Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 aprile 2018, n. 10132

Licenziamento - Fatti emersi nell'ambito di un procedimento penale concernente episodi di corruzione - Custodia cautelare - Gravi danni subiti dall’azienda per il comportamento illecito tenuto dal dipendente - Compensazione c.d. impropria - Tfr

Osserva

 

Con sentenza in data 8 ottobre 2010 il giudice del lavoro di Milano in accoglimento dell'opposizione proposta da A. - (...) - revocava il decreto ingiuntivo, con il quale era stato intimato il pagamento della somma di euro 65.112,83 a titolo di t.f.r. a favore dell'istante F.A., in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 1987 sino al 5 febbraio 2009, allorché lo stesso F. era stato licenziato dall'azienda con riferimento a fatti emersi nell'ambito di un procedimento penale concernente episodi di corruzione, e a causa dei quali il predetto era stato sottoposto a custodia cautelare. Il primo giudicante aveva quindi ritenuto di accogliere le tesi di parte opponente, la quale aveva dedotto di avere subito gravi danni da comportamento illecito tenuto dal dipendente, per cui aveva diritto ad opporre in compensazione, rispetto all'invocato TFR, le proprie pretese risarcitorie.

Di seguito al gravame interposto da F.A., la Corte di Appello di Milano con sentenza in data 3 aprile - 10 agosto 2012, riformava l'impugnata pronuncia, rigettando l'opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo e dichiarando compensate le spese di 2° grado. Reputava la mancanza di ogni certezza in ordine al credito vantato da A. nei riguardi del F. e osservava come parte opponente non avesse affatto richiesto l'accertamento delle sue pretese in sede di opposizione, ciò per l'evidente ragione dovuta al fatto che aveva compiuto la scelta di costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico del F., donde l'operatività di quanto previsto dall'articolo 75 c.p.p. (3° co.). D'altro canto, il credito del lavoratore risultava certo, liquido ed esigibile, non essendo stato neppure contestato ex adverso, ciò che non poteva invece dirsi riguardo al controcredito di A., di modo che non si comprendeva nemmeno come - ammessa pure per ipotesi la possibilità di operare nella specie una compensazione atecnica- si sarebbe potuta produrre una compensazione tra credito certo e liquido ed un altro invece mancante di tali requisiti.

Peraltro, l'istituto della compensazione atecnica era applicabile soltanto nel caso di obbligazioni derivanti da un unico negozio, tra loro legate da un vincolo di corrispettività che ne escludesse l'autonomia, di modo che tutte le volte in cui le obbligazioni fossero autonome, nel senso cioè di non legate da nesso di sinallagmaticità, andavano applicate le disposizioni in materia di compensazione, tecnica o in senso proprio. Diversamente opinando, il venir meno delle garanzie della compensazione si risolverebbe in una perdita di tutela per alcuni creditori.

La Corte milanese sul punto richiamava, infatti Cass. sez. un. civ. n. 775 del 16/11/1999 (secondo cui, poiché l'art. 1246 cod. civ. si limita a prevedere che la compensazione si verifica quali che siano i titoli da cui nascano i contrapposti crediti e debiti senza espressamente restringerne l'applicabilità all'ipotesi di pluralità di rapporti, non può in assoluto escludersi che detto istituto operi anche fra obbligazioni scaturenti da un'unica fonte negoziale. Una tale esclusione è giustificata allorquando le obbligazioni derivanti da un unico negozio siano tra loro legate da un vincolo di corrispettività che ne escluda l'autonomia, perché se in siffatta ipotesi si ammettesse la reciproca elisione delle obbligazioni in conseguenza della compensazione, si verrebbe ad incidere sull'efficacia stessa del negozio, paralizzandone gli effetti. Qualora, invece, le obbligazioni, ancorché aventi causa in un unico rapporto negoziale, non siano in posizione sinallagmatica, ma presentino caratteri di autonomia, non v'è ragione per sottrarre la fattispecie alla disciplina dell'art. 1246 cod. civ. Che, riguardando l'istituto della compensazione in sé, è norma di carattere generale e come tale applicabile anche alla compensazione contemplata dall'art. 56 della legge fallimentare). Pertanto, le c.d. compensazioni atecniche, in mancanza di espressa previsione testuale, non potevano essere estese oltre le ipotesi in cui una compensazione non fosse logicamente configurabile (obbligazioni in sinallagma), dovendo, in ogni altro caso, ritenersi applicabile l'istituto della compensazione previsto dal codice, con i limiti e le garanzie della relativa disciplina.

Con atto notificato, ritualmente come da relata in data 11 dicembre 2012, la A. Milano ha proposto ricorso per cassazione avverso l'anzidetta pronuncia di appello, affidato ad un solo articolato motivo, lamentando ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione di quanto previsto dagli art. 1241, 1242 e 1246 c.c., nel caso di specie, da parte della Corte territoriale, la quale con l'impugnata decisione non si era attenuta al richiamato più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità circa la possibilità della c.d. compensazione atecnica in ordine a regolazione contabile tra contrapposte pretese di dare e di avere scaturenti da un medesimo rapporto giuridico, indipendentemente dal fatto che le diverse pretese siano o meno legate da un nesso di sinallagmaticità.

F.A. è rimasto intimato e comunque non risulta aver depositato in atti alcuna memoria difensiva in proprio favore.

Sono stati comunicati tempestivi e regolari avvisi per l'adunanza fissata in camera di consiglio al 19 ottobre 2017, in vista della quale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa, laddove tra l'altro ha richiamato la sentenza n. 39542 in data 22 marzo / 23 settembre 2016, con la quale la VI sezione penale di questa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, tra i quali pure quello di F.A., avverso la pronuncia della Corte di Appello di Milano in data 17-12-2014, che aveva confermato (per quanto qui direttamente interessa) la condanna pronunciata dal locale Tribunale nei riguardi dello stesso F. (funzionario e dirigente A., responsabile del procedimento in relazione ai contratti di appalto indicati nelle imputazioni), alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per i reati di cui agli artt. 81, 319-321 cod. pen. - ascrittogli al capo 1), a meno che per quello sub 1 M) - e artt. 81, 110, 356 cod. pen. - ascrittogli al capo 2), a meno che per quello di cui al punto 2 M); interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni due, mesi sei e giorni quindici e dichiarato incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per analogo periodo, nonché di tutti gli imputati, tra cui perciò anche l'attuale intimato, al risarcimento dei danni, da liquidare in separata sede, in favore delle parti civili costituite A. Milano e Regione Lombardia, previa assegnazione di una provvisionale, immediatamente esecutiva, per A. Milano di euro 3.000.000,00 di cui euro 2.950.000,00 a carico del F. ed altro, ed euro 50.000,00 a carico di costoro e del terzo imputato, in solido; nonché di euro 200.000,00 in favore della Regione Lombardia, siccome pure ivi precisato in ordine alle singole spettanze pro quota ed in solido.

 

Considerato

 

che il ricorso appare fondato, oltre che ammissibile in rito, sulla scorta delle seguenti argomentazioni.

In primo luogo, per effetto della anzidetta pronuncia di condanna in sede penale, ormai definitiva per effetto della succitata pronuncia n. 39542/16, nelle more sopravvenuta, deve considerarsi comunque cessata ipso jure la sospensione di cui al III e ultimo comma dell’art. 75 c.p.p..

Se l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge), sospensione che, come di seguito meglio precisato, non è chiaro nemmeno se sia stata ritenuta operante nella specie dalla Corte territoriale.

Al riguardo, va innanzitutto, comunque, rilevato (cfr. Cass. I civ. n. 26041 del 23/12/2010) che nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è, al pari di quello interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata; tale elemento non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando, quindi, della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. Tale garanzia di stabilità, collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 cod. proc. civ., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che potevano essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato, i quali, comprovando la sopravvenuta formazione di una "regula iuris" cui il giudice ha il dovere di conformarsi, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso (in senso conforme Cass. sez. un. civ. n. 13916 del 16/06/2006. Cfr. pure Cass. lav. n. 24740 del 4/12/2015, secondo cui nel giudizio di cassazione, in caso di giudicato esterno conseguente ad una sentenza della stessa Corte, la cognizione del giudice di legittimità può avvenire anche mediante quell'attività di ricerca -relazioni, massime ufficiali e consultazione del CED - che costituisce corredo del collegio giudicante nell'adempimento della funzione nomofilattica di cui all'art. 65 dell'ordinamento giudiziario e del dovere di prevenire contrasti tra giudicati, in coerenza con il divieto del "ne bis in idem". Conforme Cass. I civ. n. 18634 del 27/07/2017. In senso analogo anche Cass. sez. un. civ. n. 26482 del 17/12/2007: nel caso in cui il giudicato esterno si sia formato a seguito di una sentenza della Corte di cassazione, i poteri cognitivi del giudice di legittimità possono pervenire alla cognizione della precedente pronuncia anche mediante quell'attività d’istituto che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante, in tal senso deponendo non solo il principio generale che impone di prevenire il contrasto tra giudicati ed il divieto del "ne bis in idem", ma anche il rilievo secondo cui la conoscenza dei propri precedenti costituisce un dovere istituzionale della Corte, nell'adempimento della funzione nomofilattica di cui all'art. 65 dell'ordinamento giudiziario. Inoltre, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. Conformi su punto anche Cass. III civ. n. 24434 del 19/11/2009, nonché I civ. n. 15339 del 25/07/2016).

Dunque, la succitata sentenza di Cass. penale n. 39542/ 22 marzo - 23 settembre 2016, è indubbiamente utilizzabile, nonché rilevante nel caso di specie per ritenere allo stato in questa sede quanto meno l'ammissibilità, ex art. 372 c.p.c., del ricorso di A., notificato in data 11 dicembre 2012, con riferimento alla sospensione ex cit. art. 75 co. III, qualora la stessa sia stata ritenuta effettivamente operante dalla Corte di merito. D'altro canto, non appare applicabile il secondo comma dello stesso art. 372, circa la notifica ivi prevista, non solo per il fatto che il F. è rimasto intimato, con ciò evidentemente disinteressandosi di tutti i possibili sviluppi del ricorso ex art. 360 c.p.c. nei suoi confronti proposto (tant'è che alla parte intimata non è dovuto neanche l'avviso per l'udienza pubblica ovvero per l'adunanza in camera di consiglio), ma anche perché la conoscenza dell'anzidetta sentenza n. 39542/16 deve presumersi necessariamente già legalmente nota allo stesso F., siccome ivi pronunciata nei suoi confronti quale ricorrente (con altri due imputati). Del resto, essendo stato qui applicato il rito camerale, quindi senza possibilità delle parti di comparire, rileva il fatto che l'intimato non risulta comunque aver depositato neanche alcuna memoria (cfr. sul punto Cass. lav., ordinanza n. 4906 del 27/02/2017), di guisa che il contraddittorio deve considerarsi ad ogni modo ritualmente instaurato nei confronti del F., il quale, non costituendosi in questo giudizio mediante controricorso, né con il deposito di procura speciale a favore di apposito difensore abilitato, con tale contegno processuale ha assunto ogni conseguente rischio, pure in relazione ad eventuale produzione ulteriore ex art. 372 c.p.c. (cfr. altresì Cass. lav. n. 24946 del 24/11/2014, secondo cui in caso di sospensione del processo a seguito di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 420 bis cod. proc. civ., il termine per la riassunzione del giudizio, a norma dell'art. 297 cod. proc. civ., decorre dalla data di pubblicazione della decisione della Corte di cassazione anche rispetto alla parte contumace, senza che possa dubitarsi della legittimità costituzionale degli articoli 292, terzo comma, e 133, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono l'obbligo della comunicazione del deposito della sentenza anche al contumace, stante la funzione di garanzia di conoscibilità legale assolta dalla pubblicazione della sentenza e l'incompatibilità di un meccanismo di riassunzione rimesso alla mera volontà delle parti con il principio di ragionevole durata ex art. 111 Cost.. In motivazione si chiariva come la pubblicazione della decisione, quale momento iniziale individuato dalla Corte di merito per il decorso del termine per la riassunzione del giudizio, integri un idoneo sistema di pubblicità legale per la conoscenza delle sorti del processo, per cui alcuna lesione può esservi all'esercizio del diritto di difesa. Di conseguenza, non erano condivisibili le doglianze di incostituzionalità per violazione del diritto di difesa e di quello alla giusta durata del processo, nonché quelle per asserita disparità di trattamento rispetto alla parte costituita nel processo, così come non si reputava fondata la lamentata violazione dell'art. 6 del trattato CEDU circa il diritto al giusto processo. Invero, tali censure, mosse con riferimento alla mancata previsione, da parte delle norme di cui all'art. 292 c.p.c., comma 3 e art. 133 c.p.c., comma 2 della comunicazione del deposito della sentenza, a cura della cancelleria, anche alla parte rimasta contumace, non tenevano conto della funzione di garanzia di conoscibilità legale assolta dalla pubblicazione della sentenza ...).

Per altro verso, a rigore, una volta richiamato l'art. 75 c.p.p., la Corte di Appello - dato atto della pendenza, all'epoca, del procedimento penale in cui vi era stata la costituzione di parte civile di A. contro il F., con conseguente sospensione del successivo processo civile - si sarebbe anche dovuta coerentemente astenere dall'emettere qualsivoglia pronuncia di merito, attesa l'anzidetta necessaria sospensione, pure ai fini della decisione nell'ambito del giudizio civile, appunto perché sospeso, quanto meno in relazione alla pretesa risarcitoria azionata in sede civile dalla A. (in effetti la motivazione della pronuncia di appello - depositata il 10.08.2012 ed il cui dispositivo del tre aprile 2012 è formulato unicamente in termini di riforma della gravata pronuncia nonché di rigetto dell'opposizione avverso il d.l. n. 8062/10, peraltro senza alcuna espressa declaratoria d'inammissibilità - non consente neanche di comprendere appieno la ratio decidendi sul punto, visto che dopo il richiamo all'art. 75 c.p.p., precisava che <<sarebbe rimasta sospesa la sola domanda di accertamento del diritto al risarcimento del danno da atto illecito; non lo sarebbe stata ovviamente quella avente ad oggetto il t.f.r. del F.>>. Sicché l'Azienda appellata aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo un controcredito che ben sapeva non avrebbe potuto chiedere di accertare in questa sede; <<né lo era già stato in sede penale ... Il problema però>> era dato dal fatto che uno era certo, liquido ed esigibile; mentre il controcredito dell'A. non possedeva nessuno di questi tre requisiti...).

Tanto premesso, per il resto appaiono giustificate le doglianze di parte ricorrente, circa l'omessa operazione di compensazione (atecnica o impropria) tra la pretesa creditoria azionata dal F., relativamente al diritto al t.f.r., e quella risarcitoria, vantata dall'Azienda, però entrambe attinenti al medesimo rapporto di lavoro intercorso tra le parti, di guisa che non appare corretta l'impugnata decisione, che ha finito per rigettare nel merito l'eccezione di parte opponente.

Ed invero, questa Corte ha ripetutamente affermato che si è in presenza di compensazione c.d. impropria se la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto (qual è indubbiamente il rapporto di lavoro), in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione propria, che, per operare, postula l'autonomia dei rapporti e richiede l'eccezione di parte (v. Cass. III civ. n. 12302 del 15/06/2016, nonché Cass. lav. n. 21646 del 26/10/2016).

Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal collegio (cfr. in part. Cass. lav. n. 14688 del 29/08/2012), in tema di estinzione delle obbligazioni, è configurabile la cosiddetta compensazione atecnica allorché i crediti abbiano origine da un unico rapporto - la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento -, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta l'accertamento del dare e avere, senza che sia necessaria la proposizione di un'apposita domanda riconvenzionale o di un'apposita eccezione di compensazione, che postulano, invece, l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono (conformi Cass. lav. n. 28855 del 05/12/2008, Cass. III civ. n. 16800 del 13/08/2015, id. n. 10750 del 25/05/2016, secondo la quale pure, la disciplina della compensazione ex art. 1241 c.c. è applicabile nelle ipotesi in cui le reciproche ragioni di credito, pur avendo il loro comune presupposto nel medesimo rapporto, siano fondate su titoli aventi diversa natura, l'una contrattuale e l'altra extracontrattuale.

Cass. III civ. n. 16561 del 25/11/2002: l'istituto della compensazione presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cosiddetta compensazione impropria allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale. Conformi Cass. nn. 12905 del 1995, n. 648 del 1999).

Nei sensi anzidetti, pertanto, il ricorso va accolto, con conseguenti cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di merito (in diversa composizione), ex artt. 384 e 385 c.p.c., per i necessari accertamenti in punto di fatto, alla stregua dei principi di diritto sopra enunciati, nonché per il regolamento, all'esito, delle spese processuali, ivi comprese quelle relative a questo giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione.