Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 luglio 2017, n. 18831

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Appello - Termini - Sospensione ex art. 39, co. 12, del D.L. n. 98/11

 

Fatti di causa

 

In relazione all'anno d'imposta 2006 l'Agenzia delle Entrate recuperò maggiore materia imponibile nei confronti del contribuente, ai fini dell'Iva, dell'Irpef e dell'Irap, mercé l'applicazione di una percentuale di ricarico lordo sul costo del venduto pari al 22%. Il contribuente impugnò il relativo avviso di accertamento, ottenendone l'annullamento dalla Commissione tributaria provinciale, mentre quella regionale ha dichiarato l'inammissibilità per tardività dell'appello dell'Ufficio.

Contro questa sentenza l'Agenzia propone appello per ottenerne la cassazione, che affida ad un unico motivo, cui il contribuente reagisce con controricorso.

 

Ragioni della decisione

 

1. - Fondato è l'unico motivo di ricorso, col quale l'Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 327 c.p.c. e dell'art. 39, commi 5 e 12, lett. c), del d.l. n. 98/11, come convertito, in quanto, sebbene in base a tale norma il termine per l'impugnazione dell'appello fosse rimasto sospeso sino al 30 giugno 2012 (essendo il valore della lite inferiore ad euro 20.000), il giudice d'appello ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il gravame notificato nel settembre 2011 avverso la sentenza di primo grado depositata in data 26 gennaio 2011.

1.1.- Allorquando è entrato in vigore il d.l. n. 98/11, ossia il 6 luglio 2011, il termine semestrale per proporre l'appello non era ancora decorso, in quanto sarebbe scaduto soltanto il successivo 26 luglio.

2. - Ciò posto, la Corte ha già avuto occasione di chiarire (Cass. 4515/09; conf., 6747/14) che, nell'ambito complessivo della disposizione, il comma 6 ultimo periodo sulla sospensione dei termini d'impugnazione), dell'art. 16 I. 289/02, richiamato dal dodicesimo comma dell'art. 39 del d.l. 98/11, come convertito, appare concepito in termini di assoluta autonomia rispetto al periodo precedente (sulla sospensione del processo) e, conseguentemente, la sospensione dei termini d'impugnazione non appare necessariamente vincolata alle modalità operative previste dal primo periodo del comma per la sospensione del processo.

La lettera della disposizione ("sono, altresì, sospesi salvo...") depone, peraltro, inequivocamente nel senso della categorica sospensione (dei termini d'impugnazione), con l'unica salvezza costituita dalla proposizione di specifica istanza di trattazione da parte del contribuente.

D'altro canto, la rilevata diversificazione delle modalità operative, mentre è congeniale ad una situazione di effettiva pendenza del processo (giacché in relazione a queste è possibile distinguere l'ipotesi in cui l'udienza di trattazione sia già fissata da quella in cui l'udienza non sia fissata), non lo è rispetto ad una situazione di mera pendenza del termine ad impugnare (in relazione alla quale l'ipotesi della già avvenuta fissazione dell'udienza di trattazione è connaturalmente improspettabile).

Per conseguenza, l'appello avverso la sentenza di primo grado dinanzi indicata è da ritenere tempestivamente proposto.

3. - Ne derivano l'accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, affinché esamini il merito della vicenda e regoli le spese.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.