Legislazione - AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 10 maggio 2017, n. 90677

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, del provvedimento del 12 novembre 2007 e del provvedimento del 20 giugno 2012

Dispone:

1. Registro degli indirizzi elettronici

1.1. L’Agenzia delle Entrate gestisce la sezione dell’anagrafe tributaria denominata "Registro Elettronico degli Indirizzi", nel seguito definito "REI" o "Registro", articolato in sezioni distinte in funzione dell’obbligo previsto a carico delle categorie di soggetti elencate al successivo punto 2.

1.2. Il REI contiene l’elenco di tutte le caselle di posta elettronica certificata, censite ai sensi del presente provvedimento, nonché le altre informazioni elencate al successivo punto 1.3.

1.3. Alla casella di posta elettronica certificata sono associate le seguenti informazioni:

a) codice fiscale del soggetto obbligato e della struttura accentrata, come definita negli articoli 32, D.P.R. 600/1973 e 51, D.P.R. n. 633/1972, se presente;

b) denominazione del soggetto obbligato e della struttura accentrata se presente;

c) tipo operatore del soggetto obbligato desunto dalla tabella allegata al presente provvedimento;

d) sede legale del soggetto obbligato;

e) codice fiscale e dati anagrafici del responsabile del soggetto obbligato indicato nella precedente lettera a);

f) dati di contatto del responsabile o della struttura di appartenenza del responsabile di cui alla precedente lettera e);

g) data di eventuale variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata.

 

2. Soggetti destinatari dell’obbligo di comunicazione al Registro Elettronico degli Indirizzi

2.1 Sono destinatari dell’obbligo di comunicazione al REI i seguenti soggetti per le rispettive sezioni di appartenenza:

a) gli operatori finanziari già tenuti agli adempimenti in materia di indagini finanziarie previsti dal provvedimento prot. n. 188870 del 22 dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni sono tenuti ad iscriversi nella sezione REI denominata "REI Indagini";

b) i destinatari delle richieste di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) e lettera b) del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come sostituito dall’articolo 9, comma 1, lettera b), della legge 6 agosto 2013, n. 97, attuato con Provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza prot. n. 105953 dell’8 agosto 2014 sono tenuti ad iscriversi nella sezione REI denominata "REI Monitoraggio";

c) le "Istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione" individuate dall’articolo 1, comma 1, numero 7.1., del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2015 e dall’articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2015 in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, fatte salve le eccezioni previste dai medesimi decreti, sono tenute ad iscriversi nella sezione REI denominata "REI FATCA/CRS".

2.2 Le sezioni del Registro elencate al precedente punto 2.1, con l’indicazione dettagliata delle tipologie di soggetti obbligati che possono iscriversi in ciascuna sezione, sono schematizzate nella tabella allegato n. 3 al presente provvedimento.

 

3. Particolari disposizioni relative al popolamento iniziale delle diverse sezioni del Registro Elettronico degli Indirizzi

3.1. Per gli operatori finanziari di cui alla lettera a) del punto 2.1 che hanno trasmesso le informazioni della casella di posta elettronica certificata in base alle specifiche tecniche precedenti, in assenza di nuova comunicazione, si intende confermata, per la sezione "REI Indagini", la casella di posta elettronica certificata già comunicata.

3.2. Per gli operatori finanziari di cui alla lettera b) del punto 2.1 che non hanno inviato la comunicazione prevista al punto 6.3 del Provvedimento prot. 105953 dell’8 agosto 2014 entro il termine ivi previsto, si intende confermata, per la sezione "REI Monitoraggio", la casella di posta elettronica certificata già comunicata per la sezione "REI Indagini".

3.3. I soggetti di cui al precedente punto 3.2 che abbiano già effettuato, precedentemente all’emanazione del presente provvedimento, la comunicazione della casella PEC nella sezione "REI Monitoraggio", classificandosi con il tipo operatore 16 (codice residuale per "Altri Intermediari"), saranno riclassificati d’ufficio nella categoria specifica di appartenenza.

3.4. Gli indirizzi di casella di posta elettronica certificata iscritti secondo quanto indicato nei precedenti punti da 3.1 a 3.3 sono in ogni caso suscettibili di modifica secondo le modalità previste al punto 5.

 

4. Specifiche tecniche per la comunicazione al Registro Elettronico degli Indirizzi

4.1. A partire dal 1° giugno 2017 la comunicazione al REI è effettuata esclusivamente attraverso il tracciato record allegato n. 1 al presente provvedimento.

4.2. Alla medesima data di cui al punto precedente, il tracciato allegato n. 5 al provvedimento del 12 novembre 2007 è dismesso.

4.3. Le modalità di trasmissione della comunicazione al Registro dell’indirizzo di posta elettronica certificata sono descritte nell’allegato n. 2 al presente provvedimento.

 

5. Termini per la comunicazione delle informazioni al Registro Elettronico degli Indirizzi

5.1. I soggetti di nuova costituzione o per i quali sopravvengano i requisiti soggettivi e oggettivi che determinano l’obbligo di iscrizione al REI, comunicano le informazioni al Registro di cui al punto 1 entro 30 giorni dall’evento.

5.2. Ogni modifica intervenuta in una delle informazioni previste dal precedente punto 5.1 va effettuata entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo. La comunicazione di aggiornamento o variazione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data della stessa.

5.3. La comunicazione al REI di un indirizzo di posta elettronica certificata non idonea perché non valida o non attiva, equivale al mancato invio dell’indirizzo.

5.4. I soggetti che cessano l’attività o per i quali viene meno l’obbligo della tenuta della casella di posta elettronica certificata richiedono, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento presupposto, la cancellazione dal REI indicando lo specifico motivo di cessazione. In caso di cessazione per confluenza in altro soggetto obbligato il termine è di 60 giorni. La richiesta di cancellazione al REI per cui il competente Ufficio dell’Agenzia accerta l’assenza dei presupposti non è accolta e permangono gli obblighi in capo al soggetto.

5.5. La cancellazione di cui al punto precedente ha effetto dopo 30 giorni dalla data indicata nella ricevuta rilasciata dal servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate.

Fino alla decorrenza di tale termine i soggetti iscritti non possono procedere alla dismissione della casella di posta elettronica certificata e sono tenuti a dare riscontro alle richieste pervenute dagli organi procedenti.

5.6. Le richieste e le comunicazioni inviate ai soggetti di cui al punto 2 dagli enti ed organismi della pubblica amministrazione, ai sensi delle disposizioni di legge in relazione alle quali è obbligatoria la comunicazione dell’indirizzo di PEC per le rispettive sezioni del REI, si intendono comunque regolarmente trasmesse, sulla base delle informazioni presenti nel Registro al momento dell’invio, nel caso in cui la modifica delle predette informazioni non sia comunicata nel termine di cui ai punti 5.2 e 5.4.

 

6. Trattamento dei dati

6.1. I dati e le notizie raccolti, trasmessi nell’osservanza del principio di riservatezza e nel rispetto del diritto di protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell’anagrafe tributaria.

6.2. I dati archiviati sono utilizzati secondo quanto previsto dalle disposizioni che regolano gli obblighi di comunicazione delle categorie di soggetti elencate al precedente punto 2.

 

7. Sicurezza dei dati

7.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati di cui al punto 3, è garantita dal sistema dell’invio telematico dell’anagrafe tributaria, mediante l’adozione delle misure riguardanti il controllo degli accessi al sistema, la crittografia e la cifratura degli archivi.

7.2. La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell’anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi e di conservazione di copie di sicurezza per il tempo necessario all’espletamento del controllo fiscale.

 

8. Allegati

8.1. Gli allegati fanno parte integrante del presente provvedimento. L’allegato 1 è il tracciato record da utilizzare per la comunicazione dell’indirizzo di PEC al Registro, l’allegato 2 riporta le specifiche tecniche relative alle modalità di trasmissione, l’allegato n. 3 è la tabella che riporta le distinte sezioni del REI e le tipologie di soggetti correlate.

 

9. Riferimenti al Provvedimento del 22 dicembre 2005

9.1. I punti 6.4, 6.5, 6.6 e 7 del Provvedimento 188870 del 22 dicembre 2005 sono soppressi. Ogni riferimento ai predetti punti e al tracciato record di cui all’allegato 5 del Provvedimento 188870 del 22 dicembre 2005 è da intendersi riportato alle disposizioni previste dal presente provvedimento e suoi allegati.

 

10. Correzioni alle specifiche tecniche

10.1. Eventuali correzioni meramente tecniche delle specifiche allegate al presente provvedimento saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

10.2. Per le finalità di cui al punto precedente, le implementazioni delle specifiche tecniche potranno riguardare l’adeguamento ovvero l’integrazione delle sezioni del Registro in conseguenza a nuovi obblighi di comunicazione al REI.

 

Motivazioni

Con le disposizioni contenute nel presente provvedimento viene stabilito che il REI, costituito con Provvedimento 188870 del 22 dicembre 2005 per accogliere gli indirizzi PEC dei soggetti obbligati alle risposte alle Indagini finanziarie, è articolato in sezioni distinte, destinate ad accogliere gli indirizzi PEC dei soggetti obbligati alla comunicazione.

Il presente provvedimento, pertanto, costituisce nuovo ed unico riferimento normativo nella definizione delle regole di trasmissione degli indirizzi PEC al REI. Nello specifico interviene su quanto disposto dai seguenti provvedimenti:

1. il Provvedimento 188870 del 22 dicembre 2005 è superato nei punti 6.4, 6.5, 6.6, 7.1 e 7.2 per la definizione di regole comuni a tutte le sezioni del REI di nuova costituzione;

2. il Provvedimento 12 novembre 2007 è superato nel punto 5 e nel tracciato record allegato n. 5;

3. il Provvedimento 50136 del 20 giugno 2012 è superato nel punto 1.1 in conseguenza alla pubblicazione di nuova tabella degli operatori operata con il presente provvedimento.

Al punto 1 del presente provvedimento sono indicate le informazioni associate alla casella di posta elettronica certificata che devono essere comunicate. Tra queste troviamo il codice fiscale e la denominazione della struttura accentrata, ove presente, come definita negli articoli 32, D.P.R. 600/1973 e 51, D.P.R. n. 633/1972, che gestisce in maniera accentrata il servizio di ricezione delle richieste di indagine finanziaria e di trasmissione delle risposte per tutti gli operatori del gruppo rappresentati.

Al punto 2 vengono definiti, quali destinatari dell’obbligo di comunicazione al REI, per le rispettive sezioni di appartenenza:

- Gli operatori finanziari già tenuti agli adempimenti in materia di indagini finanziarie previsti dal provvedimento del 22 dicembre 2005;

- I destinatari delle richieste in materia di monitoraggio fiscale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) e lettera b) del decreto-legge n. 167/1990 attuato con Provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza dell’8 agosto 2014;

- Le Istituzioni finanziarie italiane tenute ad effettuare la comunicazione ai fini dello scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale individuate dall’articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2015 e dall’articolo 1, comma 1, numero 7.1., del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2015.

Al punto 3, con riguardo al popolamento iniziale delle sezioni del Registro, in continuità con quanto sinora disposto, viene stabilito che:

- in materia di indagini finanziarie: per gli operatori finanziari destinatari delle richieste che hanno trasmesso le informazioni della casella di posta elettronica certificata in base alle specifiche tecniche precedenti, in assenza di nuova comunicazione si intende confermata, per la sezione "REI Indagini", la casella di posta elettronica certificata già comunicata;

- in materia di monitoraggio fiscale:

 - per gli operatori finanziari destinatari delle richieste che non hanno inviato la comunicazione prevista al punto 6.3 dal Provvedimento dell’8 agosto 2014 entro il termine ivi previsto, si intende confermata, per la sezione "REI Monitoraggio", la casella di posta elettronica certificata già comunicata e valida per la sezione denominata "REI Indagini";

 - tutti i soggetti che abbiano effettuato, precedentemente all’emanazione del presente provvedimento, la comunicazione della casella PEC ai fini del monitoraggio fiscale classificandosi con il tipo operatore 16, vengono riclassificati d’ufficio, nella sezione "REI Monitoraggio", nella categoria specifica di appartenenza.

Si fa presente che, per i soggetti diversi dagli operatori finanziari, si continua ad applicare quanto previsto nella Risoluzione 88/E del 14 ottobre 2014, e pertanto, "in un’ottica di semplificazione degli adempimenti prodromici alla comunicazione delle informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti ad esse collegate e sull’identità dei relativi titolari" l’indirizzo PEC è acquisito direttamente dal pubblico elenco denominato INI-PEC

Al punto 4 viene disposto che a partire dal 1° giugno 2017 la comunicazione al REI è effettuata esclusivamente attraverso il tracciato record e le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. Contestualmente, non potrà più essere utilizzato il tracciato record allegato n. 5 al provvedimento del 12 novembre 2007.

Al punto 5 viene stabilito il termine di 30 giorni entro cui i soggetti, di nuova costituzione o per i quali sopravvengano i requisiti soggettivi e oggettivi che determinano l’obbligo di iscrizione al REI, comunicano le informazioni al Registro.

Parimenti va comunicata entro il termine di 30 giorni ogni modifica intervenuta in una delle informazioni registrate. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini di iscrizione o di modifica dei dati iscritti, le richieste e comunicazioni inviate all’indirizzo PEC dell’operatore si intendono comunque regolarmente trasmesse, sulla base delle informazioni presenti.

Viene disposto altresì che la comunicazione al REI di una casella di posta elettronica certificata non valida o non attiva, costituisce violazione dell’obbligo di comunicazione.

Per i soggetti che cessano l’attività o per i quali viene meno l’obbligo della tenuta della casella di posta elettronica certificata è fissato il termine di 30 giorni per la cancellazione dalla sezione del REI per cui vigeva l’obbligo di iscrizione, con indicazione del motivo di cessazione. Per le necessarie operazioni di chiusura della posizione precedente e manutenzione delle utenze attive sui canali telematici, in caso di cessazione per confluenza in altro soggetto obbligato il termine è aumentato a 60 giorni.

Peraltro, per quanto disposto nello stesso punto 5, la richiesta di cancellazione al REI non esplica automatica efficacia. La richiesta di cancellazione per cui il competente Ufficio dell’Agenzia accerta l’assenza dei presupposti non è accolta e permangono gli obblighi in capo al soggetto. La cancellazione, una volta acquisita, ha effetto dopo 30 giorni dalla data indicata nella ricevuta rilasciata dal servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate. Fino alla decorrenza di tale termine, i soggetti iscritti non possono procedere alla dismissione della casella di posta elettronica certificata e sono tenuti a dare riscontro alle richieste pervenute dagli organi procedenti.

Al punto 6 si prevede che il contenuto informativo delle sezioni del REI sia utilizzato, secondo quanto previsto dalle norme che prevedono il relativo obbligo di comunicazione.

Al punto 8 sono riassunti gli allegati parte integrante del presente provvedimento.

Al punto 9 si dà continuità alla regolamentazione concernente il REI.

Al punto 10 sono previste le modalità di pubblicazione di eventuali correzioni o implementazioni al tracciato record ed alle specifiche tecniche in ragione della necessità di miglioramento delle regole di compilazione e trasmissione dei dati.

 

Riferimenti normativi

 

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

 

b) Disciplina normativa di riferimento:

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 51, secondo comma, numero 7);

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (art. 7, sesto e undicesimo comma);

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, prot. n. 2005/188870, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 21 dicembre 2005;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003;

Deliberazione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione n. 42 del 13 dicembre 2001, integralmente sostituita dalla deliberazione del Centro Nazionale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione del 19 febbraio 2004, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2004;

Legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004;

Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005;

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005;

Decreto ministeriale 2 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998;

Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998;

Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 Aprile 2006, pubblicato nella G. U. n. 7 del 10 gennaio 2006, come modificato dal provvedimento del 24 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2006;

Legge 18 giugno 2015, n. 95, recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri di ratifica dell’accordo FATCA";

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2015 di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95, di ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA, con allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2015 di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2007 - Supplemento Ordinario;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2011;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2010, prot. n. 2010/174173;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 febbraio 2015, prot. n. 2015/18269.

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Allegato 1

TRACCIATO NUOVO REI

(Testo dell’allegato)

Allegato 2

MODALITÀ DI COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI AL REGISTRO ELETTRONICO DEGLI INDIRIZZI

 

1. GENERALITA’

Il presente documento descrive le modalità di compilazione e di trasmissione delle comunicazioni al Registro Elettronico degli Indirizzi.

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati da trasmettere sono riportati nell’Allegato1 e nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Per l’invio della comunicazione all’Anagrafe tributaria è obbligatoria l’esecuzione preventiva del controllo finalizzato alla verifica formale dei dati. A tal fine è necessario installare il software "Controllo comunicazioni REI" utilizzando DesktopTelematico e procedere al controllo con l’applicazione Entratel o Fisconline dello stesso DesktopTelematico.

 

2. CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DELLA COMUNICAZIONE

 

2.1. STRUTTURA DELLA COMUNICAZIONE

Ciascuna comunicazione si compone di un file in formato ASCII standard, contenente solo i caratteri ASCII da quello corrispondente al codice esadecimale 20 (decimale 32) a quello corrispondente al codice esadecimale 60 (decimale 96), oltre ai caratteri esadecimali 0D (Carriage return) e 0A (Line Feed) "non stampabili". Sostanzialmente, sono ammessi solo caratteri alfabetici maiuscoli e la maggior parte dei caratteri di punteggiatura e caratteri speciali. Ogni record è lungo 1798 caratteri stampabili, seguiti dai 2 caratteri di Carriage Return e Line Feed, fino a raggiungere la lunghezza di 1800 caratteri.

I record contenuti nella comunicazione sono costituiti unicamente da campi posizionali, la cui collocazione all’interno del record è fissa. Il contenuto informativo, l’obbligatorietà di compilazione, gli eventuali valori ammessi, la posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nel tracciato record dell’Allegato 1.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico "tipo record" che ne individua il contenuto e che determina l’ordinamento all’interno della fornitura stessa. I record previsti per la fornitura sono:

- Record di tipo "0": È il record di testa della fornitura. È il primo record del file e contiene i dati necessari ad individuare la fornitura, il soggetto obbligato o, in caso di struttura accentrata, la struttura accentrata. Inoltre è indicato il tipo di comunicazione che si sta inviando, se si tratta di una prima comunicazione o sostituzione di dati già inviati per un soggetto obbligato, oppure di cancellazione da uno o più REI. Se il file è trasmesso da un intermediario telematico, deve essere riempita anche l'apposita sezione.

- Record di tipo 1: contiene le informazioni relative

- al soggetto responsabile dell'adempimento per conto del soggetto obbligato o della struttura accentrata;

- all’indirizzo di PEC;

- agli adempimenti per i quali si sta comunicando quella PEC.

Pertanto, la comunicazione dovrà contenere tanti record 1 quanti sono gli indirizzi di PEC differenti (eventuali) che si vogliono comunicare per adempimenti diversi per il/i soggetto/i obbligato/i presente/i sul/sui record 2 della comunicazione.

E’ possibile anche indicare un unico indirizzo PEC per più adempimenti.

- Record di tipo 2: contiene le informazioni relative al soggetto obbligato per il quale si sta inviando la comunicazione della PEC per l’iscrizione al/ai REI. In caso di comunicazione di cancellazione, sono presenti anche i motivi di cancellazione e altri dati relativi alla cancellazione.

E’ possibile inserire nella comunicazione più record di tipo 2, nel caso in cui il responsabile dell’adempimento sia una struttura accentrata.

Tutti i soggetti obbligati indicati nei record 2 saranno registrati/cancellati ai/dai REI degli adempimenti indicati nei record 1 precedenti.

- Record di tipo "9": È il record di coda della fornitura. È l’ultimo record del file e contiene il numero dei record di tipo 1 e di tipo 2 inserti nella comunicazione.

Il record di tipo 9 deve essere l’ultimo della comunicazione.

 

2.2. LA SEQUENZA DEI RECORD

La sequenza dei record all’interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:

- presenza obbligatoria di un solo record di tipo "0", posizionato come primo record della fornitura;

- presenza obbligatoria di almeno un record di tipo 1; un record di tipo 1 può seguire esclusivamente un record di tipo 0 o un altro record di tipo 1;

- presenza obbligatoria di almeno un record di tipo 2; un record di tipo 2 può seguire esclusivamente un record di tipo 1 o un altro record di tipo 2;

- presenza obbligatoria di un solo record di tipo "9", posizionato come ultimo record della fornitura.

 

2.3. LA STRUTTURA DEI DATI

Il tracciato record presente nell’allegato 1 descrive la struttura dei dati. Per ciascun campo è indicato:

- Il numero progressivo

- La posizione iniziale all’interno del record

- La posizione finale

- Lunghezza del campo

- Il contenuto informativo

- Il tipo di dato

- I valori ammessi per quel campo, laddove elencabili o descrivibili

- L’obbligatorietà o meno di compilazione del campo, anche in relazione alla compilazione di altri campi nello stesso record.

L’allineamento e la formattazione dei campi posizionali sono descritti nella tabella che segue.

 

Tipo Dato

Descrizione

Formattazione

Esempio di allineamento

AN Campo alfanumerico Spazio ‘STRINGA ‘
NU Campo numerico positivo Zero ‘ 12345’ o ‘00000012345’
CF Codice fiscale

(16 caratteri)

Codice fiscale numerico

(11 caratteri)

Spazio RSSGNN60R30H501U‘

‘12312312312 ‘

DT Data (formato GGMMAAAA) Spazio o tutti zeri ‘31122011’
PR Sigla automobilistica delle

province italiane ed il valore "EE" per gli esteri.

Spazio ‘RM’

 

N.B. I campi numerici o di tipo "Data" presenti all’interno di sezioni del tracciato appositamente descritte, devono essere impostati a spazi, contrariamente a quanto indicato nel tipo di dato, laddove tutta la sezione non deve essere compilata.

 

3. MODALITA’ DI COMPILAZIONE

 

3.1. MODALITA’ DI COMPILAZIONE

La comunicazione può essere di due tipologie:

- Primo invio/successiva variazione

da utilizzare per assolvere all’obbligo di comunicazione per la prima volta o per variare dati di una comunicazione già inviata precedentemente per il/i soggetto/i obbligati presenti nel file

- Cancellazione dal/dai Registri

per comunicare la cancellazione dai registri del/dei soggetti per uno dei seguenti motivi:

a) Cessazione senza confluenza in altro soggetto

b) Cessazione con confluenza in altro soggetto

c) Perdita dei requisiti soggettivi

Ogni comunicazione può contenere la registrazione ad uno o più registri.

Se si vuole indicare un’unica PEC per più di un REI, basterà indicare in un unico record di tipo 1 tutti gli adempimenti per i quali questa è valida.

Nel caso in cui una struttura accentrata si occupi della comunicazione per conto di altri soggetti, la comunicazione può contenere più record di tipo 2 (Soggetti obbligati). Per l’adempimento FATCA/CRS il soggetto obbligato non può tuttavia avvalersi di una struttura accentrata. Tutti i soggetti indicati nei record di tipo 2 saranno iscritti o cancellati (a seconda del tipo di comunicazione) da tutti i REI indicati nei record 1 precedenti, con le PEC indicate in ognuno dei record di tipo 1.

 

4. CONTROLLO FORMALE E PREDISPOSIZIONE DEI FILE PER L’INVIO

Il file compilato deve essere sottoposto al controllo formale utilizzando il software "Controllo comunicazioni REI" scaricabile dalla piattaforma Desktop Telematico e utilizzabile con l’applicazione Entratel o Fisconline del Desktop Telematico.

Tale programma effettuerà i controlli di corrispondenza alle specifiche tecniche dei dati presenti nel file.

In questa fase sarà controllata anche la correttezza formale dei codici fiscali presenti nella comunicazione. Il controllo di esistenza in Anagrafe tributaria è demandato alla fase successiva, di accoglienza della comunicazione e produzione della ricevuta.

Al termine del controllo sarà prodotto un file di diagnostico contenente l’esito della elaborazione e gli eventuali errori riscontrati. Per ciascun errore saranno forniti la descrizione e gli elementi utili alla sua individuazione all’interno del file.

In caso di esito positivo il file controllato può essere autenticato e inviato telematicamente o dal soggetto obbligato o struttura accentrata indicata al campo 4 del record di testa del tracciato record o dall’intermediario telematico (di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) indicato nel campo 14 del record di testa del tracciato record.

 

5. CONTROLLI IN ANAGRAFE TRIBUTARIA E RICEVUTA TELEMATICA

La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicata mediante una ricevuta contenente il codice di autenticazione per il servizio Entratel o il codice di riscontro per il servizio Fisconline.

Nella ricevuta sono indicati i seguenti dati:

a) la data e l’ora di ricezione del file;

b) l’identificativo del file attribuito dall’utente;

c) il protocollo attribuito al file;

d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.

Il file può essere scartato in via preliminare ovvero per errori riscontrati all’interno della comunicazione. In entrambi i casi le comunicazioni si considerano non presentate.

Lo scarto in via preliminare avviene per uno dei seguenti motivi, con la comunicazione degli esiti in via telematica all’utente che ha effettuato la trasmissione del file:

a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Fisconline, in base alle modalità descritte, rispettivamente, ai paragrafi 2 e 3 dell’allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998;

b) codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il servizio Fisconline duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;

c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo di cui al paragrafo 4;

d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario;

e) file che presenta errori tali da pregiudicare le informazioni contenute in esso.

Lo scarto per errori riscontrati all’interno della comunicazione viene comunicato mediante una ricevuta di scarto, nella quale sono indicati i seguenti dati:

a) la data e l’ora di ricezione del file;

b) l’identificativo del file attribuito dall’utente;

c) il protocollo attribuito al file;

d) il motivo dello scarto.

I motivi principali di scarto sono:

- versione del software di controllo client non aggiornata

- assenza in AT o non validità di almeno uno dei codici fiscali presenti nella comunicazione.

Ricevute con esito positivo potranno contenere comunque delle segnalazioni per l’utente.

Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili in via telematica entro cinque giorni successivi al momento in cui è completata la ricezione del file contenente le comunicazioni.

Allegato 3

TABELLA DEI CODICI SOGGETTO PER SEZIONE DEL REI

(Testo dell’allegato)

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Provvedimento pubblicato il 10 maggio 2017 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.