Legislazione - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 30 dicembre 2016

Piano assicurativo agricolo 2017

 

Art. 1

Produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili

 

1. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2017, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, in attuazione dell'art. 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1308/2013, si considerano assicurabili le produzioni vegetali, le strutture aziendali, gli allevamenti zootecnici, i rischi e le garanzie indicati nell'allegato 1 al presente decreto, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

 

Art. 2

Determinazione dei valori assicurabili

 

1. I valori assicurabili, con polizze agevolate, delle produzioni vegetali e animali, dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti zootecnici colpiti da epizoozie e dei costi per il ripristino delle strutture aziendali e per lo smaltimento delle carcasse di animali morti, sono calcolati applicando i prezzi unitari di mercato stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell'art. 2, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 102/2004.

2. I valori assicurabili delle produzioni vegetali devono essere contenuti nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 37, del regolamento (UE) n. 702/2014, art. 2, comma 16 e del decreto ministeriale 12 gennaio 2015.

 

Art. 3

Combinazioni dei rischi assicurabili

 

1. Nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono individuate le tipologie colturali delle specie vegetali indicate all'allegato 1, punto 1.1, assicurabili con polizze agevolate.

2. Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa o quanti/qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere le seguenti combinazioni:

a) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato l, punto 1.2 (avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie);

b) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversità catastrofali) e almeno 1 al punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza);

c) polizze che coprono almeno tre delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.2 (avversità di frequenza e avversità accessorie);

d) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato l, punto 1.2.1. (avversità catastrofali);

e) polizze sperimentali.

3. Con le stesse polizze che assicurano le avversità atmosferiche con soglia di danno sulle colture possono essere assicurati anche i danni da fitopatie e attacchi parassitari elencati all'allegato 1, punti 1.5 e 1.6, purché siano conformi alle disposizioni di cui all'art. 26 del regolamento (UE) n. 702/2014, all'art. 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e, limitatamente all'uva da vino, anche all'art. 49 del reg. (UE) n. 1308/2013.

4. Gli schemi di polizza dovranno prevedere una soglia di danno superiore al 30% da applicare sull'intera produzione assicurata per Comune, ad eccezione delle tipologie di polizze senza soglia di danno di cui al successivo art. 5, comma 4, lettera b). La quantificazione del danno dovrà essere valutata con riferimento al momento della raccolta come differenza tra resa effettiva e resa assicurata tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità.

5. L'eccezionalità dell'avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale, come definita ai sensi dell'art. 2, comma 16 del regolamento (UE) n. 702/2014, si intende comunque riconosciuta nei casi in cui il perito che deve stimare il danno a seguito di denuncia di sinistro da parte dell'assicurato, verificati i dati meteo, il danno riscontrato sulla coltura e l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e i danni, anche su appezzamenti limitrofi, si accerta che il danno abbia superato il 30% della produzione dell'agricoltore.

6. In via sperimentale, solo per il prodotto frumento così come definito all'allegato1.1 del presente decreto, la quantificazione del danno può tenere conto anche di eventuali variazioni negative di prezzo.

7. Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversità elencate all'allegato 1, punto 1.4. Le polizze possono coprire facoltativamente anche le piogge alluvionali.

8. I costi di smaltimento delle carcasse animali dovranno riguardare tutte le morti da epizoozie, elencate all'allegato 1, punto 1.7, sempre che non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali e possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause.

9. Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le epizoozie obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative, così come riportate nell'elenco di cui all'allegato 1, da punto 1.7.1 a 1.7.7.

10. Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito di cui all'allegato 1 punto 1.8 possono coprire anche per le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree perifocali.

11. La copertura assicurativa è riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura o allevamento.

12. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve comprendere:

a. l'intera produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale di cui all'allegato 1 coltivata all'interno di un territorio comunale;

b. l'intera mandria o l'intero prodotto ottenibile dalla stessa per ciascuna specie animale di cui all'allegato 1 elenco 1.7 allevata all'interno di un territorio comunale;

c. le intere superfici occupate dalle strutture aziendali per ciascuna tipologia di cui all'elenco 1.3 all'interno di un territorio comunale.

13. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio di cui ai commi 2 e 3 (avversità atmosferiche, fitopatie, attacchi parassitari), ferma restando la possibilità di utilizzare lo strumento della co-assicurazione, non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati di adesione a polizze collettive per ogni piano assicurativo individuale ferma restando la regola che, ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia deve essere calcolata per l'intero prodotto di cui all'allegato 1/comune.

 

Art. 4

Contenuti del contratto assicurativo e altre informazioni

 

1. Nel contratto assicurativo deve essere, tra l'altro riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l'importo del premio, la soglia di danno e/o la franchigia e la presenza di polizze integrative non agevolate. Le polizze integrative non agevolate per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore, richiamate all'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale del 12 febbraio 2007 e al comma 1 dell'articolo unico del decreto ministeriale 8 maggio 2012, hanno lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata ma riguardano garanzie, valori e quantità non agevolabili.

2. I beneficiari per le polizze individuali o gli organismi associativi per le polizze collettive trasmettono al sistema di gestione del rischio i dati delle polizze integrative non agevolate, di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, art. 14, comma 12.

3. L'esistenza di polizze integrative non agevolate non segnalate nei certificati delle polizze agevolate, ovvero la loro mancata trasmissione ai fini del caricamento nel Sistema per la gestione del rischio, è motivo di decadenza dal diritto all'aiuto, oltre alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.

4. Ai fini dei controlli gli organismi pagatori sono autorizzati a chiedere conferma dei dati riportati nelle polizze alle compagnie assicurative che hanno preso in carico i rischi.

5. Il Piano assicurativo individuale (PAI) di cui all'allegato B, lettera b) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 così come modificato dal decreto ministeriale n. 1018 dell'8 marzo 2016, univocamente individuato nel SIAN, costituisce un allegato obbligatorio alla polizza o al certificato di polizza per le polizze collettive, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera b) del medesimo decreto.

 

Art. 5

Determinazione del contributo e aliquote massime concedibili

 

1. La spesa premi ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi calcolati dall'ISMEA, secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato n. 3 al presente decreto, e la spesa premi risultante dal certificato di polizza.

2. Nell'allegato n. 4 al presente decreto, sono stabilite le definizioni delle avversità atmosferiche e garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata.

3. Le misure di sostegno pubblico della spesa assicurativa agricola agevolata non prevedono criteri di selezione delle operazioni pertanto, al fine di contenere la spesa pubblica nel limite delle risorse disponibili, qualora queste non fossero sufficienti a coprire le aliquote massime di aiuto previste, la misura del contributo sarà determinata a consuntivo tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

4. Le percentuali contributive massime sui premi assicurativi, da applicare secondo quanto previsto nell'allegato 3 del presente decreto e tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario sono, per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento/tipologia di polizza/garanzia, le seguenti:

a) polizze con soglia di danno, relative a:

1) colture (compresa l'uva da vino)/eventi assimilabili a calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3: fino al 65% della spesa ammessa;

2) allevamenti/epizoozie/Mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 65% della spesa ammessa;

3) allevamenti/squilibri igro-termometrici/Riduzioni produzioni di latte: fino al 65% della spesa ammessa;

4) allevamenti / andamento stagionale avverso/mancata o ridotta produzione di miele: fino al 65% della spesa ammessa;

5) polizze sperimentali: fino al 65% della spesa ammessa;

b) polizze senza soglia di danno, relative a:

1) strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa ammessa;

2) allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse: fino al 50% della spesa ammessa;

3) polizze sperimentali: fino al 50% della spesa ammessa.

 

Art. 6

Termini di sottoscrizione delle polizze

 

1. Ai fini dell'ammissibilità a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le date ricadenti nell'anno a cui si riferisce la campagna assicurativa, di seguito indicate:

a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 30 aprile;

b) per le colture permanenti entro il 30 aprile;

c) per le colture a ciclo primaverile entro il 31 maggio;

d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio;

e) per le colture a ciclo autunno invernale e colture vivaistiche entro il 31 ottobre;

f) Per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d) seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.

2. In presenza di motivate difficoltà che non consentano il rispetto di tali termini, con provvedimento dell'autorità di gestione gli stessi possono essere differiti per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle polizze assicurative o dei certificati, per coloro che aderiscono a polizze collettive.

 

Art. 7

Modifiche al Piano

 

1. Con successivo decreto ministeriale, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, possono essere apportate modifiche o integrazioni alle disposizioni inserite nel presente provvedimento, tese a recepire eventuali modifiche apportate al Programma nazionale di sviluppo rurale, o per effetto di modifiche delle normative nazionali, nonché di eventuali esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, di ampliamento della copertura assicurativa, anche con polizze sperimentali, ad ulteriori rischi, colture, allevamenti e strutture aziendali e di incremento del numero di imprese assicurate.

 

Allegato 1

 

1.1 PRODUZIONI VEGETALI ASSICURABILI

CEREALI

AVENA

FARRO

FRUMENTO

GRANO SARACENO

MAIS

MIGLIO

ORZO

RISO

SEGALE

SORGO

TRITICALE

OLEAGINOSE

COLZA

SENAPE

GIRASOLE

SOIA

ORTICOLE

AGLIO

ASPARAGO

BARBABIETOLA ROSSA

BIETA

BROCCOLI

CARCIOFI

CARDO ALIMENTARE

CAROTA

CAVOLFIORE

CAVOLO

CETRIOLI

CIPOLLE

COCOMERI

FINOCCHI

FRAGOLE

INSALATE

MELANZANE

MELONI

PEPERONI

POMODORI

PORRO

RADICCHIO

RAVANELLO

SCALOGNO

SEDANO

SPINACI

ZUCCA

ZUCCHINA

LEGUMINOSE

ARACHIDE

CECI

CICERCHIE

FAGIOLI

FAGIOLINI

FAVE

LENTICCHIE

LUPINI

PISELLI

FORAGGERE

ERBA MEDICA

ERBAI

FAVINO

LOIETTO

SULLA

TRIFOGLIO

LUPINELLA

COLTURE INDUSTRIALI

ARBOREE DA BIOMASSA

ERBACEE DA BIOMASSA

BARBABIETOLA ZUCCHERO

PATATE

PIOPPO

TABACCO

SUGHERETE

TESSILI

CANAPA

LINO

POMACEE

MELE

PERE

DRUPACEE

ALBICOCCHE

CILIEGE

NETTARINE

PESCHE

SUSINE

AGRUMI

ARANCE

BERGAMOTTO

CEDRO

KUMQUAT

LIMONI

MANDARANCE

MANDARINI

POMPELMI

SATSUMA

OLIVICOLE

OLIVE DA OLIO

OLIVE DA TAVOLA

VITICOLE

UVA DA TAVOLA

UVA DA VINO

FRUTTICOLE VARIE

ACTINIDIA

CACHI

CASTAGNE

FICHI

FICHI D’INDIA

GELSO

LAMPONI

MIRTILLI

MORE

NESPOLO DEL GIAPPONE

MANGO

Segue FRUTTICOLE VARIE

RIBES

UVA SPINA

ALTRE FRUTTICOLE

FRUTTA IN GUSCIO

MANDORLE

NOCCIOLE

NOCI

PISTACCHIO

ORNAMENTALI

PIANTE FLORICOLE

FRONDE ORNAMENTALI

VIVAI ARBOREE E ERBACEE

VIVAI PIANTE ARBOREE DA FRUTTO

PIANTE DI VITI PORTAINNESTO

VIVAI DI VITI

VIVAI DI PIANTE ERBACEE

VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO

Arbusti

Erbacee perenni

Piante da fiore

Palme

Rampicanti

Siepi

Alberi ornamentali sempreverdi

Alberi ornamentali caducifoglie

Rosai

Altre ornamentali

VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN

PIENO CAMPO

Siepi

Alberi ornamentali sempreverdi

Alberi ornamentali caducifoglie

Altre ornamentali

VIVAI DI PIANTE INDUSTRIALI

VIVAI DI PIANTE FORESTALI

PIANTE AROMATICHE

ANICE

BASILICO

CORIANDOLO

PEPERONCINO

PREZZEMOLO

ALTRE AROMATICHE

ALTRE COLTURE

MIRTO

ROSA CANINA

ZAFFERANO

PIANTE OFFICINALI

PRODUZIONI sotto serre e tunnels

PRODUZIONI protette da reti antigrandine

PRODUZIONI protette da impianti antibrina

PRODUZIONI DA SEME

GOJI

FUNGHI COLTIVATI

QUINOA

1.2 AVVERSITA’ ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL PUNTO 1.1

1.2.1 - Avversità catastrofali

 

ALLUVIONE
SICCITA’
GELO E BRINA

 

1.2.2 Altre avversità

1.2.2.1 Avversità di frequenza

 

ECCESSO DI NEVE
ECCESSO DI PIOGGIA
GRANDINE
VENTI FORTI

 

1.2.2.2 Avversità accessorie

 

COLPO DI SOLE E VENTO CALDO
SBALZI TERMICI

 

1.3 STRUTTURE AZIENDALI ASSICURABILI

 

IMPIANTI DI PRODUZIONI ARBOREE E ARBUSTIVE
RETI ANTIGRANDINE
SERRE E TUNNEL FISSI RIVESTIMENTO IN FILM PLASTICO
SERRE FISSE RIVESTIEMENTO IN VETRO NON TEMPERATO O PLASTICA
SERRE FISSE RIVESTITE IN VETRO
SERRE PER FUNGHICOLTURA - strutture ad arco ricoperte con strati di nylon isolante coibentato munite di controllo di areazione a doppio strato
OMBRAI - strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante
IMPIANTI ANTIBRINA

 

1.4 INSIEME DELLE AVVERSITA’ ASSICURABILI A CARICO DELLE STRUTTURE AZIENDALI DI CUI AL PUNTO 1.3

 

GRANDINE - TROMBA D’ARIA - ECCESSO DI NEVE - VENTO FORTE - URAGANO - FULMINE - ECCESSO DI PIOGGIA - GELO (quest’ultimo solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive)

 

1.5 FITOPATIE ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL PUNTO 1.1

 

ALTERNARIA
ANTRACNOSI
ASPERGILLUS FLAVUS, ASPERGILLUS PARASITICUS
BATTERIOSI
BOTRITE
CANCRO BATTERICO DELLE POMACEE
CARBONE
COLPO DI FUOCO BATTERICO (erwinia amylovora)
CORINEO
VIROSI
FLAVESCENZA DORATA
FUSARIOSI
MAL DEL PIEDE
RUGGINI
SEPTORIOSI
MAL DELL’ ESCA
OIDIO
MAL DELL’INCHIOSTRO
MARCIUME BRUNO
MARCIUME RADICALE
TICCHIOLATURA
PERONOSPORA
VAIOLATURA DELLE DRUPACEE (Sharka)
SCOPAZZI DEL MELO (apple proliferation phytoplasma)

 

1.6 INFESTAZIONI PARASSITARIE A CARICO DI PRODUZIONI VEGETALI, DI CUI AL PUNTO 1.1

 

CINIPIDE DEL CASTAGNO
DIABROTICA
PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME
TIGNOLE DEL POMODORO
TARLO ASIATICO (anoplophora spp)
MOSCERINO DEI PICCOLI FRUTTI (Drosophila Suzukii)

 

1.7 ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ASSICURABILI

 

BOVINI
BUFALINI
SUINI
OVICAPRINI
AVICOLI
API
EQUINI
CUNICOLI

 

1.7.1 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI

 

Obbligatorie:

AFTA EPIZOOTICA
BRUCELLOSI
PLEUROPOLMONITE
TUBERCOLOSI

 

Facoltative:

LEUCOSI ENZOOTICA
BLUE TONGUE
ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA
CARBONCHIO EMATICO
DIARREA VIRALE BOVINA
RINOTRACHEITE INFETTIVA/ MALATTIA DELLE MUCOSE
PARATUBERCOLOSI

 

1.7.2 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI SUINI

 

Obbligatorie:

PESTE SUINA CLASSICA
VESCICOLARE SUINA
AFTA EPIZOOTICA

 

Facoltative:

PESTE SUINA AFRICANA
TRICHINELLOSI
MORBO DI AUJESZKY

 

1.7.3 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI OVICAPRINI

 

Obbligatorie:

BLUE TONGUE
BRUCELLOSI
AFTA EPIZOOTICA

 

Facoltativa:

 

SCRAPIE

 

1.7.4 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI

 

Obbligatoria:

NEWCASTLE

 

Facoltative:

INFLUENZA AVIARIA
SALMONELLOSI
TRICOMONIASI AVIARIA
MYCOPLASMA GALLISEPTICUM E MYCOPLASMA SYNOVIAE

 

1.7.5 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI DI API

 

Obbligatorie:

PESTE AMERICANA
PESTE EUROPEA

 

Facoltative:

VARROASI
ACARIOSI
AMEBIASI
INFESTAZIONE DA AETHINIA TUMIDA
NOSEMIASI

 

1.7.6 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI EQUINI

 

Obbligatorie:

ENCEFALITE EQUINA
ANEMIA INFETTIVA

 

Facoltative:

ARTERITE VIRALE
INFUENZA EQUINA

 

1.7.7 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI CUNICOLI

 

Obbligatorie:

MIXOMATOSI
MALATTIA EMORRAGICA VIRALE

 

Facoltative:

PASTEURELLOSI
ENTEROCOLITE EPIZOOTICA
COLIBACILLOSI
STAFILOCOCCOSI
COCCIDIOSI
INFESTAZIONE DA PASSALURUS AMBIGUUS
ROGNA AURICOLARE E CUTANEA
ENCEFALITOZOONOSI
DERMATOFITOSI

 

1.8 GARANZIE ASSICURABILI PER LE PRODUZIONI ZOOTECNICHE DI CUI AL PUNTO 1.7

 

MANCATO REDDITO
MANCATA PRODUZIONE DI LATTE BOVINO
MANCATA PRODUZIONE DI MIELE
ABBATTIMENTO FORZOSO
COSTO DI SMALTIMENTO

 

 

Allegato 2

TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 3

METODOLOGIA DI CALCOLO DEI PARAMETRI CONTRIBUTIVI

 

Colture

Il parametro contributivo è pari alla tariffa media dell'anno in corso per ogni combinazione comune/prodotto/tipologia di polizza (come classificate all'art. 3, comma 2), calcolata con la seguente formula: [(somma dei premi assicurativi dell'anno)/(somma dei valori assicurati nell'anno)] × 100. Il parametro contributivo può essere calcolato anche sulla base di dati provvisori.

Al fine di promuovere la sottoscrizione da parte degli agricoltori di polizze che coprono la maggior parte delle avversità, con particolare riferimento a quelle catastrofali, è introdotto il seguente meccanismo di salvaguardia:

1 - nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), d), sia inferiore al 90% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 90% del premio assicurativo;

2 - nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), sia inferiore al 75% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 75% del premio assicurativo.

 

Produzioni zootecniche

Il parametro contributivo delle produzioni zootecniche è pari alla tariffa media dell'anno in corso per ogni combinazione provincia/allevamento/garanzia, considerando eventualmente anche la consistenza dell'allevamento, calcolata con la seguente formula: [(somma dei premi assicurativi dell'anno)/(somma dei valori assicurati nell'anno)] × 100, tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa. Il parametro contributivo può essere calcolato anche sulla base di dati provvisori.

 

Strutture

Il parametro contributivo delle strutture aziendali è pari alla tariffa media nazionale dell'anno in corso per ogni tipologia di struttura aziendale, calcolata con la seguente formula: [(somma dei premi assicurativi dell'anno)/(somma dei valori assicurati nell'anno)] × 100, tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa. Il parametro contributivo può essere calcolato anche sulla base di dati provvisori.

 

Nuovi assicurati

Il parametro contributivo dei certificati assicurativi con CUAA (codice unico di identificazione dell'azienda agricola) non presente nelle statistiche assicurative dei precedenti cinque anni è pari alla tariffa effettiva dell'anno in corso per singolo certificato; tale agevolazione si estende anche ai due anni successivi a quello di adesione iniziale al sistema assicurativo agevolato da parte dell'impresa agricola, individuata mediante il CUAA. I dati relativi ai nuovi assicurati sono esclusi dalla metodologia per il calcolo dei parametri.

 

Limiti massimi

In ogni caso, considerando anche i nuovi assicurati ed i meccanismi di salvaguardia a favore delle polizze che coprono la maggior parte delle avversità, con particolare riferimento a quelle catastrofali, il parametro contributivo massimo per la tipologia di polizze di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), è: 20 per la frutta, 15 per tabacco, nesti di vite, Piante di vite Portinnesto, Vivai di Vite, e orticole, 8 per i cereali, 10 per gli altri prodotti, tenuto conto della classificazione riportata nell'allegato 1. Per la tipologia di polizza di cui all'art. 3, comma 2 lettere a), b), d) il parametro massimo è 25 per tutti i prodotti.

In ogni caso (considerando anche i nuovi assicurati) il parametro contributivo massimo delle produzioni zootecniche è pari a 15.

In ogni caso (considerando anche i nuovi assicurati) il parametro contributivo massimo delle strutture aziendali è pari a 1,5.

 

 

Allegato 4

DEFINIZIONI DI EVENTI E GARANZIE

 

I - Eventi avversi

Grandine: acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

Gelo: abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Brina: congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Eccesso di pioggia: eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni alle produzione assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Alluvione: calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Vento forte: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7 grado della scala Beaufort, limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Vento caldo (Scirocco e/o Libeccio): movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud-est e sud-ovest abbinato ad una temperatura di almeno 30° che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Nel rischio possono essere considerati anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aereosol atmosferico) che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto.

Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Sbalzo termico: variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Siccità: straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve arrecare effetti determinanti sulla vitalità delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.

Colpo di sole: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Eccesso di neve: precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

 

II - Garanzie

Garanzie a copertura delle rese a seguito di avversità atmosferiche.

Si intendono i contratti assicurativi che coprono la mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa delle combinazioni degli eventi avversi ammessi alla copertura assicurativa agevolata indicate all'art. 3 comma 2, ed eventualmente delle fitopatie e degli attacchi parassitari.

In termini di valore la mancata resa dovrà essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e resa assicurata, pari alla media della produzione ordinaria del triennio precedente o, in alternativa, dei cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata, moltiplicata per il prezzo medio dell'ultimo triennio, calcolato ai sensi dell'art. 5-ter del decreto legislativo n. 102/04, o a quella effettivamente ottenibile nell'anno, se inferiore.

 

III - Garanzie zootecnia

Mancato reddito: perdita totale o parziale del reddito derivante dall'applicazione di ordinanze dell'Autorità sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con polizze agevolate.

Per mancato reddito si intende la mancata produzione relativa ad un ordinamento produttivo per specie allevata a cui possono essere aggiunti i maggiori costi sostenuti, al netto dei costi non sostenuti.

Mancata produzione di latte vaccino: riduzione della produzione di latte dovuta a valori termo-igrometrici elevati, misurabili come superamento del 90° percentile sia di temperatura che di umidità, per un periodo di tempo superiore a 72 ore che determina un calo della produzione giornaliera superiore al 15%. Nell'allevamento oltre alla ventilazione naturale devono essere presenti e funzionanti sistemi di raffrescamento combinati (acqua e ventilazione).

Mancata produzione di miele: riduzione della produzione di miele nel corso dell'intera annata dovuta ad uno o più dei seguenti fenomeni che si verificano nel periodo di fioritura delle piante nettarifere oggetto di bottinatura:

- precipitazioni piovose: superamento della soglia del 40% del rapporto tra giorni con precipitazioni che durano almeno la metà del periodo di luce della giornata, e del numero dei giorni di fioritura delle specie nettarifere interessate;

- temperature critiche: abbassamento delle temperature al di sotto dei 15°C e innalzamento al di sopra dei 36°C per una durata pari ad almeno la metà del periodo di luce della giornata nel periodo di fioritura delle specie nettarifere interessate;

- siccità: oltre alla definizione dell'evento riportato per i vegetali, la stessa deve determinare una riduzione della produzione nettarifera delle specie vegetali oggetto di bottinatura.

Gli effetti negativi di tali avversità atmosferiche devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o allevamenti limitrofi.

Abbattimento forzoso: perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell'allevamento, dovuta all'abbattimento parziale o totale dei capi presenti nell'allevamento in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'autorità sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria o di abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all'eradicazione di malattie infettive, nell'ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali. Non sono oggetto di garanzia assicurabile le perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi.

Costo di smaltimento: costo sostenuto per il prelevamento, il trasporto dall'allevamento all'impianto di trasformazione, nonché i costi di distruzione delle carcasse di animali per le cause richiamate all'art. 3, comma 6 del presente Piano assicurativo.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 15 febbraio 2017, n. 38.