Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 febbraio 2017, n. 3212

Riscossione - Cartella di pagamento - Notifica - Contestazione

 

In fatto e in diritto

 

Equitalia Nord spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro la sentenza della CTR Lombardia indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la decisione di annullamento della cartella notificata a B.L. disposta dal giudice di primo grado.

La parte intimata si è costituita con controricorso, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza delle censure proposta dalla ricorrente, inoltre depositando memoria.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

I primi due motivi di ricorso, con i quali si prospetta il vizio di nullità della sentenza per motivazione inesistente, in rito ammissibili, sono infondati. La sentenza impugnata esprime, in forma sintetica, le ragioni che hanno indotto la CTR a rigettare l'impugnazione, correlate alla mancata dimostrazione della notifica della cartella che la concessionaria aveva omesso di produrre.

Il terzo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione dell'art. 26 dpr n. 602/1973, 2697 cc, 21 e 22 c. 4 d.lgs. n. 546/1992, è manifestamente fondato. Come chiarito da Cass. n. 12888/2015, nei giudizi in cui si contesti la notifica della cartella di pagamento, "non sussiste un onere, in capo all'agente (della riscossione), di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa" (cfr. Cass. n. 10326/2014); citi perché "La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. L'amministrazione non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice".

In questa stessa direzione. Cass. n. 9246/2015 ha ritenuto che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.. superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (così, Cass. n. 15315/14, ma anche Cass. n. 9111/12, nonché, Cass. n. 20027/11, ove si precisa che "la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere, ex art. 1335 c.c., l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinatario l'onere eventuale di provare che il plico non conteneva l'avviso", non operando tale presunzione ed invertendosi l'onere della prova soltanto se il mittente affermi di avere inserito più di un atto nello stesso plico ed il destinatario contesti tale circostanza; cfr., in tale ultimo senso anche Cass. ord. n. 20786/14). Si è così ritenuto che"in tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. 29 settembre 1973. n. 602, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.. superabile solo se il medesimo fornisca la prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione".

I superiori principi, ribaditi di recente da Cass. n. 2790/2016, idonei a superare i rilievi difensivi esposti dalla controricorrente anche in memoria, non sono stati rettamente applicati dal giudice di appello e pertanto la sentenza impugnata, in accoglimento del terzo motivo, disattesi i primi due, va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.