Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 aprile 2017, n. 9499

Tributi - Accertamento analitico ex art. 39, DPR n. 600 del 1973 - Presupposto - Presunzioni - "Buoni" relativi alle spedizioni - Documentazione extracontabile dimostrativa di cessioni non fatturate - Contabilità formalmente regolare - Irrilevanza

 

Fatti di causa e ragioni della decisione

 

1. Il Collegio delibera di adottare la motivazione semplificata.

2. Con l'impugnata sentenza n. 92/06/10 depositata il 24 settembre 2010 la Commissione Tributaria Regionale del Veneto - in riforma della decisione n. 104/07/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso - respingeva il ricorso promosso da F. S.p.A. contro l'avviso di accertamento con il quale veniva recuperato a tassazione un maggior imponibile IVA-IRAP 2005 in relazione a vendite non fatturate e a cessioni "di beni omaggio" che dalla contribuente non erano state assoggettate a IVA.

3. La contribuente ricorreva per cassazione sulla base di dodici motivi, mentre l'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

4. Con i primi due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, la contribuente censurava la CTR ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per non aver dichiarato la nullità dell'avviso causa la mancata allegazione del richiamato PVC della G.d.F., ma la censura è all'evidenza infondata perché come ha correttamente ritenuto il giudice regionale il PVC era stato comunicato alla contribuente che quindi ne aveva avuto conoscenza (Cass. sez. trib. n. 407 del 2015; Cass. sez. trib. n. 18073 del 2008).

4.1. Con il terzo motivo di ricorso la contribuente censurava la CTR ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per non aver annullato l'avviso causa la mancanza dei presupposti previsti dalla legge per l'accertamento analitico condotto dall'ufficio ex art. 39, comma 1, lett. d), d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600; ma anche questa doglianza è infondata perché, come ha esattamente osservato il giudice regionale, l'accertamento in parola prescinde da una contabilità tenuta in modo formalmente regolare (Cass. sez. trib. n. 23550 del 2014; Cass. trib. n. 14068 del 2014).

4.2. Con il quarto motivo la CTR veniva censurata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per non aver sufficientemente spiegato quali fossero le presunzioni sulle quali era fondata la ripresa ex art. 39, comma 1, lett. d) d.p.r. n. 600 cit.; con il quinto motivo la contribuente censurava la CTR ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. perché la stessa aveva ritenuto provata la ripresa senza una sufficiente spiegazione pur essendo la stessa basata su di una <<doppia presunzione>>; con il sesto motivo di ricorso la CTR veniva censurata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per non aver adeguatamente spiegato quale fosse stato il tipo di accertamento utilizzato dall'ufficio; con il dodicesimo motivo la CTR veniva censurata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per non aver sufficientemente spiegato la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni utilizzate dall'ufficio per l'accertamento; ora, anche in disparte l'inammissibilità conseguente alla non trascrizione dei richiamati documenti (Cass. sez. VI n. 16134 del 2015; Cass. sez. IlI n. 8569 del 2013), tutti questi riassunti motivi, che sono da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, anche se non sempre linearmente perché nella illustrazione degli stessi talune volte sembrano ridondare nel vizio di omessa pronuncia, mentre talune altre sembrano voler coinvolgere le argomentazioni giuridiche adottate dalla CTR, unitariamente considerati sono comunque nella direzione di una complessiva svalutazione degli accertamenti di fatto compiuti dalla CTR, alla quale nella sostanza si addebita di aver ritenuto provata l'evasione d'imposta sulla scorta di un apprezzamento documentale non condiviso dalla contribuente; sennonché, come noto, il diverso apprezzamento degli elementi di prova non può in questa sede essere sindacato in ragione della sufficienza e non contraddittorietà della motivazione della CTR, che per es. ha ritenuto i "buoni" relativi alle spedizioni una documentazione extracontabile dimostrativa di cessioni non fatturate (Cass. sez. II n. 24754 del 2015; Cass. sez. lav. n. 17477 del 2007).

4.3. Con il settimo motivo di ricorso la contribuente censurava la CTR ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per non aver adeguatamente spiegato la <<denunciata integrazione della motivazione in corso di giudizio>>; sennonché, preliminarmente, deve essere rilevata l'inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza, non essendo stato trascritto l'impugnato avviso (Cass. sez. VI n. 16134 del 2015; Cass. sez. III n. 8569 del 2013).

4.4. Con l'ottavo motivo di ricorso la contribuente censurava la CTR ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. <<in merito alla denunciata carenza di motivazione dell'avviso di accertamento>>, <<soprattutto>> per non aver indicato la <<norma di riferimento>>; il motivo è, come ha correttamente ritenuto la CTR, infondato atteso che non è necessaria l'indicazione della <<norma di riferimento>>, bastando che l'avviso indichi i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che permettano al contribuente di esercitare il proprio diritto difensivo (Cass. sez. trib. n. 28968 del 2008; Cass. trib. n. 3257 del 2002).

4.5. Con il nono e decimo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, la contribuente nella sostanza censurava la CTR ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per omessa <<statuizione>> in relazione alla <<denunciata violazione:» > di non motivazione dell'avviso sotto il profilo che quest'ultimo non conteneva la spiegazione della irrogazione delle sanzioni; trattasi di doglianza all'evidenza preliminarmente inammissibile quantomeno perché la censura avrebbe dovuto essere proposta ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cass. sez. lav. n. 22759 del 2014; Cass. sez. IlI n. 1196 del 2007).

4.6. Con l'undicesimo motivo di ricorso la contribuente censurava la CTR ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. lamentando che il giudice regionale <<soprattutto non avesse in alcun modo accertato la reale sussistenza di elementi di riscontro probatorio neppure a carattere presuntivo nella ricostruzione effettuata dall'ufficio>>; in quest'ultimo caso il motivo è quantomeno preliminarmente inammissibile perché in realtà si censura l'accertamento in fatto compiuto dalla CTR, ciò che andava proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (Cass. sez. I n. 1646 del 2014; Cass. n. 7394 del 2010).

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Respinge il ricorso; condanna la contribuente a rimborsare all'ufficio le spese processuali, queste liquidate in complessivi € 5.500,00 a titolo di compenso, oltre a spese prenotate a debito.