Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 aprile 2018, n. 10039

Imposte indirette - IVA - Accertamento - Condono - Procedimento - Contenzioso tributario

 

Fatti di causa

 

Con sentenza del 7.12.2010 la Commissione Tributaria Regionale della Puglia rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della società A. s.n.c. e dei soci C. P. e V. P. B. avverso la sentenza n. 93/8/2010 della Commissione Tributaria Provinciale della Puglia, che aveva accolto il ricorso proposto dai contribuenti avverso avvisi di accertamento IVA, annualità 2000 e 2002, sul presupposto che "la mancata esibizione della documentazione e delle fatture, durante l’ispezione del 6/7/2007, dalla cui circostanza l'Ufficio aveva tratto il convincimento dell'inesistenza delle operazioni, era ... compensata dal fatto che la stessa documentazione era già in possesso dell'Ufficio Bari 2".

Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, affidato ad unico motivo, denunciando, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 2697 c.c., 54 DPR. n. 633/72, 19, 21 e 26 DPR n. 633/1972 laddove la CTR avrebbe omesso di rilevare che i contribuenti non avevano fornito alcun elemento probatorio idoneo a confutare le tesi dell'Ufficio, alla base degli impugnati avvisi di accertamento.

I contribuenti indicati in epigrafe si sono costituiti con controricorso, deducendo l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso, proponendo altresì ricorso incidentale sulla base di due motivi.

Con un primo motivo hanno denunciato, ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c. "nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9 della legge n. 289/02" avendo la CTR erroneamente ritenuto che "l'adesione al condono "tombale" non costituisse causa ostativa all'esperimento, da parte dell'A.F., della propria potestà accertativa".

Con un secondo motivo hanno denunciato, ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c., "nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c." avendo la CTR violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato laddove aveva omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione relativo alla violazione dell'art. 57 DPR 633/72, per avere l'Ufficio notificato l'avviso di accertamento - annualità 2000 oltre il termine decadenziale ivi previsto.

 

Ragioni della decisione

 

1.1. In via pregiudiziale, il ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva dell’amministrazione ricorrente; qualora, infatti, come nel caso di specie, al giudizio di appello abbia partecipato solo l'Agenzia delle entrate, succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle finanze nel giudizio di primo grado, ossia in epoca successiva al 10 gennaio 2001, data nella quale le Agenzie sono divenute operative in forza del d.lgs. n. 300 del 1999, e il contribuente abbia accettato il contraddittorio nei confronti del solo nuovo soggetto processuale, deve ritenersi verificata, ancorché per implicito, l'estromissione del Ministero delle finanze dal giudizio.

1.2. Ne consegue che l'unico soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale è l'Agenzia delle entrate, sicché il ricorso proposto dal Ministero deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva (cfr. Cass. n. 6591/2008, 24245/2004).

2.1. Con riguardo al ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate va anzitutto osservato che, secondo quanto più volte affermato e ribadito da questa Corte, quando nel ricorso per cassazione è - come nel caso - denunziata violazione e falsa applicazione della legge e non vengono indicate anche le argomentazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le medesime o con l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (cfr. Cass., 9245/2007, 18/04/2006, n. 8932; Cass., 20/01/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 28/01/2005, n. 16132; Cass., 25/02/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass. 12 maggio 1998 n. 4777); non è infatti sufficiente un’affermazione - come nella specie - apodittica e non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 18/04/2006, n. 8932; Cass., 15/02/2003, n. 2312; Cass., 21/08/1997, n. 7851).

2.2. Nella specie, come si ricava dal contesto- « del motivo, pur denunziando violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente, lungi dall'indicare erronea interpretazione di norme da parte della Corte di merito e dal fornire la prospettazione di diversa lettura ritenuta viceversa "corretta" delle medesime (cfr. Cass., 8/05/2006, n. 10500), si limita sostanzialmente a dolersi dello sfavorevole esito della lite contrario alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme dal proprio.

2.2. In particolare, l'Ufficio si è limitato a censurare la sentenza della CTR in quanto la società contribuente non avrebbe "fornito alcun elemento idoneo a giustificare la veridicità dell'operazione" (lavori di ristrutturazione effettuati sul capannoni di sua proprietà), e fronte della quale era stati fatti valere crediti d'imposta IVA per gli anni 2000 e 2002, e l'Ufficio avrebbe invece "fornito elementi sufficienti a dimostrare il carattere fittizio delle operazioni economiche poste in essere" dalla controricorrente.

2.3. Il denunziato vizio di falsa applicazione di legge non si è tradotto, quindi, nell'indicazione dei punti della sentenza impugnata, che si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse, fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla dottrina prevalente, rendendo il motivo di ricorso inammissibile, esulando la formulata denunzia dalla previsione di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3 (cfr. Cass., 25/02/2004, n. 3803).

2.4. Va, peraltro, per completezza, al riguardo precisato che, anche prescindendo dall'indicazione formale e ritenendo con il motivo in esame sostanzialmente dedotto un vizio di motivazione, il motivo in esame del pari non si sottrae alla censura di inammissibilità.

2.5. Se, infatti, da una parte si lamenta che la controricorrente non avrebbe addotto idonei elementi probatori a sostegno del diritto alla detrazione IVA per le operazioni dianzi indicate, poiché il furto della documentazione contabile, asseritamente subito dalla società, non poteva costituire valida giustificazione per la mancata produzione della stessa, dall'altra l'Agenzia non ha affatto contestato, in ricorso, quanto affermato dalla CTR, secondo cui tale circostanza era "abbondantemente compensata dal fatto che la documentazione stessa era già in possesso ... dell'Agenzia delle Entrate, come dimostra(to dal)... p.v.c. del 06/05/2003, redatto da funzionari verificatori, che ...(dava)... atto della esibizione della documentazione, che allega(va) al verbale e dichiara(va) parte integrante dello stesso".

2.6. Vieppiù occorre evidenziare, quanto agli altri elementi di prova addotti dall'Agenzia nel ricorso a sostegno della propria tesi (allegati documentali al p.v.c.), che la ricorrente si è limitata soltanto ad indicarli, senza riprodurli, neppure individuando in quale sede processuale fossero stati prodotti, con conseguente violazione dell'onere, imposto al ricorrente dall'art 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

3.1 Per effetto delle conclusioni raggiunte con riguardo al ricorso principale, devono ritenersi assorbite le doglianze prospettate con i motivi del ricorso incidentale, illustrati in premessa.

4. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso dell'Agenzia delle Entrale va integralmente respinto, assorbito il ricorso incidentale, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero delle Finanze, rigetta il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate e dichiara assorbito il ricorso incidentale proposto dalia società A. di B. V. & C. s.n.c., da V. P. B. e da C. P.; condanna l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero delle Finanze, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 6.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% ed accessori di legge.