Legislazione - MINISTERO GIUSTIZIA - Decreto ministeriale 30 dicembre 2016

Determinazione annuale delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui all'art. 73 del decreto-legge n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, nonché individuazione dei requisiti per l'attribuzione delle borse di studio - Anno 2016

 

Art. 1

Determinazione annuale delle risorse destinate alle borse di studio

 

1. L'ammontare delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche, è determinato, per l'anno 2016, nel limite di euro 8.000.000, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

2. Ai sensi del comma 3 del predetto articolo 22, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in favore del competente capitolo di gestione dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

 

Art. 2

Requisiti per l'attribuzione delle borse di studio

 

1. Le borse di studio sono attribuite, ai sensi del successivo articolo 3, ai soggetti che ne fanno richiesta nei termini e secondo le modalità indicate nei seguenti commi. L'accesso al beneficio della borsa di studio ha luogo fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria, formata, a norma dell'articolo 3, in base al valore crescente dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario.

2. La domanda di assegnazione della borsa di studio deve contenere, a pena di inammissibilità, e con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni:

1. le generalità e i dati anagrafici del richiedente;

2. il codice fiscale;

3. la data di inizio del tirocinio;

4. il valore dell'indicatore ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario;

5. l'indirizzo di posta elettronica ordinaria presso cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa alla borsa di studio.

3. Alla domanda di cui al comma 2 deve essere allegata l'attestazione dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario.

4. La domanda, firmata per esteso, deve essere presentata, a pena di inammissibilità, dall'interessato all'ufficio giudiziario della giustizia ordinaria o amministrativa presso il quale è svolto il tirocinio formativo entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, per l'assegnazione della borsa di studio relativamente all'attività svolta nell'anno 2016.

5. La domanda presentata a norma del comma 4 produce effetti esclusivamente ai fini dell'inserimento nella graduatoria relativa all'anno 2016.

6. Quando la domanda è incompleta, l'ufficio assegna un termine perentorio per consentire all'interessato di integrarla con i dati o con i documenti mancanti. Il termine di cui al periodo precedente è fissato per una sola volta e comunque non oltre il decimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dal comma 4.

7. La mancata presentazione della domanda entro il termine di cui al comma 4 determina la decadenza dal diritto di fruire del beneficio dell'attribuzione della borsa di studio.

8. Le disposizioni del comma 7 si applicano anche all'interessato che non provvede ad integrare la domanda nel termine fissato a norma del comma 6.

9. L'Amministrazione si riserva in ogni momento di accertare il perdurante possesso dei requisiti di ammissibilità da parte di ciascun tirocinante a favore del quale è erogata la borsa di studio, provvedendo alla revoca del beneficio laddove manchino e vengano meno i presupposti. A tal fine gli Uffici giudiziari invieranno tutte le informazioni necessarie e le scadenze dei periodi di stage per ciascuno dei borsisti, secondo le modalità che saranno indicate con apposita circolare della Direzione generale dei magistrati.

 

Art. 3

Importo e durata

 

1. L'importo della borsa di studio è determinato in euro quattrocento mensili. La borsa di studio è attribuita sulla base di graduatoria predisposta su base nazionale.

2. La Corte di cassazione, le Corti d'appello, la Procura generale presso la Corte di cassazione e le Procure generali presso le Corti di appello nonché il Segretario generale della giustizia amministrativa trasmettono, non oltre venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domanda di cui al comma 4 dell'art. 2, al Ministero della Giustizia, secondo le modalità indicate dalla suindicata circolare della Direzione generale dei magistrati, i dati necessari per stilare la graduatoria, inviando l'elenco di coloro che hanno presentato la domanda, indicando, per ciascuno di essi, il valore dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario. Agli ammessi allo stage presso gli uffici della giustizia amministrativa, tenuto conto del rapporto tra la dotazione organica del personale di magistratura ordinaria e di quello della magistratura amministrativa relativo agli uffici giudiziari di cui all'articolo 73, comma 1, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché del maggior tasso di scopertura presente negli uffici della giustizia ordinaria, non possono essere assegnate più di trenta borse di studio, di cui sino a quindici da attribuire agli ammessi ai tirocini formativi presso il Consiglio di Stato e sino a quindici ai tirocinanti presso i Tribunali amministrativi regionali.

3. Ai fini della formazione della graduatoria, in caso di pari valore dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, saranno preferiti gli aspiranti borsisti di più giovane età.

4. Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine per la trasmissione dei dati contenuti nelle domande di cui all'articolo 2, comma 4, e non escluse a norma dei commi 2 e 8 dello stesso articolo 2, verrà predisposta una graduatoria sulla base degli elenchi trasmessi. A coloro che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria, sarà destinata la quota delle risorse, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1.

Gli importi saranno corrisposti sempre in unica soluzione a ciascun borsista in base al periodo di stage svolto, eventualmente frazionando, anche su base giornaliera, la somma mensilmente stabilita ai sensi del comma 4.

5. Sulla base della graduatoria prevista dal comma 4, sono attribuite le borse di studio per l'attività svolta nell'anno 2016.

6. Il magistrato formatore, ai fini della revoca del beneficio a norma dell'articolo 2, comma 9, comunica immediatamente al capo dell'ufficio ogni fatto specifico che denoti il mancato assolvimento dei compiti formativi da parte del tirocinante.

 

Art. 4

Trattamento dei dati personali

 

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale dei magistrati - Ufficio II, per le finalità di gestione delle domande e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente al provvedimento di assegnazione.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione.

3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale dei magistrati - Ufficio II, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il direttore dell'Ufficio II.

 

Art. 5

Clausola di invarianza

 

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 6

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Art. 7

Pubblicità

 

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 24 febbraio 2017, n. 46.