Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 08 settembre 2017, n. 40

Compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni operante presso la Struttura commissariale centrale e presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 7, lettera a), e comma 7-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

Art. 1

Prestazioni di lavoro straordinario del personale non dirigenziale

 

1. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016, in servizio presso la Struttura commissariale centrale e presso gli uffici speciali per la ricostruzione, è riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nella misura massima di 40 ore mensili, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018.

 

Art. 2

Modalità di prestazione di lavoro straordinario

 

1. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale in servizio presso la Struttura commissariale centrale è autorizzato dal Dirigente responsabile del relativo settore, sulla base delle effettive esigenze organizzative e di servizio. La liquidazione dei relativi compensi è effettuata sulla base delle prestazioni effettivamente svolte, quali attestate dai rispettivi dirigenti, a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione è autorizzato dal direttore di ciascun ufficio sulla base delle effettive esigenze organizzative e di servizio. La liquidazione dei relativi compensi è effettuata sulla base delle prestazioni effettivamente svolte, quali attestate dai direttori dei predetti uffici, a valere sulle contabilità speciali intestate ai rispettivi Vice Commissari, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016. A tal fine, sulla base delle stime di spesa degli uffici speciali per la ricostruzione, vengono trasferite, con apposito provvedimento commissariale, alle predette contabilità, le necessarie risorse finanziarie.

 

Art. 3

Disposizione finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, stimati complessivamente in euro 750.000 per ciascuno degli esercizi 2017 e 2018, si provvede con le risorse assegnate al fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

 

Art. 4

Entrata in vigore ed efficacia

 

1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale e nel sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

 

Allegato

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL'ORDINANZA RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI STRAORDINARIE DA PARTE DEGLI UFFICI SPECIALI PER LA RICOSTRUZIONE (USR) E DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE CENTRALE CON SEDE A RIETI

 

L' ordinanza in oggetto è volto a dare attuazione all'art. 50, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Il comma 7 del citato art. 50 prevede la possibilità di autorizzare il personale del Commissario assegnato alla struttura commissariale centrale e agli Uffici speciali per la ricostruzione (le 100 unità di cui all'art. 50 del decreto-legge n. 189), a prestare lavoro straordinario fino a 40 ore mensili, oltre a quelle autorizzate dai rispettivi ordinamenti, per gli esercizi 2017 e 2018, nel rispetto di due limiti:

a) quello della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

b) quello delle risorse disponibili.

Tale disposizione, ai sensi del comma 7-bis, si applica anche al restante personale pubblico assegnato agli uffici speciali per la ricostruzione.

Va rammentato che la gestione commissariale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge sopracitato, termina il 31 dicembre 2018.

Tale gestione straordinaria demanda agli uffici speciali per la ricostruzione, appositamente costituiti, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato, in ciascuna delle regioni colpite dal terremoto, tutta l'attività amministrativa e tecnica connessa alla ricostruzione privata e pubblica.

In particolare, l'art. 3 citato, commi 3, 4 e 5, prevede che i predetti uffici: «(3) curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata. Provvedono altresì alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché alla realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui all'art. 42, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti locali; (4)... operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi... i comuni, in forma singola o associata, possono procedere anche allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, dandone comunicazione all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo; (5) Presso ciascun ufficio speciale per la ricostruzione è costituito uno Sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i comuni coinvolti.».

A tali uffici è, quindi, rimessa l'attuazione degli interventi disciplinati dalle varie ordinanze del Commissario straordinario; pertanto, su di essi grava un carico di lavoro di rilevante complessità e impegnativo anche sotto il profilo quantitativo, tenuto conto che trattasi di uffici di nuova costituzione e che l'istruttoria e la conclusione dei procedimenti amministrativi di concessione dei contributi, ai fini della realizzazione degli interventi di ricostruzione, devono essere realizzati in modo da assicurare la massima tempestività, e di dare risposte concrete in condizioni ambientali di evidente emergenza.

La dotazione di personale di ogni ufficio speciale per la ricostruzione è determinata dalla regione ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed è costituita da personale in comando proveniente da pubbliche amministrazioni, parte del quale rientrante nel contingente di cento unità appositamente selezionato dalla Struttura commissariale ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto legge.

Va precisato che sono in corso di svolgimento le procedure finalizzate ad assicurare la copertura dell'intera dotazione prevista dalle regioni con riguardo agli uffici speciali per la ricostruzione operanti nel rispettivo ambito territoriale.

Presso ogni ufficio speciale per la ricostruzione opera inoltre personale delle società Invitalia s.p.a. e Fintecna s.p.a., nei limiti previsti dai commi 2 e 3 del sopra citato art. 50. Queste unità di personale non sono beneficiarie delle misure previste dall'ordinanza in oggetto.

Per quanto riguarda la struttura commissariale centrale, ad essa sono demandate, fra l'altro, sotto il profilo amministrativo, le attività connesse alla gestione della contabilità speciale; i provvedimenti di trasferimento dei fondi alle contabilità speciali dei vice commissari per lo svolgimento delle attività previste dalle varie ordinanze e nel rispetto delle modalità da esse stabilite; l'attività di controllo relativa alla ricostruzione privata, nonché l'attività di diretta attuazione degli interventi sul patrimonio scolastico. Tale attività è svolta dai due settori operativi in cui si articola la struttura commissariale centrale ovvero:

a) il settore affari generali e interventi di ricostruzione;

b) il settore personale, risorse e contabilità.

Presso la sede operativa della struttura commissariale centrale, ubicata nel Comune di Rieti, sono attualmente in servizio ventuno unità di personale appartenente a pubbliche amministrazioni, un dirigente ed alcune unità del personale di Invitalia s.p.a. e di Fintecna s.p.a., reclutate secondo le modalità previste dal comma 3, lettera b) e c) dell'art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016.

In relazione a quanto precede, la previsione di prestazioni di lavoro straordinario, che comunque devono essere autorizzate dai rispettivi capi degli uffici in relazione alle specifiche esigenze di servizio, si fonda sulla rilevante e complessa mole di attività amministrativa che fa carico agli uffici speciali per la ricostruzione, sull'entità del personale in servizio e sulla necessità di assicurare una tempestiva conclusione di tutti i procedimenti amministrativi e dei connessi sopralluoghi tecnici al fine di accelerare l'attività di ricostruzione.

Va ancora precisato che la stima di spesa prevista in ordinanza, nella medesima misura per il 2017 e il 2018, corrisponde alla ragionevole previsione che il flusso delle domande di contributo e delle conseguenti attività istruttorie e tecniche demandate agli uffici speciali per la ricostruzione dovrebbe raggiungere il massimo livello nella seconda metà dell'esercizio 2017 e nel primo semestre 2018, in coerenza con la scansione temporale degli interventi prevista in gran parte delle ordinanze adottate.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 28 settembre 2017, n. 227, Suppl. Ord. n. 47.