Legislazione - AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 10 maggio 2017, n. 90520

Modificazioni alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione "Redditi 2017-PF" e dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef, approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2017

 

Dispone:

1. Modificazioni alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione "Redditi 2017-PF" e dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef, approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2017

1.1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2017, pubblicato in pari data, concernente l’approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione "Redditi 2017-PF", sono apportate le seguenti modifiche:

- Specifiche tecniche Redditi 2017

a) a pagina 15, è inserito il paragrafo "3. Residenza", con i sotto paragrafi "3.1 Domicilio fiscale alle date del 01/01/2016 e del 01/01/2017", 3.1.1 "Caso di presenza del solo domicilio fiscale al 1/1/2016" e 3.1.2 "Caso di presenza del solo domicilio fiscale al 1/1/2017", di cui si riporta il testo completo:

3. RESIDENZA

3.1 DOMICILIO FISCALE ALLE DATE DEL 01/01/2016 E DEL 01/01/2017

Da quest’anno, se il Comune in cui si risiede è stato istituito per fusione avvenuta nel corso del 2016 e se tale Comune ha deliberato aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei Comuni estinti, occorre compilare la casella "Fusione comuni" indicando l’apposito codice identificativo del territorio riportato nella tabella denominata "Elenco comuni istituiti per fusione nel corso del 2016 e che hanno adottato aliquote dell’addizionale comunale differenziate" presente in Appendice delle istruzioni al modello 730/2017.

Si riporta di seguito la tabella di cui sopra.

 

TABELLA 11 - ELENCO COMUNI ISTITUITI PER FUSIONE NEL CORSO DEL 2016 E CHE HANNO ADOTTATO ALIQUOTE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE DIFFERENZIATE

 

DATA FUSIONE

NUOVI COMUNI NATI NEL 2016 DA FUSIONI DI COMUNI

PROVINCIA

COMUNI DI ORIGINE

CODICE IDENTIFICATIVO EX COMUNE (1)

23/02/2016 ALPAGO BL Ex Comune di PIEVE D’ALPAGO G638
Ex Comune di PUOS D’ALPAGO H092
Ex Comune di FARRA D’ALPAGO D506
01/01/2016 ALTO RENO TERME BO Ex Comune di GRANAGLIONE E135
Ex Comune di PORRETTA TERME A558
23/04/2016 BIENNO BS BIENNO A861
Ex Comune di PRESTINE H050
01/01/2016 CAMPIGLIA CERVO BI Ex Comune di CAMPIGLIA CERVO B508
Ex Comune di QUITTENGO H145
Ex Comune di SAN PAOLO CERVO I074
01/01/2016 MONTESCUDO-MONTE COLOMBO RN Ex Comune di MONTE COLOMBO F476
Ex Comune di MONTESCUDO F641
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(1) Il codice identificativo dell’ex comune va indicato nella casella "Fusione comuni" presente nel frontespizio del modello 730/2017.

Se nel corso del 2016 si è trasferita la residenza dai comuni costituiti il 1° gennaio 2016 in un altro dei comuni presenti nella tabella, nella casella "Fusione comuni" va indicato il codice identificativo relativo al comune indicato nel domicilio fiscale al 1° gennaio 2017. In tal caso nel rigo relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2016 va indicato il comune di origine.

 

3.1.1 CASO DI PRESENZA DEL SOLO DOMICILIO FISCALE AL 1/1/2016

Se risultano compilati i campi "Comune" e "Provincia" del rigo relativo al "Domicilio fiscale al 01/01/2016" ma non quelli del "Domicilio fiscale al 01/01/2017" e risulta altresì compilata la casella "Fusione Comuni", l’addizionale comunale per il 2016 va calcolata con riferimento alle aliquote ed eventuali agevolazioni previste per il territorio dell’ex comune ed identificato dal codice catastale indicato nella casella "Fusione Comuni". In particolare:

- Se il campo Codice Comune del domicilio fiscale al 1/1/2016 assume valore M369 (Alto Reno Terme), la compilazione del campo "Fusione Comuni" è obbligatoria e può assumere uno dei seguenti valori: E135 o A558

- Se il campo Codice Comune del domicilio fiscale al 1/1/2016 assume valore M373 (Campiglia Cervo), la compilazione del campo "Fusione Comuni" è obbligatoria e può assumere uno dei seguenti valori: B508, H145 o I074

- Se il campo Codice Comune del domicilio fiscale al 1/1/2016 assume valore M368 (Montescudo-Monte Colombo), la compilazione del campo "Fusione Comuni" è obbligatoria e può assumere uno dei seguenti valori: F476 o F641

- Se il campo Codice Comune relativo al comune indicato nel rigo relativo al domicilio fiscale al 1/1/2016 assume un valore diverso dai seguenti: M368, M369 e M373, il campo Fusione Comuni non deve risultare compilato.

3.1.2 CASO DI PRESENZA ANCHE DEL DOMICILIO FISCALE AL 1/1/2017

Se invece risultano compilati sia i campi "Comune" e "Provincia" del rigo relativo al "Domicilio fiscale al 01/01/2016" che quelli del "Domicilio fiscale al 01/01/2017" e risulta altresì compilata la casella "Fusione Comuni", il codice indicato nella casella "Fusione Comuni" va utilizzato ai fini del calcolo del saldo 2016 o dell’acconto 2017 dell’addizionale comunale a seconda se il comune che ha adottato aliquote dell’addizionale comunale differenziate è indicato nel rigo relativo al "Domicilio fiscale al 01/01/2016" o nel rigo relativo al "Domicilio fiscale al 01/01/2017". In particolare:

- Se il comune indicato nel rigo relativo al "Domicilio fiscale al 01/01/2016" è uno dei seguenti:

 - Alto Reno Terme - M369

 - Campiglia Cervo - M373

 - Montescudo-Monte Colombo - M368

l’addizionale comunale per il 2016 va calcolata con riferimento alle aliquote ed eventuali agevolazioni previste per il territorio dell’ex comune ed identificato dal codice catastale indicato nella casella "Fusione Comuni".

- Se il comune indicato nel rigo relativo al "Domicilio fiscale al 01/01/2017" è uno dei seguenti:

 - Alto Reno Terme - M369

 - Campiglia Cervo - M373

 - Montescudo-Monte Colombo - M368

 - Alpago - M375

 - Bienno - A861

l’addizionale comunale per il 2017 va calcolata con riferimento alle aliquote ed eventuali agevolazioni previste per il territorio dell’ex comune ed identificato dal codice catastale indicato nella casella "Fusione Comuni".

- Se entrambi i campi Codice Comune presenti nei righi relativi al domicilio fiscale al 1/1/2016 ed al domicilio fiscale al 1/1/2017 assumono un valore diverso dai seguenti: M368, M369, M373, M375 e A861 il campo Fusione Comuni non deve risultare compilato.

- Se il Comune indicato nel domicilio fiscale al 1/1/2017 assume valore A861 (Bienno), la compilazione del campo "Fusione Comuni" è obbligatoria e può assumere uno dei seguenti valori: A861 o H050;

- Se il Comune indicato nel domicilio fiscale al 1/1/2016 o nel domicilio fiscale al 1/1/2017 assume valore M368 (Montescudo-Monte Colombo), la compilazione del campo "Fusione Comuni" è obbligatoria e può assumere uno dei seguenti valori: F476 o F641

- Se il Comune indicato nel domicilio fiscale al 1/1/2016 o nel domicilio fiscale al 1/1/2017 assume valore M369 (Alto Reno Terme), la compilazione del campo "Fusione Comuni" è obbligatoria e può assumere uno dei seguenti valori: E135 o A558

- Se il Comune indicato nel domicilio fiscale al 1/1/2016 o nel domicilio fiscale al 1/1/2017 assume valore M373 (Campiglia Cervo), la compilazione del campo "Fusione Comuni" è obbligatoria e può assumere uno dei seguenti valori: B508, H145 o I074

- Se il Comune indicato nel domicilio fiscale al 1/1/2017 assume valore M375 (Alpago), la compilazione del campo "Fusione Comuni" è obbligatoria e può assumere uno dei seguenti valori: G638, H092 o D506.

- Nel caso in cui risultano compilati sia i campi relativi al "Domicilio fiscale al 01/01/2016" che quelli del "Domicilio fiscale al 01/01/2017", risulta altresì compilata la casella "Fusione Comuni" ed entrambi i comuni indicati nei suddetti righi sono presenti nella citata Tabella, nei campi 49, 50 e 51 del record B (Domicilio fiscale al 01/01/2016) vanno riportati rispettivamente Denominazione, Provincia e Codice catastale dell’ex comune di origine con riferimento al quale si determina l’addizionale comunale dovuta per il 2016. In questo caso l’addizionale comunale per il 2017 va calcolata invece, con riferimento alle aliquote ed eventuali agevolazioni previste per il territorio dell’ex comune ed identificato dal codice catastale indicato nella casella "Fusione Comuni".

Si fa presente che, nelle specifiche, sono proposti anche alcuni esempi di compilazione della casella "Fusione Comuni", a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.

b) a pagina 28, al paragrafo Casella Codice Canone (colonna 5), dopo le parole "Il campo è obbligatorio se", sono eliminate le parole "è compilato il campo "Canone di locazione ovvero se" e dopo il valore "14" sono eliminate le parole "ovvero se è barrata la casella di colonna 11 "cedolare secca";

c) a pagina 49, nel capitolo 7.2, le parole "incremento della produttività" sono sostituite da "premi di risultato" e risulta aggiornato il calcolo "Incremento Reddito";

d) a pagina 65, nel capitolo 10.7.2, "Rigo RP53", al paragrafo "Estremi registrazione del contratto", l’anno "2017" è sostituito con "2016";

e) a pagina 69, nel capitolo 13, quadro RN, dopo le parole "ovvero è stato compilato il rigo RS37", sono inserite le parole "ovvero è stato compilato il rigo RP80 colonna 9";

f) a pagina 86, sono eliminate le parole "non risulta compilato il rigo RE22 ed" e "non risulta compilato il rigo RG32 ed" contenute nei rispettivi punti elenco n. 4) e 7);

g) a pagina 87,

i. nel titolo "A) REDDITO DI RIFERIMENTO FINO AD EURO 7.500", l’importo "7.500" è sostituito da "7.750";

ii. dopo le parole "La detrazione di seguito denominata Detrazione-Assegno-Coniuge è pari ad euro", l’importo "1.725" è sostituito da "1.783";

iii. nel paragrafo "B) REDDITO DI RIFERIMENTO SUPERIORE AD EURO 7.500 E FINO AD EURO 15.000":

1. nel titolo l’importo "7.500" è sostituito da "7.750";

2. nel calcolo del "Quoziente" il numero al denominatore "7.500" è sostituito da "7.250";

3. la formula per il calcolo della "Detrazione-Assegno-Coniuge" è sostituita dalla seguente: "1.255 + (528 X Quoziente)";

h) a pagina 91, nel paragrafo 16.2 e a pagina 99, nel paragrafo 21, sono soppresse le diciture "e non è compilato il rigo RE22" ed "e non è compilato il rigo RG32", laddove ricorrono; inoltre, al paragrafo 16.2, punto 1), il riferimento alla colonna 3 del rigo RC5 è sostituito con il riferimento alla colonna 4 del rigo RC5;

i) a pagina 110, paragrafo 24.6, nel caso in cui RN4 sia maggiore di zero anche la colonna 30 del rigo RN47 non deve essere compilabile;

j) a pagina 111, al paragrafo 24.6, è eliminato il seguente calcolo "RN47 col. 30 = 0. Calcolare DeduzioneIncapiente_D = DeduzioneIncapiente_C - RN47 col. 31 RN47 col. 30 uguale al minore tra "DeduzioneIncapiente_D" e RP34 col. 6";

k) a pagina 132, nel paragrafo QUADRO RL - Attività sportive dilettantistiche, nel calcolo per le province di Trento e Bolzano al posto di A2 è riportato RL024002, è eliminata la frase "Il campo RL024002 deve essere uguale al valore di A2 come sopra determinato.", al posto di A2 è riportato RL024002, al posto di C1 è riportato RL021001, al posto di C3 è riportato RL022001;

l) a pagina 159, record di tipo B, "Fusione Comuni" è aggiunta la frase "Si rimanda alle indicazioni fornite nel paragrafo "DOMICILIO FISCALE ALLE DATE DEL 01/01/2016 E DEL 01/01/2017" delle presenti specifiche tecniche";

m) a pagina 177, al rigo DI001001, dalla colonna valori ammessi, sono eliminati i codici tributo, "1100", "1239", "1245", "1128", "1133", "3872", "3880";

n) a pagina 185, al rigo FC033001 nel controllo è sostituita la parola "o" con "e";

o) a pagina 207, nel rigo RC 10, colonna 4, nel controllo, nel terzo periodo, sono eliminate le parole "dei redditi";

p) a pagina 212, nei controlli generali del rigo RF31, è aggiunta la seguente frase: "Se somma di RF130010 di tutti i moduli > 0 allora uno dei campi "codice" deve assumere valore 46 e deve essere presente solo sul primo modulo";

q) a pagina 218, nei righi da RF098001 ad RF101001 è eliminata la dicitura "SI" dalla colonna "Mono Modulo";

r) a pagina 219, nei controlli generali del rigo RG10, è aggiunta la seguente frase: "Se somma di RG041010 di tutti i moduli > 0 allora uno dei campi "codice" deve assumere valore 16 e deve essere presente solo sul primo modulo.";

s) a pagina 222, è eliminato il termine RG021002 dalla formula contenuta nei controlli relativi al rigo RG024001;

t) a pagina 224, nella colonna 11 dei righi RH1, RH2, RH3, RH4, "rientro dall’estero" è inserito il codice "3";

u) a pagina 231, nel rigo RM14 nelle colonne 2 e 3 è inserito il controllo bloccante "Può essere presente solo se è impostata la casella 21 o la casella 22 o la casella 23 del record B.";

v) a pagina 234, nel rigo RM26 nelle colonne 2 e 3, è inserito il seguente controllo bloccante: "Può essere presente solo se è impostata la casella 21 o la casella 22 o la casella 23 del record B.";

w) a pagina 242, al rigo RP014003 "Importo canone di leasing" è inserito il seguente controllo: "Nel caso in cui siano presenti più moduli del campo RP014003, sommare gli importi di col. 3 in Totale_Canone_Minore_35_Anni se la Data di stipula del contratto di col. 1 è antecedente a Data_Riferimento_Contribuente, ovvero in

Totale_Canone_Non_Inferiore_35_Anni se invece la data è uguale o successiva a Data_Riferimento_Contribuente

Totale_Canone_Minore_35_Anni non può essere maggiore di 8.000

Calcolare:

Capienza_Canone_Non_Inferiore_35_Anni = 4.000 - Totale_Canone_Minore_35_Anni (ricondurre a zero se negativo)

Totale_Canone_Non_Inferiore_35_Anni non può essere maggiore di Capienza_Canone_Non_Inferiore_35_Anni.";

x) a pagina 239, campo RN034001 il riferimento a RS348 è sostituito con RS347;

y) a pagina 242, al rigo RP014004 "Prezzo di riscatto" è inserito il seguente controllo: "Nel caso in cui siano presenti più moduli del campo RP014004, sommare gli importi di col. 4 in Totale_Riscatto_Minore_35_Anni se la Data di stipula del contratto di col. 1 è antecedente a Data_Riferimento_Contribuente, ovvero in

Totale_Riscatto_Non_Inferiore_35_Anni se invece la data è uguale o successiva a Data_Riferimento_Contribuente.

Totale_Riscatto_Minore_35_Anni non può essere maggiore di 20.000

Calcolare:

Capienza_Riscatto_Non_Inferiore_35_Anni = 10.000 - Totale_Riscatto_Minore_35_Anni (ricondurre a zero se negativo)

Totale_Riscatto_Non_Inferiore_35_Anni non può essere maggiore di Capienza_Riscatto_Non_Inferiore_35_Anni";

z) a pagina 247, al rigo RP058001 - "Spese arredo immobili giovani coppie" è stata eliminata la frase "Se dai dati del frontespizio risulta che il contribuente ha un età inferiore a 35 anni, deve risultare barrata la casella" e dal rigo RP058001 al rigo RP059003 è inserito il "SI" alla colonna Mono Modulo;

aa) a pagina 251, nei controlli relativi al campo RQ099004, la "a" posta dopo l’asterisco è eliminata;

bb) a pagina 252: nel rigo RR001002, è stato eliminato il valore "3" dai valori ammessi; sono stati rinumerati i righi RR002000 e RR003000 "Tipologia iscritto" e il rigo RR002001 "Codice fiscale", mentre alla colonna 7 "Tipo di riduzione" dei righi 2 e 3 è aggiunto ai valori già presenti "A, B" il valore "e C"; nel rigo RR001002, è stato eliminato il valore "3" dai valori ammessi;

cc) a pagina 255, nel rigo RR14, colonna 9, è stato eliminato nella formula del controllo il riferimento ai seguenti campi "RL015001 - RL015002";

dd) a pagina 262, al campo RS334001 sono sottratti nella somma algebrica i campi "RN030006" e "RN030007";

ee) a pagina 267, è eliminato il "SI" alla colonna Mono Modulo dei righi RT105 e RT106;

ff) a pagina 285, al rigo RX008005 e al rigo RX009005 è inserito il controllo bloccante "Il campo non può essere presente nel file telematico da trasmettere in via telematica"; inoltre, al rigo RX009001 il controllo è sostituito dal seguente: "deve essere uguale a RM016002"; al rigo RX012001 il controllo è sostituito dal seguente: "Deve essere uguale alla somma di RM014004 + RM025021 + RM025038 + RM026004 + RM027004 per tutti i moduli presenti";

gg) a pagina 286, nella descrizione del rigo RX016001, la parola "credito" è sostituita con "debito";

hh) a pagina 287: nei righi RX19 colonne 1, 3, 4 e 5 è stato rettificato l’indicazione di sez. "II" con sez. "I" e nelle stesse colonne del rigo RX20 l’indicazione di sez. "III" con sez. "II", inoltre, nei controlli relativi alle colonne 1 e 2 del rigo RX31, la dicitura "- somma delle colonne 4 dei righi del quadro DI con codice 1792" è sostituita con "Se è compilata esclusivamente la sezione I del quadro LM dall'importo di Imposta deve essere sottratta la somma delle colonne 4 dei righi del quadro DI con codice 1795";

ii) a pagina 289, nei controlli comuni ai righi da RX54 ad RX58, in luogo del codice "1792" sono inseriti i codici "1683" e "4722" e, dopo le parole "se nel quadro DI" sono aggiunte le seguenti parole "è presente il codice tributo 1795, non risulta compilato il quadro LM ovvero risulta compilata la sezione II del quadro LM, oppure"; inoltre, dalla colonna "Mono Modulo" degli stessi righi, è eliminata la dicitura "SI".

 

2. Correzioni alle specifiche tecniche

2.1. Eventuali ulteriori correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

 

Motivazioni

Con il presente provvedimento vengono approvate alcune modifiche alle specifiche tecniche al modello di dichiarazione "Redditi 2017-PF".

Le modifiche si rendono necessarie per fornire ulteriori indicazioni agli operatori del settore nonché per correggere alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione delle predette specifiche tecniche sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

 

Riferimenti normativi

 

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

 

Disciplina normativa di riferimento:

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2017 recante approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli "Redditi 2017-PF" nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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Provvedimento pubblicato il 10 maggio 2017 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.