Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 09 novembre 2016, n. 22745

Tributi - Mancata risposta al questionario informativo inviato dall’Agenzia delle Entrate - Accertamento induttivo - Legittimità - Preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa

 

Ritenuto in fatto

 

La CTR di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha parzialmente accolto l'appello proposto da P.A.A. riducendo di euro 25.449 il costo del venduto considerato per le rettifiche indicate nell'avviso di accertamento, per l'anno 2003, relativamente a maggior imposte IRPEF, IRAP ed IVA, oltre sanzioni, per complessivi euro 172.372,38.

Il predetto avviso trae origine dall'accertamento induttivo sui ricavi d'impresa espletato dall'Ufficio a seguito della mancata risposta dell'A. al questionario inviato dall'Agenzia delle Entrate.

La CTR, condividendo la valutazione del primo giudice, ha ritenuto, in assenza di produzione documentale, che le fatture del 2004 versate in atti in primo grado non erano sufficienti a provare che i lavori con esse addebitati per complessivi euro 107.810,5 fossero stati effettuati nell'anno 2003 e, di conseguenza, ha confermato l'inclusione dei lavori in corso al 31.12.2003 nel costo del venduto di detto anno. Accogliendo l'eccezione proposta dal contribuente ha, invece, ritenuto l'erronea inclusione nel costo del venduto delle giacenze delle materie prime - ammontanti, come dettagliato nell'allegato A al ricorso introduttivo ad euro 25.449 - in quanto congrue, per tipologia e valore rispetto alle lavorazioni effettuate dall'impresa del contribuente.

L' Agenzia delle Entrate propone ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale lamentando con un unico motivo la violazione e falsa applicazione degli ultimi due commi dell'art. 32 dpr 600/73.

Il contribuente si è costituito con controricorso deducendo l'inammissibilità e/o infondatezza del ricorso.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 23 settembre 2016, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

 

Considerato in diritto

 

Il ricorso è fondato.

L'Agenzia delle Entrate, facendo riferimento agli ultimi due commi dell'art. 32 dpr 600/1973, ha eccepito l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dal contribuente in giudizio, nonostante lo stesso ne abbia immotivatamente rifiutato l'esibizione in fase precontenziosa in risposta al questionario inviato dall'Ufficio.

Va condiviso il principio già espresso da questa Corte, secondo cui, in tema di accertamento fiscale, l'invio del questionario da parte dell'Amministrazione finanziaria, previsto dal dpr 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 4, per fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare - in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria - un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, si da evitare l'instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo legittimamente sanzionata l'omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa. Ne consegue che l'omessa o intempestiva risposta è legittimamente sanzionata con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa, e non trova applicazione l'art. 58, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che consente alle parti nuove produzioni documentali nel corso del giudizio tributario di appello, rispetto a documenti su cui si è già prodotta la decadenza (v. da ultimo, Sez. 5, n. 10489 del 14/05/2014, Rv 630815).

Ciò premesso, va rilevato che la CTR non ha fatto corretta applicazione di tali principi, avendo ritenuto utilizzabile, la documentazione richiesta dall'Ufficio ma non fornita dalla parte in sede precontenziosa afferente la giacenza delle materie prime, ammontanti come dettagliato nell'allegato A al ricorso introduttivo ad euro 25.449,00, per il quale era già intervenuta la prevista decadenza.

Né può valere il principio secondo cui l'inosservanza del termine per la produzione di documenti deve ritenersi sanata qualora la controparte non abbia sollevato la relativa eccezione in sede di discussione della causa dinanzi al collegio, in quanto l'art. 32 dpr 600/1973 non si limita infatti a prevedere l'eventuale assegnazione alle parti di un termine entro cui dedurre prove e produrre documenti, ma stabilisce espressamente il carattere perentorio di detto termine, in tal modo sottraendolo alla disponibilità delle parti.

In conclusione va cassata l'impugnata sentenza con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e liquidazione delle spese di questo giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso e cassa l'impugnata sentenza con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.