Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 febbraio 2017, n. 5149

Tributi - Contenzioso tributario - Sentenza d’appello - Extrapetizione - Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Decisione riferita ad annualità differente da quella oggetto di ricorso

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con ricorso per cassazione fondato su due motivi (...), esercente un'attività di bar, impugna la sentenza n. 327/12/09 della Commissione Tributaria della Campania, depositata il 27.11.2009 e non notificata, con la quale, accogliendo l'appello dell'Ufficio ed in riforma della decisione di primo grado, è stato confermato l'avviso di accertamento n. (...) per IVA ed IRAP relativo all'anno di imposta 2003, con il quale erano stati accertati in via analitica-induttiva maggiori ricavi per complessivi € 2.033,00, in considerazione della inadeguatezza della percentuale di ricarico dichiarata rispetto a quella riscontrata.

2. Il giudice di appello ha affermato che nel caso in esame l'Ufficio aveva proceduto ad una verifica di tipo analitico-induttivo, consentita pure in presenza di una contabilità formalmente corretta ove fondata su presunzioni aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza; ha osservato quindi che la ricostruzione era stata effettuata applicando la percentuale di ricarico per tutte le merci, ad esclusione del caffè, del 93% secondo quanto previsto dalla tabella allegata alla circolare n. 185/E del 13.10.2000, mentre per il caffè, accertata la quantità di prodotto complessivamente utilizzato e divisa detta quantità per il quantitativo (7 grammi) occorrente per ogni tazzina, era stato determinato il numero di tazzine commercializzate al costo di € 0,63. Ha rilevato, quindi, che il ricorrente non aveva contestato né la quantità di prodotto individuata per il computo delle tazzine di caffè commercializzate, né la percentuale di ricarico applicata agli altri prodotti, ma si era limitato ad una generica contrapposizione con riferimento ad una diversa realtà aziendale della quale l'Ufficio non avrebbe tenuto conto. Da ultimo ha rimarcato che i motivi nuovi proposti in appello dall'Ufficio non avevano concorso alla formazione del convincimento.

3. La Agenzia replica con controricorso.

 

Considerato in diritto

 

1.1. Il Collegio ha deliberto, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

2.1. Il primo motivo, concernente la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc ed il vizio di extrapetizione per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 360,comma 1, n. 4, cpc) è fondato e va accolto.

Il ricorrente, dopo aver ricordato che originariamente aveva agito con due separate impugnazioni avverso due avvisi di accertamento, l'uno relativo all'anno di imposta 2002 e l'altro relativo all'anno di imposta 2003, dinanzi alla CTP, che, previa riunione, le aveva accolte, ed avere rilevato che l'Agenzia aveva proposto appello solo con riferimento all'avviso di accertamento per l'anno 2002, denuncia la violazione in esame poiché la sentenza impugnata è stata resa invece con riferimento all'avviso per l'anno di imposta 2003.

2.2. Orbene, premesso che la Agenzia nel controricorso ha confermato che l'appello aveva riguardato solo l'accertamento per l’anno di imposta 2002, va rilevato che la decisione impugnata puntualmente definisce il perimetro decisorio con riferimento all'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2003, indicando correttamente anche i maggiori ricavi accertati per detta annualità, salvo poi, nel prosieguo, riferirsi anche al quantum accertato per il 2002, di guisa che l'equivoca individuazione dell'annualità in contestazione comporta la ricorrenza del vizio contestato, poiché la decisione esorbita da quanto appellato e non vi è alcun elemento certo che possa far propendere per la tesi dell'errore, propugnata dall'Agenzia.

3.1. Il secondo motivo, con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del DPR n. 600/1973 e dell'art. 2696 cc (art. 360, comma 1, n. 3, cpc) è assorbito dall'accoglimento del primo.

4.1. In conclusione il ricorso va accolto sul primo motivo, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata e, non potendo essere decisa nel merito la controversia, va rinviata alla CTR della Campania in altra composizione per il compiuto riesame e per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso sul primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in altra composizione per il riesame e la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.