Prassi - PREVINDAI - Comunicato 15 maggio 2017

Documento sul regime fiscale

 

Nella riunione del 27 aprile 2017 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Documento sul regime fiscale che recepisce le recenti modifiche intervenute alla normativa. In particolare:

a) dal 1° gennaio 2017 è stata prevista la detassazione integrale dei rendimenti di investimenti, nel limite del 5% del patrimonio, riguardanti imprese residenti nel territorio italiano o europee con stabile organizzazione nel territorio medesimo, a condizione che tali investimenti siano mantenuti in portafoglio per almeno cinque anni;

b) sono stati emanati nuovi provvedimenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del centro Italia del 2016 e del 2017: i sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni previsti dalla normativa, non devono operare nel 2017 le ritenute alla fonte.

 

Documento sul regime fiscale

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 aprile 2017

 

Sommario

1 - Regime fiscale dei contributi

2 - Regime fiscale della fase d’accumulo

3 - Regime fiscale dei trasferimenti e degli switch

4 - Regime fiscale delle prestazioni

4.1 - FISCALITA’ DEI MONTANTI MATURATI DAL 1° GENNAIO 2007

4.1.1 - Prestazioni pensionistiche - sia in forma di rendita, sia di capitale

4.1.2 - Prestazioni anticipate: riscatti e anticipazioni

4.2 - FISCALITA’ DEI MONTANTI MATURATI DAL 1° GENNAIO 2001 AL 31 DICEMBRE 2006

4.2.1 - Prestazioni pensionistiche in forma di rendita

4.2.2 - Prestazioni pensionistiche in forma di capitale

4.2.3 - Prestazioni anticipate

4.3 - FISCALITA’ SUI MONTANTI MATURATI SINO AL 31 DICEMBRE 2000

4.3.1 - Prestazioni pensionistiche in forma di rendita

4.3.2 - Prestazioni in unica soluzione (pensionistiche, riscatti e anticipazioni)

 

1 - Regime fiscale dei contributi

 

I contributi versati ai fondi pensione, quale Previndai, sono deducibili dal reddito complessivo dell’iscritto per un importo annuo non superiore a 5.164,57 euro.

Ai fini del computo di tale importo concorrono:

- i contributi versati dall’iscritto e dal datore di lavoro, dovuti su base contrattuale ovvero in forma aggiuntiva;

- i contributi versati dall’iscritto volontariamente;

- le somme versate dall’iscritto a titolo di reintegro di anticipazioni precedentemente percepite. Per la parte dell’importo reintegrato eccedente i 5.164,57 euro - e comunque relativa alla posizione maturata dal 2007 - è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta nei limiti della ritenuta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione e proporzionale all'importo reintegrato.

Sono esclusi dal computo di tale importo i premi di risultato destinati a previdenza complementare di cui alla Legge 232/2016, art. 1, comma 160, dettagliati all’ultimo capoverso.

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbiano versato contributi in misura inferiore all’importo massimo deducibile nel quinquennio (5.164,57 * 5 = 25.822,85), è consentito, nei venti anni successivi al quinto, dedurre dal reddito complessivo contributi in misura superiore ai 5.164,57 euro. Tale maggiore importo è pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione e, comunque, per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui. Pertanto, l’importo massimo annuale complessivamente deducibile è di 7.746,86 euro ricorrendo le condizioni per l’incremento.

Non è deducibile dal reddito complessivo il TFR annualmente destinato alla forma pensionistica complementare, in quanto all’atto del versamento al Fondo non è soggetto a tassazione.

Entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento alla forma pensionistica complementare ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'iscritto comunica al Fondo, tramite il modello 059 o dichiarazione di contenuto equivalente, l’importo dei contributi versati che non è stato dedotto o che non sarà dedotto in sede di dichiarazione dei redditi. Tale importo verrà escluso dall’imponibile all’atto dell’erogazione della prestazione finale.

Dal 1° gennaio 2017 - per effetto della Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), art. 1, comma 160 - qualora l’iscritto, per sua scelta, destini a previdenza complementare, in tutto o in parte, l’importo dei premi di risultato - corrisposti dall’azienda per effetto degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali - tale somma non concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anche se eccedente i limiti di deducibilità di cui all’art. 8 del D.Lgs. 252/2005. Altresì non concorrerà alla formazione dell’imponibile delle prestazioni al momento della loro erogazione.

Il suddetto beneficio è riconosciuto - nei limiti di euro 3.000,00, elevato a 4.000,00 nei casi in cui le imprese coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro - a coloro che nell’anno precedente la percezione del premio, siano stati titolari di un reddito da lavoro dipendente privato di importo non superiore a 80.000,00 euro.

 

2 - Regime fiscale della fase d’accumulo

 

Sui rendimenti della gestione, i fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% (L. 190 del 23/12/2014) che si applica annualmente sul risultato maturato in ciascun periodo d'imposta, al netto dei costi di gestione. Fino al 2013 l'aliquota di imposizione del risultato di gestione è stata pari all'11%.

Ai fini della determinazione della base imponibile, i redditi derivanti da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. white list concorrono nella misura del 62,50%, ossia in relazione al rapporto tra l’aliquota propria dei titoli di stato del 12,50% e quella nuova del 20%. In altri termini, i rendimenti derivanti dai citati titoli pubblici sono imposti per il 12,50%.

Dal 1° gennaio 2017 sono esenti dall’imposta sostitutiva del 20% i redditi, fino al 5% dell’attivo patrimoniale relativo all’esercizio precedente, relativi ad investimenti in:

a. azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato italiano, o in Paesi membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, purché con stabile organizzazione nel territorio medesimo;

b. quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato italiano o in Paesi membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla lettera a.

Per poter usufruire dell’esenzione fiscale gli strumenti finanziari oggetto di tali investimenti devono essere detenuti per almeno cinque anni.

Qualora in un periodo d’imposta si verifichi un risultato negativo, quest’ultimo può essere computato in diminuzione del risultato positivo della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza oppure utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato positivo di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d’imposta in cui è maturato il risultato negativo.

 

3 - Regime fiscale dei trasferimenti e degli switch

 

Le operazioni di trasferimento delle posizioni individuali - a favore di forme pensionistiche complementari regolate dal D.Lgs. 252/2005 - o di switch (cambio di comparto) sono esenti da onere fiscale, fermo restando l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui rendimenti maturati nell’anno.

ATTENZIONE: per i soli "vecchi iscritti" (coloro che si sono iscritti alla previdenza complementare entro il 27 aprile 1993), in caso di trasferimento o di switch di posizione maturata in gestione di tipo assicurativo verso gestione di tipo finanziario, sui rendimenti maturati entro il 31 dicembre 2000 si applica la ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 12,50%. Tale imposta è di competenza delle Compagnie di Assicurazione.

 

4 - Regime fiscale delle prestazioni

 

Premessa: il regime fiscale della previdenza complementare, in particolare quello delle prestazioni, ha subito, negli anni, molteplici modifiche. Viene illustrata per prima la fiscalità vigente dal 1° gennaio 2007, di particolare interesse di coloro che si affacciano oggi alla previdenza complementare. A seguire vengono comunque illustrate le regole fiscali pro tempore vigenti riguardanti i montanti accumulati prima di tale data, distintamente per il periodo 2001-2006 e per quello ante 2001. La fiscalità può, per alcuni aspetti, essere diversa tra coloro che si sono iscritti alla previdenza complementare dal 28 aprile 1993 (di seguito "nuovi iscritti") e coloro che vi hanno acceduto precedentemente (di seguito "vecchi iscritti"); in questi casi viene data evidenza delle differenze.

ATTENZIONE: il diritto alle prestazioni pensionistiche si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Le prestazioni possono essere liquidate a favore dei "nuovi iscritti" in forma di capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita (nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro).

Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale (NOTA 1), la posizione può essere erogata interamente in capitale.

I "vecchi iscritti" continuano a poter beneficiare dell’intera posizione in capitale, con importanti differenze nel regime fiscale illustrate dettagliatamente nel box alla fine del presente documento "L’INTERO CAPITALE PER I VECCHI ISCRITTI", a cui si rimanda.

 

NUOVI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E DEL 2017

 

I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 della L. 229/2016, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 30 novembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato. (NOTA 2)

 

4.1 - FISCALITA’ DEI MONTANTI MATURATI DAL 1° GENNAIO 2007

 

Le prestazioni erogate costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e sono imponibili solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo; è quindi esente la parte di prestazione che deriva dai contributi non dedotti, dai rendimenti già tassati e dal credito d’imposta del 9% relativo all’ammontare corrispondente al risultato netto maturato investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine. Non concorrono inoltre a formare l’imponibile i premi di risultato destinati a previdenza complementare di cui alla Legge 232/2016, art. 1, comma 160.

(Vedi regime fiscale della fase di accumulo)

 

4.1.1 - Prestazioni pensionistiche - sia in forma di rendita, sia di capitale

Alla parte imponibile - quella, come detto, derivante dai contributi annualmente dedotti - si applica una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15%, che si riduce di una quota pari allo 0,30% per ogni anno intero di partecipazione successivo al quindicesimo (se la data di iscrizione è anteriore al 1°.1.2007, gli anni di iscrizione precedenti al 2007 sono computati fino ad un massimo di 15), con una riduzione massima di 6 punti percentuali. L’aliquota applicata scende pertanto al 9% dopo trentacinque anni di partecipazione. Nella determinazione dell’anzianità necessaria per usufruire della riduzione si tiene conto di tutti gli anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare che non siano stati riscattati.

 

ATTENZIONE: vedere eccezioni nel successivo box "L’INTERO CAPITALE PER I VECCHI ISCRITTI".

Solo per la rendita, si evidenzia che sull’incremento annuale derivante dalla rivalutazione, le Compagnie di Assicurazione applicano l’imposta sostitutiva:

- del 12,50% sugli incrementi maturati sino a tutto il 2011;

- di una misura ricompresa tra il 12,50% ed il 20% in funzione della composizione dei titoli della gestione patrimoniale di riferimento delle Compagnie stesse sugli incrementi maturati dal 2012 al 30.6.2014 (D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011);

- di una misura ricompresa tra il 12,50% ed il 26% in funzione della composizione dei titoli della gestione patrimoniale di riferimento delle Compagnie stesse sugli incrementi maturati dal 1°.7.2014 (D.L. 66/2014 convertito in L. 89/2014).

 

4.1.2 - Prestazioni anticipate: riscatti e anticipazioni

Alla parte imponibile - quella, come detto, derivante dai contributi annualmente dedotti - si applica una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15% (che si riduce come descritto per le prestazioni pensionistiche) nei casi di:

1. anticipazioni richieste dall’iscritto per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli;

2. riscatto parziale in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi;

3. riscatto parziale in caso di esodo incentivato in base all’art. 4 della L. 92/2012;

4. riscatto totale nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o nel caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;

5. riscatto della posizione effettuato dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati a causa del decesso dell’iscritto.

In tutte le altre fattispecie di riscatto o anticipazione si applica una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 23%, ivi compreso il riscatto da parte dei pensionati con meno di 5 anni di partecipazione al Fondo.

 

INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL CENTRO ITALIA NEL 2016

 

Ai sensi dell’art. 48 comma 13-bis della Legge 15 dicembre 2016 n. 229, sulle somme erogate a titolo di anticipazione per acquisto/ristrutturazione prima casa (fino al 75%) e ulteriori esigenze (fino al 30%), agli iscritti residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 della Legge citata, si applica in via transitoria la fiscalità prevista per le anticipazioni per spese sanitarie: ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15% riducibile come sopra illustrato. Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24 agosto 2016.

 

4.2 - FISCALITA’ DEI MONTANTI MATURATI DAL 1° GENNAIO 2001 AL 31 DICEMBRE 2006

 

Anche in questo caso, le prestazioni erogate costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, imponibili solo per la parte che non è già stata assoggettata a tassazione durante la fase di accumulo; è quindi esente la parte di prestazione che deriva dai contributi non dedotti e dai rendimenti già tassati.

 

4.2.1 - Prestazioni pensionistiche in forma di rendita

La parte imponibile, come sopra individuata, è soggetta a tassazione progressiva IRPEF. La tassazione applicata dal Fondo sarà oggetto, salvo casi particolari, di conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi, laddove il dirigente abbia percepito altri redditi, diversi da quelli pensionistici. Qualora i redditi imponibili dell’iscritto derivino solo da pensioni, il conguaglio viene infatti operato di norma dai sostituti d’imposta tramite le informazioni fornite loro dal "Casellario dei pensionati" istituito presso l’INPS.

Inoltre, sull’incremento annuale derivante dalla rivalutazione le Compagnie di Assicurazione applicano l’imposta sostitutiva:

- del 12,50% sugli incrementi maturati sino a tutto il 2011;

- di una misura ricompresa tra il 12,50% ed il 20% in funzione della composizione dei titoli della gestione patrimoniale di riferimento delle Compagnie stesse sugli incrementi maturati dal 2012 al 30.6.2014 (D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011);

- di una misura ricompresa tra il 12,50% ed il 26% in funzione della composizione dei titoli della gestione patrimoniale di riferimento delle Compagnie stesse sugli incrementi maturati dal 1°.7.2014 (D.L. 66/2014 convertito in L. 89/2014).

Su tali prestazioni spetta un bonus fiscale sotto forma di credito di imposta di 960 euro annui, corrispondenti a 80 euro mensili, ricorrendone i requisiti.

 

4.2.2 - Prestazioni pensionistiche in forma di capitale

La parte imponibile, come definita al paragrafo 4.2, è soggetta a tassazione separata IRPEF. Si applica un’aliquota autocalcolata dal Fondo la cui determinazione è differenziata tra vecchi e nuovi iscritti. Per i primi si considera la parte imponibile e l’anzianità ricadenti nel periodo 1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2006 (o alla cessazione se precedente). Per i nuovi iscritti, in aggiunta a quanto sopra, si considera anche la parte imponibile definita al successivo paragrafo 4.3.2 e l’anzianità dall’adesione al 31 dicembre 2000.

 

4.2.3 - Prestazioni anticipate

 

4.2.3.1 - Riscatti

La parte imponibile, come sopra individuata, è soggetta a tassazione progressiva IRPEF salvo il caso di riscatto per:

- riscatto parziale in caso di esodo incentivato in base all’art. 4 della L. 92/2012;

- cause non dipendenti dalla volontà delle parti (es. fallimento della società);

- invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;

- decesso dell’iscritto prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

In tali fattispecie, la fiscalità coincide con quella sopra indicata per le prestazioni pensionistiche in capitale.

Su tali prestazioni spetta un bonus fiscale sotto forma di credito di imposta di 960 euro annui, corrispondenti a 80 euro mensili, ricorrendone i requisiti.

 

4.2.3.2 - Anticipazioni

Per i "nuovi iscritti", la parte imponibile è quella definita al paragrafo 4.2 mentre per i "vecchi iscritti" si aggiungono, di norma, i rendimenti. Le somme sono soggette a tassazione separata IRPEF con applicazione dell’aliquota autocalcolata dal Fondo come definita al paragrafo 4.2.2. La fiscalità delle anticipazioni è oggetto di conguaglio in sede di prestazione definitiva.

ATTENZIONE: vedere eccezioni nel successivo box "L’INTERO CAPITALE PER I VECCHI ISCRITTI".

 

4.3 - FISCALITA’ SUI MONTANTI MATURATI SINO AL 31 DICEMBRE 2000

Anche in questo caso, le prestazioni erogate costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. L’imponibile è diverso in base al tipo di prestazione e tra "vecchi" e "nuovi" iscritti.

 

4.3.1 - Prestazioni pensionistiche in forma di rendita

L’ammontare annuo della rendita è imponibile, a tassazione progressiva IRPEF, all’87,50%. La tassazione applicata dal Fondo sarà oggetto di conguaglio, salvo casi particolari, in sede di dichiarazione dei redditi, laddove il dirigente abbia percepito altri redditi, diversi da quelli pensionistici. Qualora i redditi imponibili dell’iscritto derivino solo da pensioni, il conguaglio viene infatti operato di norma dai sostituti d’imposta tramite le informazioni fornite loro dal "Casellario dei pensionati" istituito presso l’INPS.

Inoltre, sull’incremento annuale derivante dalla rivalutazione le Compagnie di Assicurazione applicano l’imposta sostitutiva:

- del 12,50% sugli incrementi maturati sino a tutto il 2011;

- di una misura ricompresa tra il 12,50% ed il 20% in funzione della composizione dei titoli della gestione patrimoniale di riferimento delle Compagnie stesse sugli incrementi maturati dal 2012 al 30.6.2014 (D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011);

- di una misura ricompresa tra il 12,50% ed il 26% in funzione della composizione dei titoli della gestione patrimoniale di riferimento delle Compagnie stesse sugli incrementi maturati dal 1°.7.2014 (D.L. 66/2014 convertito in L. 89/2014).

Su tali prestazioni spetta un bonus fiscale sotto forma di credito di imposta di 960 euro annui, corrispondenti a 80 euro mensili, ricorrendone i requisiti.

 

4.3.2 - Prestazioni in unica soluzione (pensionistiche, riscatti e anticipazioni)

- "Nuovi iscritti":

È imponibile l’intero capitale erogato al netto dei contributi a carico del dirigente che non eccedano il 4% della retribuzione annua e della riduzione riconosciuta sulle quote di TFR versate al Fondo; viene assoggettato a tassazione separata con la stessa aliquota autocalcolata dal Fondo per i montanti maturati dal 2001 al 2006.

- "Vecchi iscritti"

Distintamente per ciascun rapporto di lavoro che ha dato luogo a contribuzione al Fondo, sull’importo dei contributi versati, al netto della quota a carico del lavoratore che non ecceda il 4% della retribuzione annua, grava l’aliquota utilizzata dal datore di lavoro sul TFR. Sui rendimenti maturati entro il 31 dicembre 2000, in comparti assicurativi ovvero derivanti da investimenti sui mercati finanziari, si applica la ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 12,50%; i suddetti rendimenti sono esenti da imposta in caso di prestazioni erogate per invalidità e decesso dell’iscritto prima della maturazione del diritto alla prestazione.

 

L’INTERO CAPITALE PER I VECCHI ISCRITTI

 

Come detto, le prestazioni pensionistiche dei fondi pensione possono essere erogate in capitale al massimo per il 50%; il restante 50% è necessariamente erogabile in rendita. I vecchi iscritti mantengono, comunque, la facoltà di percepire l’intera prestazione in capitale.

Su quanto maturato dal 1°.1.2007 si applica, però, la meno favorevole fiscalità (che prevede in particolari fattispecie la tassazione IRPEF su rendimenti già assoggettati ad imposta sostitutiva) in vigore fino al 31.12.2006 (art. 23 del D. Lgs. 252/2005). A seguito di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate con circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007, i "vecchi iscritti" possono usufruire del più favorevole regime fiscale introdotto dal 1°.1.2007 (art. 11 del D. Lgs. 252/2005), facendone espressa richiesta al fondo pensione.

L’esercizio di tale opzione comporta l’obbligo di percepire la prestazione, maturata dal 1°.1.2007, per il 50% in forma di rendita qualora il 70% del maturato dal 1°.1.2007, convertito in rendita, sia maggiore del 50% dell’assegno sociale.

Il Fondo provvede a verificare se sussiste tale obbligo e, in caso positivo, prima di procedere alla liquidazione, ne informa l’iscritto per consentirgli di valutare ulteriori opzioni. La scelta, da parte dei "vecchi iscritti", per la fiscalità più favorevole comporta anche l’esenzione dalla tassazione dei rendimenti già assoggettati ad imposta sostitutiva.