Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 settembre 2017, n. 22719

Tardività del ricorso giudiziario - Termine breve di 60 giorni ex art. 325 c.p.c. - Sospensione dei termini feriali - Materia di omissioni contributive - Inapplicabilità della sospensione

 

Fatti di causa

 

Con sentenza del 19.4 - 6.6.2011, la Corte d'appello di Messina ha accolto l'impugnazione proposta da M. S. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - che gli aveva respinto l'opposizione all'iscrizione ipotecaria basata su cartella esattoriale della società di riscossione di tributi Serit Sicilia s.p.a. - e per l'effetto ha dichiarato l'illegittimità di tale iscrizione.

La Corte ha spiegato che non era stata fornita la prova della notifica al M. dei ruoli relativi alle pretese contributive portate dalla cartella esattoriale in forza della quale era stata iscritta l'ipoteca, né quella della notifica della cartella, così come non era stato dimostrato il collegamento tra il ruolo concernente le contestate omissioni e la notifica eseguita il 22.3.2004. Inoltre, parte dei crediti avrebbe dovuto essere fatta valere nell'ambito della procedura concorsuale che aveva portato alla dichiarazione di fallimento del M.. In particolare, con riferimento alle somme pretese per gli anni 1993-94-95 la mancanza di prova della notifica del ruolo e della cartella aveva comportato, in mancanza di altro atto interruttivo, la prescrizione dei crediti, mentre in ordine alle pretese del 2002 la parte appellata non aveva fornito argomentazione alcuna atta a chiarire l'origine dell'omissione posta a base del preteso recupero contributivo.

Per la cassazione della sentenza ricorre la società Serit Sicilia s.p.a. con quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

Resiste con controricorso M. S.. Per l'Inps c'è delega in atti.

Ragioni della decisione Va preliminarmente dato atto della circostanza che il collegio ha autorizzato la redazione della presente sentenza in forma semplificata.

L'eccezione preliminare del controricorrente sulla tardività del presente ricorso è fondata, posto che non risulta essere stato rispettato il termine breve di 60 giorni di cui all'art. 325 cod. proc. civ.

Invero, la sentenza fu notificata alla parte il 18.7.2011 e quest'ultima ha proposto il ricorso in cassazione il 28.10.2011. Né può valere il richiamo operato dalla ricorrente alla sospensione dei termini feriali, posto che in materia di omissioni contributive il giudizio è soggetto al rito di cui agli artt. 442 e segg. c.p.c., con conseguente inapplicabilità della sospensione feriale.

Si è, infatti, statuito (Cass. sez. lav. n. 18145 del 23.10.2012) che "in materia di omissioni contributive, il giudizio conseguente all'opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 è soggetto al rito di cui agli artt. 442 ss. cod. proc. civ. Ne consegue che non trova applicazione la sospensione feriale dei termini previsti dalla legge n. 742 del 1999." (in senso conf. v. anche Cass. sez. lav. n. 20375 del 24.7.2008)

Pertanto, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate in favore del M. nella misura liquidata come da dispositivo.

Non va adottata, invece, alcuna statuizione in ordine alle spese tra la ricorrente Serit Sicilia s.p.a. e l'Inps, non avendo la prima formulato conclusioni nei confronti del secondo che si è limitato a depositare solo delega ai propri difensori.

 

P.Q.M.

 

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di € 1700,00, di cui € 1500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Nulla spese tra Serit Sicilia s.p.a e Inps.