Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 08 giugno 2016

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»

 

Art. 1

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012

 

1. All'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) Dipartimento per il personale;»;

b) dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) Dipartimento per i servizi strumentali;».

 

Art. 2

Modifiche all'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012

 

1. L'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, è sostituito dal seguente:

«Art. 34 (Dipartimento per il personale). - 1. Il Dipartimento per il personale provvede direttamente alla gestione giuridica ed economica del personale, alla promozione e sviluppo professionale dello stesso; alla programmazione dei fabbisogni di personale, anche dirigenziale; alla formazione del personale della Presidenza nonché ai rapporti con la Scuola nazionale dell'amministrazione; all'istruttoria per il conferimento degli incarichi dirigenziali; alla fornitura di servizi e alla stipula di convenzioni e accordi di interesse per il personale; alla gestione del contenzioso del lavoro, assumendo direttamente la difesa dell'Amministrazione in sede di conciliazione e nei giudizi del lavoro di primo grado. Cura le relazioni sindacali e i rapporti con l'ARAN; cura l'istruttoria dei procedimenti disciplinari e in materia di mobbing; cura l'organizzazione e la gestione di eventi e convegni di interesse per il personale della Presidenza. Il Dipartimento assicura i servizi di anticamera nelle sedi di Governo eccetto che nella sede di Palazzo Chigi e in quelle in uso al Dipartimento della funzione pubblica. Il Dipartimento coordina, altresì, le attività di rilevamento ed elaborazione dei dati statistici presso gli Uffici e i Dipartimenti della Presidenza, nonché l'interconnessione al sistema statistico nazionale, con particolare riferimento a quelli concernenti il personale. Il Dipartimento provvede all'individuazione e incentivazione di modalità innovative di lavoro, anche tramite l'utilizzo di strumenti tecnologici e il ricorso a modalità flessibili di lavoro, al fine di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; provvede, inoltre, alla elaborazione di progetti per la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze e del potenziale del personale.

2. Presso il Dipartimento opera l'Ufficio del medico competente, coordinato da un dirigente di prima fascia, che assicura la sorveglianza sanitaria e il primo soccorso, in attuazione degli articoli 25, 41 e 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e che si avvale di due dirigenti di seconda fascia delle professionalità sanitarie come previsto nell'apposita sezione distinta del ruolo dei dirigenti delle professionalità sanitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Dipartimento si articola in non più di tre uffici e non più di dieci servizi.».

 

Art. 3

Art. 34-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012

 

1. Dopo l'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, è inserito il seguente:

«Art. 34-bis (Dipartimento per i servizi strumentali). - 1. Il Dipartimento provvede, in un quadro unitario di programmazione generale annuale e pluriennale, coerente con le esigenze di funzionamento della Presidenza e compatibile con le risorse finanziarie, all'approvvigionamento, alla fornitura ed alla gestione di tutti i beni mobili, immobili e dei servizi attraverso il sistema messo a disposizione da Consip S.p.A. e in particolare: provvede all'ottimale gestione degli immobili in uso alla Presidenza; alla programmazione e alla realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei locali e degli impianti; predispone e gestisce i programmi di informatizzazione della Presidenza, curando l'analisi funzionale, la progettazione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati e di telecomunicazione, anche sotto il profilo della sicurezza e della riservatezza, con esclusione dei sistemi di comunicazione di competenza del centro comunicazioni classificate presso l'Ufficio del Segretario generale. Il Dipartimento gestisce le emergenze all'interno delle sedi della Presidenza. Il Dipartimento, inoltre, provvede all'analisi, alla programmazione, alla gestione ed alla valutazione delle scelte relative alle esigenze locative, di acquisizione di beni e servizi, anche nel settore informatico e di telecomunicazione, nonché all'avvio e alla gestione delle connesse procedure amministrative, ivi comprese quelle di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurandone anche il monitoraggio e la gestione operativa quale referente unico della Presidenza. Il Dipartimento provvede, altresì, al collaudo e alla regolare esecuzione delle opere e degli interventi o delle prestazioni. Al Dipartimento fanno capo le attività di prevenzione e protezione ai sensi della normativa sulla tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento e la gestione dei necessari interventi strutturali, in raccordo con il Dipartimento per il personale - Ufficio del medico competente. Al Dipartimento fanno capo i compiti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni e integrazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali assegnate e le esigenze organizzative delle singole strutture della Presidenza e secondo quanto previsto dai decreti di cui all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 82 del 2005.

2. Il Dipartimento provvede alla gestione degli «uffici passi» e dell'autoparco, nonché alla sicurezza del servizio di trasporto.

3. Il Dipartimento elabora proposte di innovazione volte a migliorare la qualità dei servizi strumentali e la riduzione dei costi; adotta la carta dei servizi forniti dal Dipartimento e provvede al monitoraggio della sua attuazione.

4. Il Dipartimento si articola in non più di due uffici e non più di sette servizi.».

 

Art. 4

Modifiche all'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012

 

1. All'art. 5, comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016, le parole: «otto ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di prima fascia» sono sostituite dalle seguenti: «nove ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di prima fascia».

 

Art. 5

Disposizioni di coordinamento

 

1. All'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, le parole: «Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali», sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per i servizi strumentali».

2. All'art. 5, comma 5, ultimo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, le parole: «Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali», sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per il personale».

3. Nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché in tutti i provvedimenti a essi direttamente o indirettamente collegati, la denominazione «Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali» si intende riferita al «Dipartimento per il personale» in relazione alle competenze a quest'ultimo demandate dal presente decreto ovvero al «Dipartimento per i servizi strumentali» in relazione alle competenze a quest'ultimo demandate dal presente decreto.

 

Art. 6

Disposizioni finali

 

1. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto sono adottati i decreti di organizzazione interna delle Strutture generali di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'art. 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012.

2. L'attuale organizzazione del Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali, resta ferma sino alla data di entrata in vigore dei decreti di organizzazione interna di cui al comma 1.

3. Dalla medesima data di cui al comma 2 sono abrogate le disposizioni organizzative incompatibili con quanto previsto dal presente decreto.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 6 luglio 2016, n. 156.