Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 maggio 2018, n. 12027

Tributi - IRAP - Attività artistica - Autonoma organizzazione - Presupposto dell’imposta

 

Fatti e ragioni della decisione

 

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro gli eredi di M.A.R., impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronunzia di accoglimento del ricorso proposto dalla M.A.R. avverso il diniego di rimborso relativo ad IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2001. Secondo la CTR era assente il requisito dell'autonoma organizzazione in quanto la contribuente, esercente l'attività di artista, non si avvaleva di alcun dipendente ed utilizzava dotazioni strumentali minime. Peraltro, l'utilizzo di una società per pubblicizzare l'immagine della suddetta non poteva avere che un'incidenza minimale e diretta sull'attività della M., svolgendo la società attività autonome, non organizzate dalla contribuente e che non rientravano fra quelle tipiche dell'attività professionale della predetta.

Nessuna difesa scritta hanno depositato le parti intimate.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia prospetta l'inammissibilità dell'istanza di rimborso in relazione all'intervenuto condono ex art. 7 l. n. 3289/2002 per gli anni d'imposta in contestazione e riproduce, sul punto, la comunicazione di definizione agevolata presentata dalla contribuente.

La censura è infondata, riferendosi la comunicazione prodotta dall'ufficio all'anno d'imposta 1997 che non riguarda il tributo chiesto a rimborso dalla contribuente, relativo agli anni 1998/2001.

Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione degli artt. 2 c. 1 e 3 c. 1 lett. c) d.lgs. n. 446/1997. Deduce che la CTR non avrebbe adeguatamente considerato la corresponsione di somme della contribuente ad una società incaricata di svolgere attività di promozione artistica e di pubblicità di rilevanti importi, ciò integrando il requisito dell'autonoma organizzazione.

La censura è infondata.

Giova ricordare che presupposto per l'applicazione dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, che ricorre qualora il contribuente sia il responsabile dell'organizzazione ed impieghi beni strumentali, eccedenti per quantità o valore, il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l'esercizio della professione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Giova ricordare che le S.U. di questa Corte hanno di recente ribadito, con particolare riguardo al requisito della autonoma organizzazione, che "ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui", il quale "superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive" - (Cass. S.U. 10 maggio 2016, n. 9451).

Orbene, con specifico riferimento alla questione qui controversa, questa Corte ha ritenuto che "l'attività artistica costituisce un elemento presuntivo idoneo a sorreggere l'apprezzamento secondo cui il contribuente risulta contare esclusivamente sulle proprie capacità professionali, nonostante la produzione di un reddito cospicuo" (Cass. n. 13471/15), "dovendosi in ogni caso escludere dal perimetro impositivo la mera agevolazione delle modalità di svolgimento dell'attività professionale" (Cass. n. 26991/14). Si è parimenti precisato che il solo fatto che l'esercente si avvalga di un agente e/o, per contratto, di una società organizzatrice di spettacoli non è sufficiente per desumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione dovendosi estendere l'accertamento alla natura, ossia alla struttura e alla funzione, dei due rapporti giuridici - Cass. n. 7828/10, in caso di cantante lirico - cfr. Cass. n. 23908/2016, Cass. n. 16366/2017.

Orbene, a tali principi si è pienamente conformato il giudice di appello il quale, dopo avere escluso che la M. utilizzava dotazioni minime e non si avvalesse di personale dipendente, ha considerato l'incidenza minimale dell'attività di promozione svolta dalla società in favore dell'attrice, unitamente all'assenza di controllo delle attività svolte dal sodalizio da parte dell'artista.

Il ricorso va quindi rigettato.

Nulla sulle spese.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.