Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 febbraio 2018, n. 3792

Tributi - IRAP - Esercizio di professioni in forma collettiva (associazioni professionali, studi associati, società semplici) - Applicazione dell’imposta ex lege

 

Ragioni della decisione

 

Costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR-Campania che ha confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento emesso per il mancato pagamento dell’IRAP (2009) da parte di D.A.C. - Studio Tecnico dell’Ingegnere M.D. e del G.M.D.. La compagine contribuente resiste con controricorso.

2. Il fisco esattamente censura - per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziali (d.lgs. 446/1997, art. 2 e seg.) - la sentenza d’appello, che stima l’attività della parte contribuente sfornita del requisito dell’autonoma organizzazione pur essendo espletata in associazione tra professionisti.

2.1. La decisione del giudice regionale si discosta, infatti, dai principi regolativi ora definitivamente certificati (Cass. Sez. U n. 7371 del 2016), laddove si afferma che l'esercizio di professioni in forma collettiva (associazioni professionali, studi associati, società semplici esercenti attività di lavoro autonomo, etc.) costituisce ex lege presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività (conf. Cass. n. 25315 del 2014), con la sola eccezione della cd. medicina di gruppo (Cass. Sez. U, n. 7291 del 2016).

2.3 Peraltro, tanto in passato quanto di recente, si è affermato che l'esercizio in forma associata di una professione liberale integra di per sé un’autonoma organizzazione di strutture e mezzi e, quindi, tale da rendere operante il presupposto impositivo (Cass. n. 12078 del 2009 e n. 14346 2017). A nulla rileva invece, che le professioni riferimento - dell’Ingegnere M.D. e del G.M.D. - possano essere diverse, tale essendo una delle caratteristiche più frequenti delle compagini professionali complesse.

3. Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio con ordinanza di accoglimento del ricorso, cassazione della sentenza d’appello e rigetto nel merito della domanda introduttiva (art. 384 cod. proc. civ.), con compensazione di spese per il recente consolidamento della giurisprudenza in materia.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo, nel merito rigetta la domanda introduttiva della parte contribuente; compensa interamente le spese processuali tra le parti.