal tutore\euratore\amministratore di sostegno ed il relativo documento di identità. In assenza di figura tutelare, la dichiarazione di responsabilità non deve essere presentata, ma dovrà essere consegnato, direttamente da parte del dichiarante, il certificato medico attestante lo stato di disabilità psichica presso la sede INPS territorialmente competente;

- trasmissione all’Istituto, per via telematica, delle dichiarazioni acquisite, entro il termine previsto dall’articolo 4 della presente Convenzione;

5) assistenza ai dichiaranti nella compilazione del modello da acquisire;

6) consegna obbligatoria della ricevuta attestante l’elaborazione del modello acquisito.

Le dichiarazioni possono essere stampate e sottoscritte, anche con firma digitale.

 

Art. 6

Modalità tecniche dì accesso al servizio

 

Le modalità relative all’accesso al servizio sono descritte nell’allegato 2 della Convenzione contenente disposizioni tecniche per la consultazione e il prelievo dei dati relativi ai modelli RED e alle dichiarazioni di responsabilità INV CIV da parte dei CAF. Tale allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

 

Art. 7

Attività di acquisizione delle dichiarazioni

 

Per lo svolgimento dell’attività di acquisizione delle dichiarazioni RED e INV CIV(Modelli ICRIC. ICLAV, ACC.AS/PS) l’INPS fornisce al soggetto abilitato, a seguito di specifica richiesta e limitatamente alle persone che hanno rilasciato specifica delega allo stesso e fatta salva la riserva di cui al precedente art. 3, comma 1, le stringhe identificative dei soggetti interessati alla trasmissione delle dichiarazioni, con le diverse modalità previste dall'Istituto (on line, massiva, cooperazione applicativa) nei seguenti termini: per la campagna INV CIV entro la fine del mese di marzo con riferimento alla campagna ordinaria INVCIV 2017 e con riferimento ai solleciti INVCIV 2016 entro la fine del mese di aprile 2017; per le campagne RED entro la fine del mese di aprile 2017 con specifico riferimento alla campagna ordinaria RED 2017.

Se per uno stesso soggetto ci sono più deleghe, non viene rilasciata la stringa a nessun soggetto abilitato. Le modalità operative con cui saranno trasmesse le stringhe saranno individuate dall’Istituto e comunicate ai soggetti abilitati convenzionati.

L’INPS definisce, con apposito allegato, i criteri di rilevazione del reddito nonché, in accordo con i soggetti abilitati, ulteriori modalità operative per l’attuazione delle finalità della presente Convenzione, la modulistica necessaria ed i tracciati record anche con riferimento alle modalità di acquisizione e trasmissione dei "solleciti". Tali informazioni saranno rese disponibili sul sito INPS. L’INPS fornisce al soggetto abilitato le specifiche tecniche per la trasmissione e le relative procedure di controllo che saranno pubblicate nella sezione del sito dedicata al servizio in oggetto.

Per le dichiarazioni relative a redditi verificati sulla base della documentazione esibita, la conferma dell’acquisizione documentale viene rilasciata dal soggetto abilitato, autorizzato ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche. Qualora il dichiarante intenda autocertificare i dati relativi ai redditi, il soggetto abilitato è tenuto ad accettarla senza richiedere documentazione, in attuazione di quanto previsto dal DPR n. 445 del 2000, e successive modifiche. In ogni caso, il soggetto abilitato deve riscontrare che il dichiarante non abbia trasmesso all’Agenzia delle Entrate - per il tramite del medesimo soggetto abilitato - dati difformi da quelli autocertificati. L’operatore CAF ove riscontri tale difformità è tenuto a segnalarla al soggetto dichiarante. Ove ciò nonostante, il dichiarante intenda confermare la discordanza stessa, l’operatore lo informerà che la trasmissione della dichiarazione avverrà previo inserimento di apposito alert ai fini di un controllo specifico da parte dell’INPS.

 

Art. 8

Attività di trasmissione delle dichiarazioni

 

Le procedure informatiche di supporto alla trasmissione sono preventivamente indicate dall'Istituto, il quale fornisce tempestivamente al soggetto abilitato il software specifico idoneo a supportarle. Dette procedure vengono rilasciate dall'INPS ai soggetti abilitati convenzionati senza alcun onere a loro carico,

E’ facoltà del soggetto abilitato convenzionato adottare il software predisposto dall'Istituto ovvero altri applicativi informatici a sue spese corrispondenti alle specifiche tecniche rilasciate dall'INPS, sia in fase di stesura iniziale che successivamente, in caso di modifica delle procedure.

Qualsiasi variazione delle procedure o del software è preventivamente indicata o approvata dall’INPS.

La trasmissione potrà avvenire anche in cooperazione applicativa, secondo le regole e specifiche tecniche e di sicurezza definite dall’Istituto.

Il soggetto abilitato alla trasmissione deve risultare iscritto nel "Registro delle Chiavi Pubbliche degli Utenti del Fisco Telematico" del Ministero dell’Economia e delle Finanze e, quindi, essere in possesso delle chiavi valide per l’applicazione "Entratel". Ai soli fini della firma digitale. l’INPS accetta, oltre ai certificati Entratel, certificati digitali rilasciati da Infocamere, Actalis, Postecom. L’Istituto si riserva la facoltà di modificare le modalità di accesso al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza e fruibilità dei servizi.

Per l’abilitazione di eventuali sedi decentrate, il soggetto abilitato comunica quanto segue se non già comunicato per altre attività la cui trasmissione necessita delle stesse credenziali:

sede decentrata del soggetto da abilitare;

- codice fiscale o partita IVA (completo della estensione -xxx) del certificato digitale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate (certificato digitale Entratel);

- "Common Ñame" (CN) di un eventuale certificato diverso da quello Entratel, con il quale si intende effettuare l’accesso;

- "Autorità di Certificazione" (CA) che ha emesso il certificato.

Le comunicazioni di cui al comma che precede sono fatte, in formato elettronico (preferibilmente su foglio elettronico formato Excel), all’indirizzo di posta elettronica sicurezza.card@inps.it. della Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi - Area Sicurezza ICT.

II foglio elettronico allegato, contenente i dati, dovrà essere firmato digitalmente dal soggetto abilitato mittente.

Le Parti si impegnano, al fine di ridurre i tempi dei conguagli a credito o a debito dei dichiaranti, a concordare nuove modalità di trasmissione dei dati che permettano l’immediato ricalcolo delle prestazioni.

 

Art. 9

Attività di conservazione dei moduli di dichiarazione e della documentazione inerente

 

Il soggetto abilitato predispone ciascun modulo di dichiarazione che, datato e sottoscritto dal dichiarante, anche attraverso apposizione di firma digitale o altra modalità prevista dalla normativa vigente, è custodito negli appositi archivi tenuti a tale scopo dal soggetto abilitato stesso, per un periodo non inferiore a cinque anni, mentre una copia del modulo di dichiarazione, parimenti datata, è consegnala, per ricevuta al dichiarante o ad un suo delegato. Per lo stesso periodo è conservata altresì la documentazione fornita dal dichiarante, ivi incluse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, ed utilizzata dall’intermediario per il servizio di cui alla presente Convenzione, ai fini dei controlli previsti da quest’ultima. Allo stesso modo sarà conservata la delega di cui all’articolo 5 punto 1) corredala, della copia del documento di riconoscimento dell’interessato.

In alternativa, allo scopo di evitare l’onere di conservazione di documenti cartacei, il soggetto abilitato, dopo aver stampato ciascun modulo di dichiarazione in unica copia (che, provvista di data, è consegnata per ricevuta al dichiarante o ad un suo delegato, il quale la sottoscrive alla sua presenza) e dopo aver inviato telemáticamente all’Istituto detto modulo, svolge l’attività di cui al presente articolo eseguendo in successione le operazioni di seguito descritte:

creazione di una copia del modello su un documento informatico, riportando i dati del modello vigente; il documento informatico è creato secondo le specifiche tecniche del tracciato record utilizzato per la trasmissione telematica all’INPS e contiene una oppure più di una dichiarazione, ovvero creazione, a partire dai dati trasmessi all'Istituto, di un file in formato statico non modificabile, contenente i dati di ogni singolo modello che viene firmato digitalmente e marcato temporalmente dal soggetto abilitato e, quindi, conservato come previsto dal comma precedente;

conservazione informatica del citato documento, con apposizione della firma digitale del responsabile della conservazione e della marca temporale, al fine di garantirne l’autenticità, l’integrità, l’immodificabilità e la certezza della data.

Le modalità di conservazione suddette valgono anche per la documentazione fornita dal dichiarante (ivi incluse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà) ed utilizzata ai fini delle verifiche previste all’art. 15 della presente Convenzione.

Il soggetto abilitato informa il dichiarante dell’onere che incombe su quest’ultimo, di conservazione del modulo di dichiarazione e della documentazione di supporto alla dichiarazione, come precisato al comma precedente, per un periodo non inferiore a quello di cui al precedente comma 1.

La documentazione relativa ai codici fiscali e ai documenti di riconoscimento dei dichiaranti consta della copia dei relativi documenti oppure del risultato dell’interrogazione dell'apposita banca dati telematica dell’Agenzia delle Entrate (SIATEL ovvero altra, comunque denominata, che ne sostituisca le funzioni). La documentazione è conservata in forma cartacea oppure su supporto informatico, alla stregua dei commi che precedono.

Per cinque anni e con le stesse modalità sopra descritte dovranno essere conservate le deleghe rilasciate dai cittadini, ai sensi del precedente art. 5, corredate da documento di riconoscimento del delegante.

Il risultato dell’interrogazione della banca dati telematica dell’Agenzia delle Entrate può essere conservato anche come file informatico, nel formato originale. Il supporto informatico (oppure il file informatico, conservato nel formato originale) contiene la documentazione relativa ad un solo soggetto oppure a più soggetti.

Tutta la documentazione conservata dovrà essere trasmessa, a richiesta, all’INPS per consentire l’effettuazione degli opportuni controlli.

 

Art. 10

Duplicato del modulo di dichiarazione

 

Il soggetto abilitato, sulla base di una richiesta sottoscritta dai beneficiari delle prestazioni erogate dall’Istituto, può accedere, mediante i servizi on line dell’Istituto, alla stampa di un eventuale duplicato del/i modello/i RED e/o INV CIV (Modelli ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS).

Tale richiesta è conservata agli atti del soggetto abilitato, ai sensi dell’articolo 9, e registrata nel processo di autenticazione on line relativo alla emissione del duplicato. La richiesta dei duplicati (Modelli RED e Modelli ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS) potrà avvenire, oltre alle modalità on line, anche attraverso la cooperazione applicativa.

 

Art 11

Svolgimento del servizio in regime di avvilimento

 

Il soggetto abilitato può avvalersi, sotto il suo diretto controllo ed assumendone la relativa responsabilità, dei servizi dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, ovvero, per quanto riguarda i soggetti abilitati diversi dai Centri di assistenza fiscale (CAF), di cui all’art. 23, comma 2, di detto decreto.

Nel caso in cui si avvalga dei citati soggetti, la Parte privata della presente Convenzione trasmette all’INPS apposita comunicazione indicante la ragione sociale e il nome del rappresentante legale del soggetto dei cui servizi si intende usufruire. Detta comunicazione deve precedere l’inizio dello svolgimento del servizio in regime di avvalimento.

L’attività dei menzionati soggetti è considerata, a tutti gli effetti, attività del soggetto abilitato.

In caso di svolgimento del servizio in regime di avvalimento, totale o parziale, l’INPS intrattiene rapporti con il solo soggetto abilitato e convenzionato.

 

Art. 12

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

 

Per i servizi INPS resi dal soggetto abilitato in favore di utenti esterni. Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo n. 196/2003, nomina il soggetto abilitato sottoscrittore della presente Convenzione Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, come da allegato atto di nomina.

Dalla sottoscrizione dell’Atto di nomina il Responsabile designato si vincola alla scrupolosa osservanza, oltre che delle apposite istruzioni ricevute dal Titolare, delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo n. 196/2003, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati oggetto del trattamento, gli adempimenti e le responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante.

Il soggetto abilitato, in qualità di Responsabile esterno del trattamento, assicura che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione,

Ai sensi dell’articolo 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati in applicazione della presente Convenzione dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

E’ fatto divieto assoluto al soggetto abilitato dì utilizzare i dati per fini diversi da quelli previsti dalla presente Convenzione, nonché da quelli consentiti dalla normativa vigente in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza delle persone. Il soggetto abilitato assicura altresì che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

L’INPS effettua il tracciamento di tutti gli accessi ai propri sistemi informativi effettuati da parte degli operatori del CAF.

Il CAF assicura il rispetto del divieto di utilizzo di dispositivi automatici (robot) che consentono di consultare in forma massiva i dati e di replicare i dati resi disponibili in autonome banche dati. Il rispetto di tali regole di accesso sarà oggetto di controlli da parte dell’INPS ed eventuali accessi illegittimi e non conformi alla normativa in materia di trattamento di dati personali saranno oggetto di segnalazione al Garante per la protezione dei dati.

Per le attività oggetto della convenzione, sono autorizzati ad accedere alla procedura soltanto i soggetti ai quali il CAF ha attribuito uno specifico profilo di abilitazione, in funzione dell’incarico svolto, nel perseguimento delle finalità di cui al presente Convenzione.

In conformità a quanto sopra, il soggetto abilitato avrà cura di impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che. operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.

Al momento in cui acquisisce le dichiarazioni, il soggetto abilitato informerà gli interessati che ì dati acquisiti saranno trasmessi all’INPS per il perseguimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente Convenzione.

 

Art. 13

Compensi

 

Il presente articolo stabilisce la misura del compenso, IVA esclusa, che l’INPS riconosce al soggetto abilitato per lo svolgimento dell’attività prevista nella presente Convenzione.

In merito all’attività di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) per ogni tipologia di dichiarazione saranno corrisposti i compensi, IVA esclusa, indicati in tabella:

 

Tipologia di dichiarazione

Compenso in €

Dichiarazione documentale effettuata ai sensi dell’art. 3, comma 3, numero 1 (Situazione variata rispetto anno reddito precedente) e numero 2 (Situazione invariata rispetto anno reddito precedente) 8,10
Dichiarazione documentale effettuata ai sensi

dell’art. 3, comma 3, numero 3 (Zero RED solo se variata)

2,88
Dichiarazione documentale effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 3. numero 5 (Dichiarazioni brevi) 2,88
Dichiarazione documentale effettuata ai sensi

dell’art. 3. comma 3, numero 6 (Dichiarazioni No Red per componente nucleo diverso da titolare)

2,88
Dichiarazione ai sensi dell’art. 3, comma 3, nn. 1, 2, 3 sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà rese dal dichiarante (Dichiarazione auto certificata) 4,12

 

Per "dichiarazione autocertificata" le parti intendono le dichiarazioni in cui la maggior parte dei redditi rilevanti sulla prestazione (ovvero quelli con rigo reddito maggiore di zero) è dichiarata tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atti di notorietà rese dal dichiarante.

Qualora la trasmissione delle dichiarazioni avvenga tardivamente rispetto al termine indicato nel quinto comma dell’articolo 3 Ì predetti compensi sono ridotti in misura percentuale, così come indicato nell’art. 15 della presente Convenzione.

Per le fattispecie di cui all’art. 3, comma 3, numero 4. della presente Convenzione, si applicheranno i compensi suindicati, in relazione alla tipologia e modalità di dichiarazione; analogamente, tali fattispecie saranno oggetto di riduzione dei compensi e di verifica di presenza di eventuale difettosità ai finì della attribuzione di penali, secondo quanto previsto dall’art. 15.

Non sarà corrisposto alcun compenso per la trasmissione di dichiarazioni documentali relative a nuclei non obbligati a presentare dichiarazione RED, in quanto i redditi sono già stati dichiarati integralmente al Fisco in data antecedente alla data di sottoscrizione del modello RED. Non sarà parimenti corrisposto alcun compenso per la trasmissione di dichiarazioni autocertificate relative a nuclei non obbligati a presentare dichiarazione RED qualora i redditi siano già stati dichiarati integralmente al Fisco tramite lo stesso intermediario.

Il controllo automatizzato centralizzato verificherà tali condizioni per tutte le dichiarazioni trasmesse da ciascun CAF.

compensi riferiti alle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) sono pagati per ogni soggetto appartenente al medesimo nucleo reddituale contemplato nella dichiarazione.

In merito all’attività di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità (Modelli ICRIC, ICLAV. ACC.AS/PS) al fine dell’erogazione delle prestazioni assistenziali la misura del compenso, IVA esclusa, per ogni dichiarazione trasmessa, è pari a € 5,50 (euro cinque/50).

Ai fini del pagamento dei compensi di cui al presente articolo si terrà conto delle dichiarazioni corrispondenti a ciascun codice fiscale escludendo, pertanto, invii successivi.

Qualora, successivamente alla trasmissione della dichiarazione, intervengano fatti o circostanze che comportino la necessità di una nuova dichiarazione di variazione della precedente o rettifiche di dichiarazioni erronee non è riconosciuto un ulteriore corrispettivo.

In sede di pagamento del saldo di cui all’articolo 14, saranno effettuati i necessari conguagli. Nel caso di incapienza del suddetto saldo il soggetto abilitato è obbligato, con le modalità e i termini che saranno loro comunicati dall’Istituto, a restituire le somme eventualmente eccedenti rispetto a quelle dovute.

Nessun corrispettivo può essere richiesto dal soggetto abilitato all’utente in relazione ai servizi oggetto della presente Convenzione.

L’attività svolta dai soggetti abilitati per le attività RED e INV CIV sarà remunerata entro il limite complessivo dello stanziamento previsto dall’articolo 1, comma 307, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) o in base a norme di successiva emanazione.

Ai fini della verifica del rispetto dei limiti dello stanziamento, l’Istituto, salvo facoltà di recesso, procede a monitoraggio trimestrale e, in prossimità del raggiungimento dei limiti di spesa sopra indicati, ne dà comunicazione ai soggetti abilitati.

 

Art. 14

Liquidazione e pagamento dei compensi

 

Il soggetto abilitato emette fattura/e dei dati trasmessi e riscontrati dall'INPS, consultando all’uopo i dati riepilogativi messi a disposizione dall’INPS sul proprio sito internet. Per i servizi in oggetto saranno emesse tre fatture per ciascun attività;

Per la sola campagna RED

- Per ciascuna Campagna (ordinaria 2017 e solleciti 2016) la prima relativa all’acconto del 95% delle dichiarazioni trasmesse ed acquisite validamente dall’Istituto alla data del 31/12/2017, con emissione dei prospetti riepilogativi per consentire la fatturazione ai soggetti abilitati entro la fine del mese di febbraio;

 

Per la sola campagna INVCIV

- Per ciascuna Campagna (ordinaria 2017 e solleciti 2016) la prima relativa all’acconto del 95% delle dichiarazioni trasmesse ed acquisite validamente dall’Istituto alla data del 31/12/2017, con emissione dei prospetti riepilogativi per consentire la fatturazione ai soggetti abilitati entro la fine del mese di febbraio;

 

Per la sola campagna RED

- Per ciascuna Campagna (ordinaria 2017 e solleciti 2016) la seconda che si riferisce all’acconto del 95% delle dichiarazioni complessivamente trasmesse ed acquisite validamente dall'Istituto dalla data del 01/01/2018 fino al termine previsto della chiusura di ciascuna campagna, con emissione dei prospetti riepilogativi entro un mese dalla chiusura della Campagna stessa.

Gli eventuali dati scartati dalle procedure di verifica e controllo possono essere fatturati non appena resi conformi al tracciato delle procedure informatiche di supporto rilasciato dall'INPS, che sarà opportunamente messo a disposizione del soggetto abilitato. Agli effetti dell’applicazione dei compensi di cui all’art. 13 e ad ogni altro effetto, vale la trasmissione validamente acquisita dai sistemi informatici dell’INPS.

 

Per la sola campagna INVCIV

- Per ciascuna Campagna (ordinaria 2017 e solleciti 2016) la seconda che si riferisce all’acconto del 95% delle dichiarazioni complessivamente trasmesse ed acquisite validamente dall’Istituto dalla data del 01/01/2018 fino al termine previsto della chiusura di ciascuna Campagna, con emissione dei prospetti riepilogativi entro un mese dalla chiusura della Campagna stessa.

 

Per entrambi i servizi RED e INV CIV

- Per ciascuna Campagna, (ordinaria 2017 e solleciti 2016), la terza fattura, pari al saldo residuo dovuto, tenuto conto del valore delle penali rilevate a seguito dell’attività di verifica prevista al successivo art. 15, con emissione dei relativi prospetti riepilogativi nella sezione sul sito Internet dell'Istituto.

Gli eventuali dati scartati dalle procedure di verifica e controllo possono essere fatturati non appena resi conformi al tracciato delle procedure informatiche di supporto rilasciato dall'INPS, che sarà opportunamente messo a disposizione del soggetto abilitato. Agli effetti dell’applicazione dei compensi di cui all’art. 13 e ad ogni altro effetto, vale la trasmissione validamente acquisita dai sistemi informatici dell’INPS.

soggetti abilitati sono tenuti a trasmettere le fatture, esclusivamente in formato elettronico, alle strutture centrali o territoriali competenti, attraverso il Sistema di Interscambio (SDÌ) secondo le specifiche tecniche di cui al decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

In particolare, la fattura elettronica deve riportare il codice univoco: UF5HHG. Dovrà poi essere compilata secondo le indicazioni pubblicate dal l’Istituto sul sito istituzionale: www.inps.it - Gare aste e fornitori - Fatturazione elettronica - Istruzioni ed esempi per la compilazione - Convenzioni- Contratti-Riferimento Amministrazione.

Questi adempimenti sono necessari per la correttezza formale della fattura medesima e l’effettivo ricevimento della stessa da parte dell’Istituto.

Qualsiasi variazione dei codici sarà comunicata dall’Istituto ai soggetti abilitati, in modo da garantire il corretto inoltro della fattura.

Pertanto, l’Istituto non accetterà fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, né procederà ad alcun pagamento, neppure parziale, sino all’invio della fattura stessa.

Entro 15 gg. dal ricevimento della fattura l’Istituto potrà "rifiutare" la fattura per i seguenti motivi:

1. mancata corrispondenza tra gli importi riportati in fattura e quelli pubblicati sul sito Internet;

2. mancata oppure errata indicazione delle fasce dei compensi, del periodo e dell’anno di riferimento;

3. mancata oppure errata indicazione della posizione finanziaria (capitolo di spesa di riferimento).

Nell’ipotesi di decorrenza del termine di 15 giorni dal ricevimento, senza che si sia provveduto a respingere la fattura, qualsiasi sua variazione è effettuata con nota di credito, ai sensi dell’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

La fattura, ai sensi del decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015, dovrà riportare l’annotazione "S" -"scissione dei pagamenti" sulla medesima. Pertanto, l’Istituto verserà direttamente all’erario, con le modalità e nei termini indicati nel predetto decreto, l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata in fattura.

pagamento della fattura è subordinato alla verifica dei seguenti ulteriori elementi:

- avvenuta sottoscrizione della Convenzione;

- verifica del D.U.R.C. del soggetto abilitato, in corso di validità, secondo le modalità definite dalla normativa vigente;

- indicazioni del conto corrente bancario o postale per il pagamento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione;

- verifiche previste dall’art. 48 bis D.P.R. 29/9/1973, n. 602 per importi superiori a € 10.000,00.

Il pagamento delle fatture, previa verifica della regolarità di cui ai commi precedenti, avviene entro il trentesimo giorno dal ricevimento delle stesse.

Il pagamento del saldo del compenso avviene successivamente all’espletamento delle verifiche di cui all’art. 15: in particolare, il soggetto abilitato emette fattura a seguito della pubblicazione degli esiti delle verifiche sul sito Internet dell’Istituto.

È obbligo del soggetto abilitato comunicare all’INPS eventuali modifiche relative alle modalità di pagamento, che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 (sette) giorni lavorativi dal verificarsi delle stesse.

 

Art. 15

Verifiche e penali

 

Per ciascuna tipologia di dichiarazione sarà erogato il corrispettivo relativo, secondo quanto previsto, all’art. 13 della presente Convenzione se la trasmissione avviene entro 30 giorni solari dalla presentazione da parte del dichiarante al soggetto abilitato; per le trasmissioni effettuate dopo tale termine, in caso di ritardo, si applicherà il seguente sistema di penali il cui importo è determinato in ragione di una percentuale dei compensi di cui all’art. 13 comportandone la riduzione secondo le tabelle che seguono.

Riduzione percentuale dei compensi relativi al servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) e delle dichiarazioni di responsabilità (Modelli ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS):

 

Trasmissione dichiarazione da parte dei soggetto abilitato

Riduzione percentuale del compenso

Da 31 a 60 giorni solari dalla data di presentazione al soggetto abilitato 20%
Da 61 a 90 giorni solari dalla data di presentazione al soggetto abilitato 50%
Da 91 giorni solari dalla data di presentazione al soggetto abilitato 80%

 

Nel caso in cui, tramite sistemi automatizzati centralizzati di controllo delle dichiarazioni delle situazioni reddituali trasmesse, si rilevino:

- codice fiscale errato;

- stato civile errato;

sarà attribuita una penalità pari a 1 volta il compenso erogato dall'istituto per ciascun soggetto, in relazione alla tipologia di dichiarazione trasmessa e acquisita validamente.

Tali controlli automatizzati relativi alle fattispecie sopra elencate riguarderanno tutte le dichiarazioni trasmesse da ciascun soggetto abilitato.

Qualora, dal controllo automatizzato sul 100% dei modelli trasmessi dal CAF, si rilevi la presenza di una dichiarazione reddituale trasmessa all’Istituto presentata da soggetto risultante deceduto alla data di sottoscrizione del modello, sarà attribuita una penalità pari a 10 volte il compenso erogato dall’INPS per ciascun soggetto, in relazione alla tipologia di dichiarazione trasmessa e acquisita validamente.

Ad integrazione dei controlli sopra menzionati, per accertare il corretto adempimento, da parte del soggetto abilitato, delle obbligazioni che discendono dall’affidamento del servizio, l’INPS si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno 1% delle dichiarazioni trasmesse, anche al fine di controllare la coerenza fra la documentazione prodotta dal dichiarante in fase di intervista, ivi incluse le autocertificazioni, e quanto riportato nelle dichiarazioni tramite modello RED all’INPS.

In caso di riscontro di dichiarazione errata, è prevista l’applicazione del seguente, ulteriore., sistema di penali, che si cumula con quello, di cui sopra, relativo ai casi di ritardo nella trasmissione delle dichiarazioni.

Tuttavia, ove si verifichi che una dichiarazione rilevata errata tramite sistemi automatizzati centralizzati di controllo presenti ulteriori difettosità secondo quanto indicato analiticamente nel comma 3 del presente articolo verrà applicata la sanzione più elevata.

L’importo della penale al fine di rapportare la verifica a campione allenterà attività svolta dall’intermediario viene determinato moltiplicando tra loro i seguenti fattori:

- Numero delle dichiarazioni errate verificate;

- Indice di difettosità, definito per tipologia di errore;

- Una volta (1) la misura dei compensi corrisposti ai sensi dell’art. 13 in relazione alle tipologie di dichiarazioni;

- Coefficiente 100. Nel caso in cui l’istituto decida di aumentare la percentuale del campione da controllare, il coefficiente dovrà essere riparametrato tenendo conto dell'effettiva consistenza del campione medesimo.

Le tipologie di errore per ciascuna attività e i relativi indici di difettosità sono indicati nelle tabelle che seguono.

Tipologie di errore e relativi indici di difettosità relativi ai Modelli RED:

 

Tipo di errore

Indice di difettosità

Discordanza fra quanto riportato nella documentazione del dichiarante, ivi incluse le autocertificazioni, e quanto riportato nel RED 0.12

(zero/12)

Mancata trasmissione, da parte del soggetto abilitato, della documentazione, conservata ai fini dei controlli, da produrre all’INPS 0.12

(zero/12)

Redditi discordanti con quelli dichiarati al Fisco dal medesimo soggetto abilitato 0.12

(zero/12)

Dichiarazione reddituale autodichiarata, erroneamente definita documentale, ai sensi dell'art. 13 della presente Convenzione 0.12

(zero/12)

 

In relazione alle seguenti tipologie di errore:

"mancata trasmissione, da parte del soggetto abilitato, della documentazione, conservata ai fini dei controlli, da produrre all’INPS";

"redditi discordanti con quelli dichiarati al Fisco dal medesimo soggetto abilitato";

"dichiarazione reddituale autodichiarata, erroneamente definita documentale, ai sensi del precedente art. 13";

sarà effettuato, per il campione estratto ai fini dei controlli di cui al presente articolo, un primo livello di verifica centralizzato, al fine di agevolare l’attività di riscontro delle strutture territoriali preposte interessate, nonché degli intermediari coinvolti, ai fini dell’invio dell’eventuale documentazione a supporto della giustificazione dell’assenza di errore rilevato.

 

Tipologie di errore e i relativi indici di difettosità relativi ai Modelli ICRIC, ICLAV. ACC.AS/PS:

 

Tipo di errore

Indice di difettosità

Difformità tra i dati trasmessi dal soggetto abilitato e quelli che risultano dalla documentazione presentata dal dichiarante 0.03

(zero/03)

Mancata trasmissione, da parte del soggetto abilitato, della documentazione richiesta dall’INPS 0.12

(zero/12)

Dichiarazione presentata da soggetto risultante deceduto alla data di sottoscrizione del modello 0.12

(zero/12)

 

La sistematica e reiterata ricorrenza dei casi sopra riportati comporta la risoluzione automatica della Convenzione.

 

Art. 16

Procedimento di verifica e di applicazione delle penali

 

La Direzione generale dell'INPS attende alla funzione di coordinamento dell’intero procedimento. Le verifiche non automatizzate sono effettuate dalle Strutture periferiche dell'INPS territorialmente competenti, secondo le modalità stabilite dall’Istituto.

Per consentire l’espletamento delle verifiche, il soggetto abilitato si impegna a far pervenire i documenti necessari, conservati ai sensi dell’art. 9 della presente Convenzione. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro i termini stabiliti, verrà applicata la sanzione massima prevista per singolo modello/servizio, secondo quanto previsto specificamente nell’articolo precedente in relazione alle sanzioni indicate per ciascuna attività.

La Direzione generale dell’INPS effettua il monitoraggio mensile delle attività di verifica svolte a cura delle sedi e riscuote le somme dovute a titolo di penale.

La riscossione delle penali di cui al presente articolo avviene per compensazione in sede di predisposizione della fattura a saldo, di cui all’art. 14 e per l’eventuale eccedenza con apposita richiesta per recupero penale.

A seguito dell’adempimento della penale, FINPS emette apposita ricevuta, con contrassegno telematico di € 2,00 (due/00) in caso di superamento dell’importo di € 77,47 (settantasette/47).

L’INPS provvede a comunicare al soggetto abilitato le modalità, i tempi e gli esiti delle verifiche, e a darne pubblicità sul proprio sito internet www.inps.it.

Nel caso in cui si verifichino, per la stessa dichiarazione trasmessa dal soggetto abilitato una pluralità di errori, in relazione a ciascuna attività, viene applicato l’importo della penale più elevato.

Art. 17

Ulteriori verifiche

 

L'INPS si riserva di effettuare puntuali controlli, oltre che circa il corretto svolgimento del servizio da parte dei soggetti abilitati, sulle deleghe fornite loro dagli utenti, sulle operazioni di trattamento tracciate dai sistemi informativi nonché sul rispetto delle prescrizioni contenute nell’Atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento previsto dall’art. 12.

A tal fine l’INPS effettua controlli a campione su tutti gli accessi nonché controlli automatizzati per l’individuazione di eventuali anomalie nelle attività poste in essere da parte degli operatori autorizzati. Il monitoraggio delle anomalie è condotto con modalità adattative sulla base dell’osservazione di indicatori statistici degli accessi e di eventi che si discostano dalle medie o che evidenziano situazioni riconducibili a criteri di attenzione prefissati.

L’INPS richiede, a campione oppure su segnalazione delle Autorità competenti, copia delle deleghe e dei documenti di identità degli interessati in possesso dei CAF ai sensi dell’art. 5.

In tal caso i soggetti abilitati trasmettono i suddetti documenti, tramite PEC. entro 48 ore dalla richiesta; qualora fossero riscontrate irregolarità nella gestione delle deleghe si procederà, tra l’altro, alla sospensione dell’utenza, ferme restando le responsabilità civili e l’applicazione delle eventuali sanzioni penali.

 

Art. 18

Facoltà di recesso unilaterale e di rifiuto di stipula da parte dell’INPS

 

Salva l’applicazione delle penali di cui all’articolo 15, l’INPS si riserva la facoltà di procedere al recesso unilaterale dalla presente Convenzione qualora le dichiarazioni acquisite ed inviate dal soggetto abilitato non siano conformi alla normativa e/o alle disposizioni della Convenzione per una percentuale pari o superiore al 10% delle dichiarazioni sottoposte a verifiche da parte dell’INPS, anche diverse dalle verifiche di cui all’art. 15, ovvero da parte di qualunque altra Autorità.

L'INPS si riserva, altresì, la facoltà di recedere dalla Convenzione stipulata con il soggetto abilitato qualora si rilevi un ritardo ingiustificato, sistematico e reiterato nella trasmissione delle dichiarazioni rispetto al termine fissato dal comma 1 dell’articolo 15.

L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione per casi di inadempienza grave del soggetto abilitato, accertata anche nell'ambito delle verifiche di cui all’articolo 17.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui ai primi due commi del presente articolo, l’INPS comunica al soggetto abilitato la relativa decisione, motivandola ai sensi di detti commi.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il soggetto abilitato ha facoltà di comunicare alla Direzione generale dell’INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni ovvero dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Direzione generale dell’INPS comunica al soggetto abilitato il recesso unilaterale dalla presente Convenzione, motivandolo ai sensi dei primi due commi e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.

II recesso di cui ai primi tre commi ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da parte del soggetto abilitato, della relativa comunicazione.

Le comunicazioni previste dal presente articolo hanno la forma della lettera raccomandata con avviso di ricevimento o della PEC.

Attesa la rilevanza degli interessi pubblici sottesi allo svolgimento delle attività oggetto dei rapporti di Convenzione tra l’INPS e i soggetti compresi tra quelli abilitati all5assistenza fiscale, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche, nei casi di cui ai primi tre commi, V Istituto ha anche facoltà di rifiutare la stipula di nuove convenzioni con il soggetto abilitato interessato ad oggetto diverso rispetto a quello della presente Convenzione.

L’Istituto si riserva, altresì, la facoltà di recesso unilaterale dalla presente Convenzione nei casi in cui, in base all’articolo 35 del dlgs, n. 175 del 21 novembre 2014, vengano meno i requisiti previsti per essere considerati soggetti abilitati all’assistenza fiscale, ai sensi del d.lgs. 241/1997 e successive modifiche e integrazioni.

 

Art. 19

Polizza assicurativa

 

Il soggetto abilitato stipula apposita polizza assicurativa a garanzia dell’integrale risarcimento dei danni da esso comunque cagionati nello svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione.

La polizza di cui al comma precedente prevede un massimale di copertura non inferiore a quanto previsto dall’art 6 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, ovvero, per quanto riguarda i soggetti abilitati diversi dai Centri di assistenza fiscale (CAF), dall’art 22 di detto decreto.

 

Art. 20

Registrazione

 

Il presente atto è oggetto di registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell’art. 1, lett. B Parte II della Tariffa di cui al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

 

Art. 21

Spese ed oneri

 

Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti al presente atto sono a carico del soggetto abilitato, salvo diversa previsione di legge.

Art. 22

Uso della telematica e di internet. Campagne di informazione

 

Le trasmissioni di informazioni e le comunicazioni previste dalla presente Convenzione sono effettuate con modalità telematiche.

Le trasmissioni potranno avvenire anche in cooperazione applicativa, secondo le regole e specifiche tecniche e di sicurezza definite dall'Istituto.

In alternativa, tenuto conto del tipo di trasmissione o di comunicazione, l’INPS rende disponibili le trasmissioni di informazioni e le comunicazioni previste dalla presente Convenzione mediante pubblicazione sul proprio sito internet www.inps.itche il soggetto abilitato ha l’onere all’uopo di consultare.

Per conferire la massima efficacia alle iniziative relative alle campagne oggetto della presente Convenzione, l'INPS dà tempestiva e puntuale informazione delle stesse anche attraverso la stampa e gli altri strumenti di comunicazione.

 

Art. 23

Durata, adeguamento e risoluzione. Termine di ciascuna campagna

La presente Convenzione ha validità per la durata delle Campagne ordinarie RED e INV CIV 2017 e solleciti 2016, dai momento della sottoscrizione da parte dell'lstituto e fino alla chiusura delle rispettive Campagne, salvo diversa disposizione normativa.

La presente Convenzione può essere modificata su conforme volontà delle Parti da manifestarsi per atto scritto e comunque entro il termine dì conclusione delle campagne RED e INV CIV 2017 e Solleciti 2016.

Le pertinenti modifiche del quadro normativo di riferimento modificano di diritto la presente Convenzione, integrandone, sostituendone o abrogandone, a seconda dei casi, le disposizioni. Nei casi di cui al presente comma, le Parti conformano immediatamente il contenuto della presente Convenzione al rinnovato quadro normativo.

In particolare, attesa la rilevanza degli interessi sottesi al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, qualora disposizioni normative sopravvenute impongano all’INPS adeguamenti di risorse riferibili, anche indirettamente, ai rapporti con determinate categorie di soggetti abilitati all’assistenza fiscale, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche, l’Istituto, valutata detta riferibilità, adegua immediatamente e unilateralmente gli importi dei compensi di cui all’articolo 13 agli effetti di tali disposizioni.

La presente Convenzione, tuttavia, si risolve di diritto a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento che la rendono contrastante con il perseguimento del pubblico interesse. Nei casi di cui al presente comma, ciascuna Parte prende immediatamente atto della risoluzione, con comunicazione scritta indirizzata all’altra.

L’INPS si riserva di modificare unilateralmente le clausole della Convenzione per esigenze di interesse pubblico, ivi inclusa la realizzazione di significativi risparmi di spesa, previa comunicazione alle controparti e fatta salva la facoltà di recesso di ciascuna di queste ultime.

Le comunicazioni previste dal presente articolo hanno la forma della lettera raccomandata con avviso di ricevimento o della PEC.

Il termine di conclusione di ciascuna campagna RED e INV CIV (Modelli ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS) è fissato negli articoli 3 e 4 della presente Convenzione.

Ciascuna Parte può recedere dalla presente Convenzione, dandone comunicazione scritta all’altra con un preavviso di almeno 3 mesi.

 

Art. 24

Foro competente

 

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente Convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

 

Art. 25

Rinvio alla normativa vigente

 

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il soggetto abilitato dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della Convenzione: Art.3 Attività di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED), Art. 4 Attività dì raccolta e trasmissione delle dichiarazioni dì responsabilità al fine dell’erogazione delle prestazioni assistenziali (Modelli ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS% Art. 5 Contenuto del servizio, Art. 7 Attività di acquisizione delle dichiarazioni, Art. 8 Attività di trasmissione delle dichiarazioni, Art. 9 Attività di conservazione dei moduli di dichiarazione e della documentazione inerente, Art. 10 Duplicato del modulo di dichiarazione, Art. 11 Svolgimento del servizio in regime di avvali mento, Art. 13 Compensi, Art. 14 Liquidazione e pagamento dei compensi, Alt. 15 Verifiche e penali, Art. 16 Procedimento di verifica e di applicazione delle penali, Art. 18 Facoltà di recesso unilaterale e di rifiuto di stipula da parte dell'INPS, Art. 19 Polizza assicurativa, Art. 21 Spese ed oneri, Art. 23 Durata, adeguamento e risoluzione. Termine di ciascuna campagna. Art. 24 Foro competente.

[Luogo e data]

li soggetto abilitato

 

Atto di nomina quale Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 196/03 Compiti e Istruzioni per il trattamento

Compiti e istruzioni per il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali

 

Art. 1

Compiti del Responsabile del trattamento

 

1.1. Il Titolare affida al Responsabile le operazioni di trattamento dei dati personali, anche sensibili, di cui agli articoli 2, 3 e 4 della Convenzione esclusivamente per le finalità indicate nella stessa.

2.2. Il Titolare comunicherà ai Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati. Il Responsabile e i suoi incaricati non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati anche sensibili al di fuori di quelle espressamente previste in Convenzione nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza sanciti dal Codice.

Art. 2

Modalità di espletamento dei compiti

 

2.1 Il Responsabile del trattamento si impegna a trattare i dati personali, anche sensibili, solo per le finalità e i tempi strettamente necessari all'erogazione dei servizi forniti per conto de! Titolare, come previsti nella Convenzione, nel pieno rispetto sia della normativa vigente - con particolare riguardo alle norme del Codice - sia delle istruzioni fornite dal Titolare, a cominciare da quelle contenute nel presente Atto, nonché dei provvedimenti del Garante.

2.2. II Responsabile del trattamento rende disponibile all'interessato l'informativa ex art. 13 d.lgs. 196/2003, secondo il testo fornito dall'INPS, in relazione ai trattamento da parte dell'Istituto dei dati conferiti nell'ambito del procedimento per erogazione delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali - Campagne RED e INV CIV Ordinaria 2017 e Solleciti 2016.

2.3 Oltre a quanto previsto nei presente atto si rinvia alle modalità di trattamento e misure di sicurezza previste nella Convenzione e ad eventuali successive integrazioni.

2.4 Il Responsabile assicura che la propria struttura organizzativa è idonea ad effettuare il trattamento dei dati di cui alla Convenzione nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza e si impegna a realizzare, ove mancante, tutto quanto ritenuto utile e necessario per il rispetto e l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dai Codice, nei limiti dei compiti affidati.

2.5 Il Responsabile si impegna ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati, sia quelle idonee e preventive di cui all'art. 31 sia quelle minime di cui agli artt. da 33 a 35 del Codice, nei modi indicati dal Codice e secondo le eventuali modificazioni o integrazioni che dovessero intervenire ai sensi dell'art. 36, nonché verificare la costante adeguatezza delle misure in essere, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità dei servizi oggetto della Convenzione.

2.6 Il Responsabile provvede a fornire, su richiesta del Titolare, l'aggiornamento periodico dell'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate in conformità agli obblighi di legge relativamente ai trattamenti di dati personali connessi all'esecuzione di quanto previsto con la Convenzione.

Art. 3

Ulteriori disposizioni

 

3.1. Il Responsabile si impegna ad individuare e nominare gli "Incaricati" del trattamento ai sensi dell'art. 30 del Codice, scegliendo tra i propri dipendenti e collaboratori che operano sotto la diretta autorità del Responsabile quelli reputati idonei ad eseguire le operazioni di trattamento nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, impartendo loro, per iscritto, le idonee istruzioni per lo svolgimento delle relative mansioni, con l'assegnazione di apposite credenziali e la definizione di regole e modelli di comportamento.

3.2 Il Responsabile assicura che i dati personali siano utilizzati dagli incaricati esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione. Assicura altresì che i dati medesimi non siano trasmessi, diffusi o comunicati a soggetti terzi.

3.3. Il Responsabile adotta tutte le necessarie misure e gli accorgimenti circa le funzioni di "amministratori di sistema" in conformità al Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008, così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009; in particolare, designa individualmente per iscritto gli "amministratori di sistema" (e funzioni assimilate), con elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato, attribuendo tali funzioni previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato, il Responsabile conserva l'elenco degli amministratori di sistema, con gli estremi identificativi e le funzioni loro attribuite e, qualora richiesto, comunica tale elenco al Titolare.

3.4 Il Titolare del trattamento eseguirà controlli anche a campione finalizzati ad una verifica della puntuale applicazione delle istruzioni impartite al Responsabile nonché della conformità alla legge delle operazioni di trattamento. Qualora tali controlli implichino l'accesso ai locali del Caf, il Responsabile si impegna a consentire l'accesso a rappresentanti del Titolare salvo preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Detti controlli si svolgeranno con modalità tali da non interferire con la regolare attività del Responsabile.

3.5 Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta ricevuta ai sensi dell'art. 7 del Codice, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge, e ad avvisarlo immediatamente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante, fornendo, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto.

3.6 Il Responsabile si impegna a fornire all'INPS ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati per conto dell'istituto, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che l'Istituto medesimo adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto nel Provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015.

 

Art. 4

Disposizioni finali

 

4.1 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina attenendosi alle istruzioni ivi indicate e alle disposizioni di legge ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.

4.2 Fatta eccezione per quanto diversamente previsto, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i suoi effetti al termine dell'erogazione del servizio oggetto della Convenzione.

4.3 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto e nella Convenzione, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

 

Allegato 2

Disposizioni tecniche per la consultazione e il prelievo dei dati relativi ai modelli red e alle dichiarazioni di responsabilità inv. civ. da parte dei Caf

 

1. Prelievo massivo

1.1 L'INPS fornisce, in formato xml, le stringhe dei soggetti interessati alla trasmissione dei modelli RED e delle dichiarazioni di responsabilità (Modelli ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS) di cui l'intermediario ha già acquisito specifica delega da parte dell'interessato rilevata nell'anno fiscale di riferimento.

L'accesso ai sistemi dell'INPS avviene ad opera degli incaricati, anche ai fini della privacy, individuati mediante l'utilizzo del PIN unificato di accesso ai servizi telematici dell'INPS, abilitato ad almeno un servizio erogato dal CAF. Tale accesso viene effettuato dalle postazioni di lavoro degli Uffici del CAF.

1.2 L'intermediario dovrà dichiarare di essere in possesso per ogni dichiarante della delega rilasciata dall'interessato corredata da copia del documento di riconoscimento dello stesso.

1.3 Non saranno fornite le stringhe richieste per quei dichiaranti per cui risultano deleghe da parte di due o più CAF.

 

2. Prelievo in cooperazione applicativa

2.1. L'INPS ha sviluppato l'utilizzo del sistema in "cooperazione applicativa" al fine di semplificare le modalità di prelievo delle stringhe RED e delle stringhe INV CIV nonché della trasmissione delle dichiarazioni. La cooperazione applicativa prevede l'accesso ai servizi esposti mediante mutua autenticazione con Certificati Digitali rilasciati o da AGID o dalia Certification Authority di INPS. L'accesso deve avvenire dall'indirizzo I.P. della postazione di lavoro degli Uffici de! CAF, che viene inserito in una White List. Il messaggio deve arrivare con un "nome mittente" che deve essere associato al Certificato Digitale. Sono rispettate tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente ed emesse da AGID, relative anche alla tracciabilità dei messaggi da parte dell'Istituto.

2.2.I CAF aderenti alla procedura di "cooperazione applicativa" si impegnano, su richiesta dell'Istituto, a trasmettere per via telematica le copie delle deleghe e dei documenti di riconoscimento rilasciati dagli interessati, come previsto in convenzione. Salvo casi particolari, nelle ipotesi in cui la richiesta dell'INPS pervenga al CAF dopo le ore 16, le 48 ore entro le quali deve essere fornito riscontro, ai sensi dell'articolo 17 della convenzione, decorrono dalle ore 8 del giorno successivo.

2.3 Il CAF, a sua volta, dovrà rendere disponibile il relativo servizio di cooperazione applicativa per la richiesta e il download delle deleghe da parte dell'Istituto.

 

3. Accesso on line

3.1 L'accesso alle procedure on line è consentito esclusivamente agli incaricati individuati anche ai sensi dell'articolo 12 della convenzione mediante l'utilizzo del PIN unificato di accesso ai servizi telematici dell'INPS che sia abilitato ad almeno un servizio erogato dal CAF, utilizzando le credenziali di autenticazione, strettamente personali, rilasciate dall'INPS direttamente a tali soggetti, i cui nominativi sono a tal fine espressamente comunicati all'Istituto dal CAF per il tramite dell’Amministratore Nazionale.

3.2 L'accesso alle procedure on line avviene tramite apposita funzione disponibile sul sito ______, accesso ai servizi per Tipologia di Utente CAF, menù Accesso ai Servizi in Convenzione.

 

4. Tracciamento degli accessi, misure di sicurezza e controlli

4.1 L'INPS effettua il tracciamento di tutti gli accessi ai propri sistemi informativi effettuati da parte degli operatori del CAF.

4.2 Il CAF deve assicurare il rispetto dei divieto di utilizzo di dispositivi automatici che consentono di consultare in forma massiva i dati e di replicare i dati resi disponibili in autonome banche dati. I! rispetto di detta regola di accesso sarà oggetto di appositi controlli da parte dell'INPS. Eventuali accessi illegittimi e non conformi alla normativa in materia di trattamento di dati personali saranno oggetto di segnalazione al Garante per la protezione dei dati.

4.3 Ai fini della verifica del rispetto delle regole dettate per le operazioni oggetto del presente Atto, anche con riferimento alle prescrizioni contenute nell'Atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento, l'INPS effettua controlli a campione su tutti gli accessi nonché controlli automatizzati per l'individuazione di eventuali anomalie nelle attività poste in essere da parte degli operatori autorizzati. Il monitoraggio delle anomalie è condotto con modalità adattative sulla base dell'osservazione di indicatori statistici degli accessi e di eventi che si discostano dalle medie o che evidenziano situazioni riconducibili a criteri di attenzione prefissati.

4.4. In presenza di anomalie o sospette irregolarità nei predetti accessi, si provvederà con immediatezza alla disattivazione dell'accesso al servizio da parte dell'operatore e, laddove non vengano fornite le giustificazioni del caso, alla sospensione del servizio da parte dei CAF interessato non escludendo l'ipotesi di risoluzione della convenzione.

 

5. Modalità di accesso

5.1 L'accesso potrà avvenire, anche in via esclusiva, tramite il sistema SPID (Sistema Pubblico Identità Digitali) sulla base della pianificazione che l'Istituto comunicherà ai CAF almeno tre mesi prima dell'avvio.

5.2 Il legale rappresentante del CAF individuerà uno o più soggetti, sulla base di requisiti di idoneità soggettiva di tipo tecnico e fiduciario, che svolgeranno le funzioni di "amministratori nazionali" per la gestione operativa delle autorizzazioni di accesso. Gli "amministratori nazionali" sono inoltre preposti al monitoraggio dell'utilizzo dei servizi da parte dei propri operatori in base agli strumenti che l'Istituto metterà a disposizione. Allo scopo di garantire un adeguato livello di riservatezza delle comunicazioni nei processi di gestione delle credenziali di accesso, gli amministratori, nonché gli operatori devono disporre di un indirizzo e-mail aziendale,

5.3 L'Istituto, nell'ottica di rafforzare le misure di sicurezza, anche su impulso dell'Autorità Garante in materia di protezione dei dati personali, si riserva in qualunque momento di ridefinire i vincoli di accesso dall'esterno alle proprie banche dati e si impegna a dare tempestiva comunicazione al CAF delle eventuali modifiche alle procedure di accesso.