Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 ottobre 2017, n. 23051

INPGI - Mancato pagamento di contributi - Aggiornamento professionale - Sanzioni

Fatti di causa

Con sentenza dell'11.5 - 7.7.2011, la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'impugnazione del C.S. s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva respinto l'opposizione di tale società al decreto ingiuntivo per l'importo di € 1.083.450,00, emesso su richiesta dell'INPGI per il mancato pagamento di contributi, sulle somme erogate ai giornalisti per l'aggiornamento professionale nel periodo novembre 1997 - giugno 2003, e per il versamento delle conseguenti sanzioni.

In particolare, in relazione al periodo anteriore all'1.1.1998, al quale è stato circoscritto l'oggetto del contendere, la Corte territoriale ha osservato che per gli ultimi due mesi del 1997 difettava la prova della documentazione attestante l'effettivo aggiornamento professionale dei giornalisti, come previsto dall'art. 45 del CCNL di categoria, per cui veniva meno la dimostrazione della sussistenza della esenzione contributiva ed era legittima l'applicazione dei contributi sulle somme versate ai dipendenti indicati nel verbale ispettivo. Inoltre, secondo la stessa Corte, era corretta anche l'esclusione del più favorevole regime sanzionatorio di cui all'art. 116 della legge n. 388/00, non essendo tale disciplina applicabile  automaticamente all'INPGI che aveva il potere di adottare, al riguardo, autonome deliberazioni, al fine di assicurare l'equilibrio del proprio bilancio, obbligatorio ai sensi dell'art. 2 del d.lgs n. 509/94 che aveva privatizzato lo stesso istituto di previdenza.

Per la cassazione della sentenza ricorre il C.S. s.r.l. con due motivi.

Resiste con controricorso l'INPGI che deposita, altresì, memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

 

Ragioni della decisione

 

1. Col primo motivo la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, dolendosi del fatto che la Corte d'appello non avrebbe considerato la genericità e superficialità delle rilevazioni contenute nel verbale di accertamento redatto dall'INPGI, avrebbe erroneamente valutato la documentazione comprovante la natura degli aggiornamenti professionali che avevano dato luogo ai rimborsi pesa oggetto di causa ed avrebbe erroneamente interpretato l'art. 12 I. n. 153/1969 e l'art. 45 di CCNL giornalisti. Invero, secondo parte ricorrente, gli aggiornamenti erano afferenti ai corsi di lingua straniera, ai seminari ed alle iniziative culturali attinenti a specifiche competenze (sport), alle visite ad altre redazioni o realtà sportive italiane ed estere, come comprovato dalle ricevute di pagamento oggetto di causa. Inoltre la citata norma collettiva di cui all'art. 45 non dettava alcuno specifico contenuto di tale aggiornamento professionale, per cui la società era libera di autodeterminarsi.

2. Col secondo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione della legge n. 388/2000, la ricorrente società, nel contestare la decisione nella parte in cui è stato escluso il più favorevole regime sanzionatorio di cui all'art. 116 della legge n. 388/2000, lamenta che la Corte d'appello è incorsa in errore nel non ritenere l'INPGI obbligato all'applicazione di quest'ultima norma relativamente alle misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare ed alla concessione di sconti sulle sanzioni che le aziende devono pagare agli istituti previdenziali per il ritardato pagamento dei contributi e dei premi.

3. Osserva la Corte che entrambi i motivi sono infondati.

Orbene, con riferimento al primo motivo di censura, si rileva che l'art. 12, I. 153/1969, stabilisce che debba essere assoggettato a contribuzione "tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro", per cui tale norma dà luogo ad una presunzione generale di assoggettamento che può essere vinta solo dalla dimostrazione che l'erogazione appartenga ad una delle categorie espressamente escluse da contributo dal secondo comma del medesimo art. 12 (v. da ult. Cass. sez. lav. n. 8382/2016, nonché Cass. n. 461 del 2011).

4. Pertanto, nel caso di specie, bene ha fatto la Corte di merito a basare la propria decisione sul fatto che fosse necessaria la prova della effettività degli aggiornamenti professionali contrattualmente previsti ai fini della dimostrazione del diritto all'esenzione dal generale obbligo contributivo, onere, questo, che competeva alla società appellante che intendeva avvalersene e che, invece, la Corte di merito ha ritenuto non assolto sulla base degli atti di causa.

Infatti, per quanto possa essere interesse dell'azienda il miglioramento del capitale umano dei propri dipendenti, l'art. 45 CCNL confina la rilevanza giuridica di codesto interesse nell'ambito delle attività "attinenti le loro specifiche competenze", onde l'esonero contributivo può essere legittimamente rivendicato solo previa dimostrazione della correlazione tra le attività di aggiornamento professionale e le competenze del giornalista che ne beneficia, rientrando diversamente nella presunzione generale di cui all'art. 12 della citata legge n. 153/1969.

5. Quanto alla questione del regime sanzionatorio, nel ribadirsi l'infondatezza della relativa censura, si osserva che questa Corte ha già avuto modo di pronunziarsi in siffatta materia affermando (Cass. sez. lav. n. 838 del 19.1.2016) che "in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 116 della I. n. 388 del 2000 non si applica automaticamente poiché l'Istituto, per assicurare l'equilibrio del proprio bilancio, ha il potere di adottare autonome deliberazioni, soggette ad approvazione ministeriale, fermo l'obbligo, a norma dell'art. 76 della I. n. 388 del 2000, di coordinare l'esercizio di tale potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sicché il nuovo regime sanzionatorio è inapplicabile alle obbligazioni contributive riferite a periodi antecedenti al recepimento della disciplina da parte dell'istituto."(conf. a Cass. sez. lav. n. 12208 del 6.6.2011)

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza della società ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di € 5700,00, di cui € 5500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.