Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 aprile 2017, n. 9502

Tributi - IVA - Detrazione - Condizioni

 

Fatti di causa e ragioni della decisione

 

1. Il Collegio delibera di adottare la motivazione semplificata.

2. Con l'impugnata sentenza n. 23/04/12 depositata il 17 maggio 2012 la Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo - respinto l'appello di A. P. S.r.l. - confermava la decisione n. 134/04/09 della Commissione Tributaria Provinciale di L'Aquila che aveva rigettato il ricorso promosso dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento che per quanto ancora rimasto d'interesse recuperava a tassazione costi di viaggio del legale rappresentante ritenuti indebitamente dedotti e IVA ritenuta indetraibile perché relativa a operazioni non imponibili.

3. La contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi, a cui l'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

4. Con il primo articolato motivo di ricorso la contribuente censurava la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c, addebitando alla CTR di aver violato l'art. 112 c.p.c. per non aver pronunciato sulla eccezione di difetto di motivazione dell'avviso sotto il profilo della sua contraddittoria spiegazione circa l'ammontare dell'imposta dovuta e in subordine di aver violato l'art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 per aver rigettato l'eccezione senza alcuna materiale motivazione.

4.1. Con il quarto motivo di ricorso la contribuente censurava la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. addebitando alla CTR di aver violato l'art. 112 c.p.c. per non aver pronunciato sulla subordinata domanda di riduzione del recupero IVA.

4.2. Con il quinto motivo di ricorso - subordinato al rigetto del quarto - la contribuente censurava la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. addebitando alla CTR la violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546 cit. per aver rigettato la subordinata domanda di riduzione della ripresa IVA senza alcuna materiale motivazione.

4.3. I riassunti motivi - che per economia di giudizio possono essere esaminati congiuntamente - sono infondati. E questo in primo luogo perché la CTR - quando ha spiegato le ragioni per cui la ripresa IVA era dovuta per intero - ha con ciò all'evidenza anche spiegato le ragioni per cui non poteva accogliersi l'eccezione di riduzione dell'ammontare e quindi espressamente l’ha rigettata. In secondo luogo quando la CTR ha nel merito confermato l'integrale rigetto del ricorso promosso dalla contribuente ha necessariamente risolto per implicito la preliminare questione del difetto di motivazione dell'impugnato avviso (Cass. sez. lav. n. 1360 del 2016; Cass. sez. IlI n. 4079 del 2005). E poiché il difetto di motivazione dell'avviso integra una violazione di legge - traducendosi nella violazione dell'art. 42 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 e dell'art. 56 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 - la motivazione giuridica della decisione è ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c. irrilevante a meno che ciò non integri una violazione di legge che avrebbe quindi dovuto eventualmente denunciarsi ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (Cass. sez. trib. n. 5123 del 2012; Cass. sez. lav. n. 16640 del 2005).

5. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente censurava la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. addebitando alla CTR violazioni di leggi nazionali e unionali in tema di IVA, deducendo che erroneamente era stato negato il diritto alla detrazione dell'imposta anno 2005 in relazione "ai costi sostenuti per la realizzazione del Centro Polifunzionale" causa lo svolgimento esclusivo di operazioni esenti, atteso che in realtà il diritto alla detrazione doveva farsi dipendere dalla iniziale intenzione o meno di "realizzazione di attività imponibili IVA, indipendentemente dalla circostanza che in un determinato periodo d'imposta fossero state svolte soltanto attività esenti", quest'ultime soltanto rilevanti ai fini delle rettifiche previste dall'art. 19 bis2 d.p.r. n. 633 cit., iniziale intenzione di svolgere attività imponibili che sarebbe stata per es. provata dalla circostanza che l'immobile conteneva una "sala congressi da circa cento posti".

5.1. Il motivo è infondato perché la decisione della CTR non si basa su principi di diritto contrari a quello corretto secondo cui l'art. 19 bis2 d.p.r. n. 633 cit. avrebbe permesso la detrazione nella misura ivi stabilita soltanto quando al momento dell'acquisto e della costruzione del Centro Polifunzionale la intenzione fosse stata quella di utilizzarlo per operazioni imponibili (in fattispecie non identiche, v. per es. Cass. sez. trib. n. 26748 del 2016; Cass. sez. trib. n. 8628 del 2015), non essendo invece per intuibili ragioni potersi consentire la detrazione nella ipotesi di successive operazioni imponibili pur essendo il Centro Polifunzionale stato costruito per l'attività non imponibile di "residenza sanitaria assistenziale".

6. Con il terzo motivo di ricorso la contribuente censurava la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. addebitando alla CTR, anche in considerazione della documentazione prodotta, di non avere sufficientemente spiegato la dedotta circostanza secondo cui fin dall'inizio l'intenzione sarebbe stata quella di utilizzare l'immobile denominato "Centro Polifunzionale" promiscuamente, cioè anche per attività imponibili come per es. quelle di formazione a pagamento, oltre che per attività di cura e riposo per anziani.

6.1. Il motivo è fondato perché la CTR si è sullo specifico punto semplicemente limitata ad affermare che non poteva ritenersi "ammessa in detrazione l’IVA assolta sulle operazioni passive", senza quindi manifestare in alcun modo l'iter seguito per l'accertamento del fatto.

7. Con il sesto motivo di ricorso la contribuente censurava la sentenza al sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. deducendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto non deducibili il rimborso dei viaggi del suo legale rappresentante, atteso che ai sensi dell'art. 95, comma 5, d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 tutti i compensi spettanti agli amministratori erano deducibili.

7.1. Il motivo - quantomeno in violazione del divieto di motivi aggiunti stabilito dell'art. 24 d.lgs. n. 546 cit. - è all'evidenza inammissibile per la sua novità perché come risulta dai trascritti atti processuali la ripresa dei costi era stata dalla contribuente esclusivamente contestata sotto il profilo della prova della inerenza delle spese sostenute dal legale rappresentante.

8. Le spese seguono la soccombenza - e sono liquidate come in dispositivo - dandosi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del contribuente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del ridetto art. 13, comma 1 bis, d.p.r. n. 155 cit.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il terzo motivo di ricorso, respinge gli altri, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo che in altra composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e altresì regolare le spese di ogni fase e grado.