Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 gennaio 2018, n. 36

Contratti a termine - Esigenze temporanee - Genericità della causale invocata

Fatti di causa

Con sentenza del 24 aprile 2012, la Corte d'Appello di Palermo, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Termini Imerese, accoglieva la domanda proposta da M.G. ed altri nove lavoratori nei confronti di A.M.A. S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di nullità dei contratti a termine stipulati tra le parti in vari periodi tra il 2005 ed il 2007 per una durata non superiore a tre mesi al fine di fronteggiare esigenze temporanee connesse al periodo estivo.

La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto applicabile alla fattispecie, per l'inconfigurabilità della natura pubblica della Società, il d.lgs. n. 368/2001, ed a tale stregua non assolto l'onere di specificazione delle ragioni legittimanti le assunzioni a termine per genericità della causale invocata, neppure desumibile aliunde.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l'impugnazione a cinque motivi, poi illustrati con memoria, cui resistono, con controricorso, tutti i lavoratori originari ricorrenti

 

Ragioni della decisione

 

Con i primi due motivi, trattati unitariamente e rubricati con riferimento, il primo, alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, 35, comma 1 e 36, commi 2 e 5 d.lgs. n. 165/2001, 1 d.lgs. n. 368/2001 e 65 d.lgs. n. 165/2001 ed il secondo, in una con il vizio di motivazione, alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c. nonché dell'art. 45 legge regione Sicilia n. 2/2007 e dell'art. 18 d.l. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008, la Società ricorrente lamenta la non conformità a diritto della qualificazione di soggetto di diritto privato operata nei suoi confronti dalla Corte territoriale in difetto dell'accertamento in fatto del modus operandi della stessa.

Con il terzo motivo, nel denunciare, in una con il vizio di motivazione, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 d.lgs. n. 368/2001, dell'art. 11 del CCNL di categoria e dell'art. 32 I. n. 183/2010, la Società ricorrente lamenta la non conformità a diritto della ritenuta esigenza di conoscibilità per atto scritto da parte dei lavoratori della causale del ricorso al contratto a termine e comunque l'erroneità della valutazione in fatto sul punto.

La violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. è prospettata nel quarto motivo per aver la Corte territoriale, contravvenendo al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, disposto la conversione a tempo indeterminato del rapporto dalla data di inizio del primo contratto a termine e non, in conformità alla domanda, dalla data di scadenza di quel primo contratto. Il quinto motivo è volto a censurare, in relazione alla prospettata illegittimità della pronunzia, l'erroneità della statuizione della Corte territoriale sulle spese di giudizio.

I primi due motivi, già trattati unitariamente dalla Società ricorrente, devono ritenersi infondati nella misura in cui, nel concentrare le censure sul pronunciamento della Corte territoriale in ordine alla natura pubblica o privata della Società, non valgono a confutare le argomentazioni espresse dalla Corte medesima, nell'analisi dello statuto della Società, in ordine all'applicabilità, anche nella specie, del regime privatistico cui è soggetto il rapporto di lavoro del personale operante presso le società partecipate da enti pubblici esercenti un pubblico servizio, che, mai messa in dubbio da questa Corte, non trova certo smentita nella previsione di modalità di reclutamento sulla base di procedure di evidenza pubblica.

Parimenti infondato risulta il terzo motivo non ravvisandosi alcuno scostamento dall'orientamento interpretativo accolto da questa Corte in ordine all'assolvimento dell'onere di specificazione della causale legittimante l'assunzione a termine, per avere la Corte territoriale valutato la desumibilità aliunde della stessa ed averla esclusa sulla base di argomentazioni che non trovano in questa sede adeguata confutazione da parte della Società ricorrente.

Infondato risulta altresì il quarto motivo dal momento che la Corte territoriale, nel sancire la conversione a tempo indeterminato del rapporto a decorrere dalla data di instaurazione del primo contratto a termine, non ha fatto altro che conformarsi alla previsione di legge, semplicemente rettificando secondo diritto, come compete al giudice, la medesima domanda su cui era richiesto di pronunciare.

Quanto al quinto motivo è sufficiente rilevare come la pronuncia della Corte territoriale sulle spese a carico della Società abbia fatto seguito alla soccombenza ivi sancita.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.