Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 29 marzo 2018, n. 7831

Cartella esattoriale - Obbligo contributivo previsto per i lavoratori dello spettacolo - Prestazioni occasionali di dubbia natura artistica - Nullità del ricorso di merito - Esatta individuazione dell'oggetto della domanda, esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda con relative conclusioni, indicazione specifica dei mezzi di prova - Indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito - Ricorso per cassazione - Denuncia di vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata - Potere del giudice di legittimità di esaminare gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda

 

Fatti di causa

 

La Corte d'appello di Genova, riuniti gli appelli proposti dalla soc E. di D.M. & C. sas avverso le sentenze n. 197 e n. 198 del 2010 del Tribunale di Savona, ha dichiarato nulla l'opposizione a cartella esattoriale di cui alla sentenza n 197/2010 relativa a contributi omessi a favore dell'Enpals ed ha, invece, dichiarato inesistente il credito dell'Inps di cui alla sentenza n. 198/2010.

In particolare la Corte ha ritenuto, con riferimento all'appello avverso la sentenza del Tribunale n 197/2010, che il ricorso in opposizione alla cartella da parte della soc E. era privo dei requisiti di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 414 cpc e che, pertanto, era nullo.

In relazione alla sentenza del Tribunale n 198/2010 ha rilevato che l'Inps non aveva provato la sussistenza dell'obbligo contributivo previsto per i lavoratori dello spettacolo ex D.lgs. n. 708/1947 avendo prodotto solo una serie di fatture e di dichiarazioni scritte rilasciate dai lavoratori da cui non era possibile desumere la sussistenza del requisito della professionalità e stabilità dell'attività svolta; che per molti lavoratori le dichiarazioni facevano riferimento a prestazioni occasionali dalle quale non era possibile neppure affermare che si fosse trattato di attività artistica o di supporto, rientrante tra quelle elencate nell'art. 3 del d.lgs. n. 708/1947 e funzionali alla realizzazione di uno spettacolo.

Avverso la sentenza della Corte d'appello ricorre in Cassazione la soc E. di D.M. con tre motivi con cui si duole della decisione assunta dalla Corte sull'appello avverso la sentenza del Tribunale n 197/2010 di nullità del ricorso in primo grado proposto dalla soc E.. Resiste l'Inps con controricorso.

 

Ragioni della decisione

 

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 414, n. 3 e 4, cpc, nonché vizio di motivazione.

Lamenta che erroneamente la Corte aveva dichiarato la nullità del ricorso. Osserva che la nullità può essere dichiarata solo allorquando la domanda introduttiva manca del petitum o causa petendi o sia assolutamente indeterminato, ma non quando l'oggetto della domanda possa essere determinato dall'esame complessivo della domanda e/o dagli atti richiamati.

Deduce che nel ricorso non vi era alcuna incertezza circa la cartella impugnata; che l'opposizione riguardava la cartella emessa per l'Enpals e la contribuzione dovuta all'Enpals, mentre il richiamo al verbale di accertamento Inps era servito per una ricostruzione storica della vicenda, ma non vi era alcun dubbio che la pretesa contributiva contestata fosse quella dell'Enpals.

Con il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 162 e 164 cpc rilevando che, qualora il giudice avesse ritenuto violato l’art. 414 n 3 e 4, cpc avrebbe dovuto concedere un termine per rinnovare l’atto introduttivo;

Con il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 161 cpc. Osserva che il Tribunale si era pronunciato nel merito della domanda respingendo l'opposizione proposta dalla soc E.; che avverso tale sentenza aveva proposto appello la società; che l'Ente nel costituirsi aveva eccepito la nullità della sentenza di primo grado stante la nullità del ricorso della soc E. e che invece l'Ente non aveva proposto appello incidentale con la conseguenza che si era formato il giudicato e la Corte d'appello non avrebbe potuto delibare l'eccezione di nullità.

I motivi, congiuntamente esaminati stante la loro connessione, sono infondati.

Nel costituirsi in giudizio in appello l'Inps, quale successore dell'Enpals, aveva eccepito che l'errata o inesatta indicazione dei requisiti di cui ai nn 3 e 4 dell'art. 414 cpc aveva di fatto reso impossibile l'esatta individuazione dell'oggetto della domanda restando insanabilmente nullo il ricorso proposto contro le imposte. Osserva ancora che il ricorso presentato dalla soc E. sas dinanzi al Tribunale di Savona era risultato oltremodo incomprensibile e fuorviante, nel senso che l'Enpals ha creduto che la cartella opposta con il ricorso notificato fosse unicamente quella dell'Inps, per un verbale redatto per le contribuzioni minori a seguito di segnalazioni degli ispettori Enpals ...E' evidente quindi che la mancanza di chiarezza ha indotto l'Enpals a credere che l'opposizione proposta fosse riferita al verbale Inps e non a quello Enpals in merito al quale non viene formulata alcuna domanda di accertamento o declaratoria di inesistenza, invalidità, inefficacia, infondatezza, dell'obbligo contributivo".

Cià premesso va rilevato che la Corte d'appello, aderendo all'eccezione di parte appellata, ha ritenuto che il ricorso introduttivo del giudizio non fosse rispettoso del precetto dell'art. 414 cpc che disciplina il contenuto della domanda, richiedendo/in particolare che il ricorso iniziale contenga la determinazione dell'oggetto della domanda, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni, l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.

La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che la mancanza di tali elementi nel ricorso comporta la nullità dello stesso. In tal senso può richiamarsi, ex plurimis, la sentenza del 5 febbraio 2008, n. 2732, che ha affermato che nel rito del lavoro la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito, cui inerisce anche la valutazione delle prove; ne consegue che, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, il ricorso stesso è affetto da nullità insanabile che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all’esame del merito, neppure per respingere la domanda perché non provata.

Questa Corte (cfr Cass n. 896/2014) ha, inoltre, precisato che "Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, ed in particolare si lamenti l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda proposta in primo grado, il giudice di legittimità non deve limitarsi a vagliare la sufficienza e logicità della motivazione con cui quello di merito ha statuito sul punto, ma ha il potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata ritualmente formulata, rispettando, in particolare, il principio di autosufficienza del ricorso, da intendere come un corollario del requisito di specificità dei motivi di impugnazione, in quanto l'esame diretto degli atti e dei documenti è circoscritto a quelli che la parte abbia specificamente indicato ed allegato".

Nella specie, pur essendo il ricorso per cassazione rispondente ai criteri di specificità del motivo avendo il ricorrente sia riprodotto per intero il suo ricorso in primo grado, sia indicato, secondo lui, come il ricorso potesse essere agevolmente interpretato come volto ad impugnare la cartella con cui erano richiesti i contributi all'Enpals, la nullità del ricorso, pronunciata dalla Corte d'appello, risulta fondata.

Non può non rilevarsi, infatti, dalla lettura del ricorso di primo grado, che nella sua premessa - dalla lettera a) alla lettera p) - vi sia una confusa ricostruzione in fatto che, esordisce richiamando la cartella notificata il 28/7/2006 n. 10320060010447310 (è quella notificata dall'Inps) e che specifica che detta cartella attiene al pagamento delle contribuzioni minori per l'importo di Euro 4.353,16, contributi per disoccupazione, cassa unica assegni familiari, TFR, maternità e malattia integrazione. Le conclusioni del ricorso, poi, appaiono in sintonia con quanto esposto in fatto, attenendo alla richiesta di accertamento dell'inesistenza in capo alla società degli obblighi contributivi di cui al processo verbale di accertamento dell'INPS.

Il fugare richiamo nella premessa al punto q) della notifica di un'altra cartella, la n. 10320070000819058, in data 7 febbraio 2007, da parte della soc S. spa, senza nessuna ulteriore indicazione, neppure l'importo, non contribuisce a fare chiarezza circa la volontà della ricorrente potendo essa costituire solo un'enunciazione volta a fornire una ricostruzione storica dei fatti, senza invece, intendere la volontà di impugnare la stessa.

Va, altresì, rilevato che al punto A) dei motivi del ricorso in primo grado si fa, nuovamente, riferimento al verbale di accertamento INPS, prodromico all'iscrizione al ruolo ed al cartella oppostale che anche nella prosecuzione del ricorso si continua a citare l'Inps ed all'obbligo gravante sullo stesso di fornire le circostanze che avrebbero imposto l'iscrizione dei lavoratori all'istituto.

Da quanto sopra emerge dunque che il ricorso non chiariva affatto quale fosse la cartella impugnata e sicuramente non consentiva di intendere l'opposizione volta ad impugnare la cartella per contributi Enpals di cui mancava la chiara individuazione del petitum e della causa petendi.

Quanto al terzo motivo secondo cui l'appellante Inps avrebbe dovuto proporre appello incidentale è sufficiente osservare che l'Inps, all'esito del giudizio di Tribunale, risultava totalmente vittorioso e dunque non necessitava proporre appello incidentale ma soltanto formulare le sue difese ed eccezioni.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in Euro 2000,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.