Prassi - AGENZIA DELLE DOGANE - Circolare 01 agosto 2016, n. 19/D

Accertamento in serbatoio presso depositi di stoccaggio di oli minerali tramite telemisure storicizzate

 

Sono pervenute alla scrivente richieste da parte di una Direzione di vertice di secondo livello relativamente alla possibilità di utilizzo, per l’accertamento in serbatoio delle quantità di benzina, di gasolio o di cherosene movimentate e giacenti presso i depositi fiscali di stoccaggio, degli sviluppi effettuati attraverso telemisure storicizzate in un sistema informatizzato del tipo di quelle utilizzate presso gli stabilimenti di produzione operanti in INFOIL ai sensi del DM 169/09.

Al riguardo, prevalendo le finalità di tutela dell’interesse fiscale sottese alla gestione dell’impianto con utilizzo di strumenti di rilevazione telematici dei quantitativi di prodotti detenuti, non ricorrono, in generale, motivi tecnici ostativi all’impiego per i fini fiscali, sotto l’osservanza delle prescrizioni dell’Amministrazione finanziaria, delle predette tecnologie anche preso i depositi di stoccaggio.

Pertanto, l’installazione di telemisure storicizzate, già proficuamente impiegate quale sistema di controllo negli stabilimenti di produzione operanti in INFOIL, può essere prescritta da parte degli UD territorialmente competenti anche presso tali depositi in applicazione dell’art.18, comma 1 nonché dell’art. 23 comma 2 del TUA, laddove richiesto dal depositario autorizzato o nei casi previsti dalle direttive a contenuto generale emanate dalle strutture centrali dell’Agenzia, per meglio compendiare le esigenze di controllo tecnico - fiscale con l’operatività dell’impianto ed ove l’intervento risulti economicamente proporzionato relativamente agli effettivi interessi erariali da tutelare.

In particolare, le predette telemisure potranno essere utilizzate, ovviamente previo il riscontro dell’effettiva funzionalità, per effettuare l’accertamento a destinazione dei prodotti finiti pervenuti in sospensione da un deposito fiscale mittente e per la conseguente emissione della nota di ricevimento dell’e-AD nonché per la determinazione della giacenza fisica nel corso delle attività inventariali.

1. Specifiche tecniche delle telemisure e del sistema informatizzato di controllo

I requisiti minimi del sistema informatizzato di controllo relativamente agli accessi ed alla tutela dell’integrità dei dati sono quelli di cui ai paragrafi 1.1 e 1.2, della circolare 14/D del 10 agosto 2010.

Gli strumenti di misura installati sui serbatoi per rilevare il livello e la temperatura della fase liquida devono rispettare le seguenti caratteristiche tecniche minime:

- sensibilità del telelivello: 1 mm;

- sensibilità del termometro: 0,1 °C.

Il campo di misura dei telelivelli è tale da coprire i valori dalla piastra di zero nei serbatoi fino al limite massimo di misura ricavato in base al livello massimo rilevato nella tabella di taratura, indipendentemente dalla presenza di sistemi anti-overfilling.

Il campo di misura dei termometri è esteso almeno all’intervallo -10°C; 100°C.

I telelivelli rispettano i requisiti metrologici e tecnici indicati nella raccomandazione OIML R-85. In fase di prima installazione, la taratura è effettuata sul campo a cura della ditta installatrice - manutentrice conformemente alla predetta specifica internazionale ed alle norme tecniche allo scopo applicabili. Il verbale rilasciato da tale ditta a seguito di ogni intervento è conservato agli atti del deposito fiscale. I telelivelli, se inclusi nella MID (NOTA 1), oltre a presentare la marcatura prevista, devono essere dotati del relativo accertamento della valutazione di conformità.

Il sistema informatico dovrà essere dotato di apparato di elaborazione delle misure per lo sviluppo delle quantità di prodotto contenuto nel serbatoio, a partire dai dati strumentali rilevati.

La versione delle tabelle ASTM di riferimento caricate a sistema per lo sviluppo automatico della fase liquida sono preventivamente denunciate una tantum dal depositario. Per lo sviluppo dei serbatoi è ammesso l’utilizzo della versione 2007 delle predette tabelle in luogo di quelle del 1980 di cui alla predetta circolare n.2 prot.291 del 26.1.1984.

La densità alla temperatura di riferimento, qualora non determinata automaticamente tramite strumentazione da campo, è inserita come dato nel sistema, documentandone la tracciabilità.

Le tabelle di taratura di ciascun serbatoio, certificate con le consuete modalità ed assunte agli atti dell’UD competente, sono caricate a sistema relativamente a ciascun serbatoio dotato di telemisure.

Gli sviluppi della fase liquida tengono presenti i volumi al di sotto della quota di non misurabilità del telelivello considerandoli sempre riempiti di prodotto in fase liquida alla densità riscontrata in serbatoio all’atto dello sviluppo.

Ai fini degli accertamenti quantitativi compiuti con l’impiego dei serbatoi tarati dotati di tele-livello, in assenza del contraddittorio, si presume che il serbatoio sia riempito del prodotto di cui è dichiarata la destinazione, per l’intero quantitativo relativo all’altezza del liquido misurato e pertanto il livello dell’acqua eventualmente in esso contenuta si considera pari a zero.

La lettura delle telemisure installate sui serbatoi è riportato nel sistema informatizzato. Il sistema consente la visualizzazione e la stampa dei dati di livello e di temperatura di ogni serbatoio dotato di telemisure con riferimento a qualsiasi intervallo temporale, nel periodo di storicizzazione, impostato dall’utente.

Gli sviluppi delle quantità di prodotto giacente aventi rilevanza fiscale (vale a dire, le misure preventive e consuntive) sono, in ogni caso, memorizzati, ad evento, nel sistema. Gli sviluppi sono effettuati su quantità statiche vale a dire al termine dei transitori di riempimento o di svuotamento del serbatoio.

Il sistema è sincronizzato con la data e l’ora effettiva. Valgono, relativamente all’inserimento ed alla gestione dei dati inseriti a sistema, le prescrizioni di cui al par.2, punto 1 e al par.4.1 della circolare 14/D del 2010.

I dati storicizzati sono conservati, per i controlli successivi dell’Amministrazione finanziaria, per almeno i cinque esercizi finanziari successivi alla data di registrazione.

Al fine di garantire la corretta funzionalità delle telemisure il depositario autorizzato fornisce all’UD competente il piano di manutenzione e controllo della strumentazione, allegando il contratto stipulato con una ditta installatrice - manutentrice degli strumenti di che trattasi. Nel controllo della taratura delle telemisure, secondo le indicazioni della circolare 12/D del 13 giugno 2012, trovano applicazione le tolleranze di cui alla circolare 17/D del 23 dicembre 2010.

I serbatoi sono, in ogni caso, dotati di un sistema di misura manuale tramite bindella metrica. I dati relativi alle misure condotte manualmente sono inseriti a sistema, ogniqualvolta il depositario dovesse disporne. Le relative registrazioni sono evidenziate opportunamente per distinguerle da quelle automatizzate.

2. Utilizzo delle telemisure per l’accertamento fiscale

Prima dell’impiego per l’accertamento fiscale, le telemisure ed il sistema di storicizzazione sono sottoposti ad un periodo di sperimentazione nel quale sono confrontate, per ciascun serbatoio, un numero significativo (superiore a 20) di quantità accertate (misura consuntiva meno misura preventiva, entrambe in condizioni stazionarie) tramite gli sviluppi delle telemisure con quelli corrispondenti ottenuti da misure manuali, al fine di verificare che le quantità sviluppate tramite telemisura non differiscano di oltre il ± 1% rispetto alle corrispondenti ricavate da misure manuali.

Una volta riscontrato che i sistemi di telemisura rispettano, sul campo, tale prestazione, l’accertamento quantitativo del gasolio, della benzina e del cherosene, per i fini fiscali, è effettuato, di norma, prendendo a riferimento gli sviluppi dei serbatoi ottenuti dalle telemisure stesse.

Qualora, durante l’utilizzo delle telemisure, gli sviluppi basati sulla corrispondente misura manuale forniscano una quantità superiore all’1% rispetto a quella risultante dalle telemisure, la quantità utilizzata per i fini fiscali è, invece, quella risultante da tali sviluppi.

Qualora si verifichi su un serbatoio il sistematico superamento della predetta soglia di tolleranza, gli Uffici delle dogane predispongono i controlli tecnici ritenuti opportuni, prescrivendo, se del caso, il controllo della taratura delle telemisure da parte di una ditta installatrice - manutentrice appositamente attrezzata allo scopo. In tale evenienza, nelle more di tale controllo, l’accertamento in serbatoio è condotto tramite la misura manuale, debitamente inserita a sistema come sopra indicato.

Il malfunzionamento o l’eventuale fuori servizio per manutenzione degli strumenti automatici è tempestivamente comunicato all’UD competente per l’adozione dei provvedimenti ritenuti necessari al fine di garantire la misura delle quantità in serbatoio. Anche in tale evenienza, l’accertamento del serbatoio in cui le telemisure non sono disponibili è condotto tramite misure manuali, debitamente storicizzate a sistema.

Nel rispetto delle predette indicazioni tecniche, presso i depositi di stoccaggio dove sono attivi i sistemi di telemisura, gli UD, coadiuvati, se del caso, dalle sovraordinate Direzioni regionali, interregionali ed interprovinciali, potranno delineare appositi disciplinari contenenti soluzioni tecniche puntuali per regolarne il concreto utilizzo nella realtà locale di competenza, tenendo conto delle peculiarità operative e strutturali dei depositi stessi, con lo scopo ultimo di ottimizzare gli interventi con accesso dell’Amministrazione finanziaria e di agevolare l’operatività degli impianti, mantenendo inalterata la tutela degli interessi erariali.

Restano ferme le procedure di controllo in essere presso gli stabilimenti di produzione in cui è attivo INFOIL, autonomamente disciplinati dal DM.169/09 e dalla relativa prassi attuativa.

Restano ferme le procedure di accertamento tramite misuratori sulla condotta in ingresso presso i depositi di importazione dei prodotti finiti.

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di effettuare ispezioni, controlli e riscontri da parte dell’Amministrazione finanziaria, ogniqualvolta ritenuto necessario, ai sensi dell’art.18 del TUA.

Attesa la natura sperimentale delle presenti disposizioni, si pregano altresì, codeste Direzioni di voler segnalare tempestivamente eventuali criticità che emergessero nella pratica attuazione delle stesse.

 

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Note:

(1) La Direttiva 2004/22/CE del 31/03/2004 sugli Strumenti di Misura - nota come Direttiva MID "Measuring Instruments Directive" - è stata approvata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri italiano il 27.10.06, e recepita in Italia con il D.Lgs n. 22 del 2 febbraio 2007 "Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura" (pubblicata sulla GU n. 64 del 17-3-2007- Suppl. Ordinario n. 73)