Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 giugno 2016, n. 12332

Libero professionista spedizioniere doganale - Contribuzione - Inps - Ripetibilità dei contributi non utilizzati

 

Svolgimento del processo

 

Con ricorso al giudice del lavoro di VASTO in data 24 agosto 2007 il rag. R.V. chiese che fossero riconosciuti come indebiti e quindi non dovuti all'I.N.P.S. i contributi volontari da egli versati a decorrere dal sette ottobre 1978 sino al 31 dicembre 1988 per la complessiva somma di 34.065,65 euro, di cui pretese la restituzione unitamente agli accessori di legge.

Il predetto ricorrente aveva, infatti, versato contributi obbligatori da lavoro dipendente per il periodo maggio 1961 - agosto 1978 (897 settimane).

In data 12 settembre 1979 aveva chiesto all'I.N.P.S. di essere autorizzato a proseguire i versamenti dei ratei dell'assicurazione in maniera volontaria, per cui era stato autorizzato dall'I.N.P.S. di Chieti con nota del 22 settembre 1979, a decorrere dal 30 settembre 1978 (435 settimane di versamenti dal sette ottobre 1978 al 31 dicembre 1988).

Contemporaneamente, dal 1969 al 2002 il V. aveva anche versato la contribuzione in favore della Cassa di appartenenza, quale libero professionista spedizioniere doganale.

All'atto della domanda di pensione di vecchiaia, in data primo gennaio 2003, il V. assumeva di aver goduto della contribuzione ritenuta più favorevole dall'I.N.P.S. a fini pensionistici, avendo scelto l'Istituto il calcolo della contribuzione obbligatoria da lavoro dipendente per le 897 settimane. Di conseguenza, aveva immediatamente chiesto la restituzione della contribuzione volontaria, non utilizzata ai fini del calcolo del trattamento di quiescenza, come da istanze del 12 gennaio 2004, 25 luglio e 27 settembre 2005, 5 maggio e 20 novembre 2006. In proposito l'I.N.P.S. in data tre ottobre 2005 aveva riferito che come da prospetto di liquidazione inviato al diretto interessato fosse stata evidenziata la contribuzione sulla quale era stata liquidata la pensione ai soli fini della retribuzione media settimanale. Gli 897 contributi erano risultati più favorevoli al pensionato con l'applicazione della sentenza 307/89, senza considerare i contributi volontari, che avrebbero abbassato notevolmente la RMB e di conseguenza l'importo della pensione. Ai fini del conteggio dei contributi utilizzati erano tuttavia rientrati sia i contributi AGO che i versamenti volontari.

La domanda veniva respinta con sentenza n. 348/08, quindi appellata dal V., ad avviso del quale il primo giudicante non si era pronunciato sulla doglianza, in base alla quale il versamento volontario dei ratei non sarebbe dovuto essere autorizzato dall'Istituto, in base all'art. 10 del d.P.R. n. 1432/71, che consentiva la ripetizione dei contributi volontari in determinati casi. Inoltre, l'appellante si doleva del mancato computo dei contributi volontari, per cui l'I.N.P.S. non aveva dimostrato che il versamento volontario sarebbe stato invece utilizzato per il calcolo.

La Corte d'Appello di L'AQUILA con sentenza n. 568 in data 15-30 ottobre 2009 rigettava l'interposto gravame, compensando le relative spese, sentenza poi notificata il 24 febbraio 2010, richiamando tra l'altro la pronuncia della Corte costituzionale n. 307/1989, nonché quella n. 243 del 1976, la quale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma primo, del D.P.R. n. 1432, che vietava la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori dipendenti nelle ipotesi in cui l'assicurato fosse stato iscritto alle gestioni speciali per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi. Di conseguenza, secondo la Corte distrettuale, nel momento cui il V. in data 12 settembre 1979 aveva presentato la domanda, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria era del tutto legittima.

Inoltre, la Corte abruzzese aggiungeva che il principio della solidarietà, non comportante la corrispondenza tra prestazioni e contributi versati, escludeva che, ove ciò non fosse esplicitamente previsto da una norma di legge, I contributi non utilizzati potessero essere restituiti.

Avverso la sentenza del 15-30 ottobre 2009, notificata il 24-10-2010, ha proposto ricorso per cassazione V.R. come da atto notificato il 23-04-2010, affidato a due motivi:

1) error in judicando - violazione e falsa applicazione dell'art. 10, co. 1 e art. 5 d.P.R. n. 1432/71, in relazione alla sentenza della corte costituzionale n. 243/1976 (art. 360 co. 3 c.p.c.), nonché dell'art. 2033 c.c. in tema d'indebito oggettivo - contribuzione non autorizzatile dall’I.N.P.S. per contemporanea copertura assicurativa da spedizioniere doganale - omessa pronuncia sul punto ex art. 360 n. 5 c.p.c.;

2) error in judicando - violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. - omessa pronuncia sul secondo motivo d'appello, circa il mancato calcolo dei versamenti volontari, per cui era stata invocata una specifica pronuncia al riguardo, stante la completa omissione di motivo sul punto da parte del giudice del lavoro di Vasto.

L'I.N.P.S. ha resistito all'impugnazione avversaria come da controricorso notificato in data 18-19 maggio 2010, chiedendone il rigetto perché inammissibile ed infondato.

Non risultano depositate memorie ex art. 378 c.p.c.

 

Motivi della decisione

 

Il ricorso è comunqueiInfondato, di modo che va respinto in base alle seguenti considerazioni.

Infatti, come già chiarito da questa Corte (sezione lavoro) con la sentenza del 26 aprile/4 settembre 2002, n. 12877, l'ordinamento pensionistico non è ispirato, come emerge anche dalla giurisprudenza costituzionale ( v. sent. n. 307 del 1989, n. 364 del 1994, n. 388 del 1995, n. 432 e n. 433 del 1999 ), ad un criterio di precisa corrispondenza tra prestazioni e contributi versati, essendo sufficiente che, per effetto dei contributi obbligatori e volontari, al lavoratore siano attribuite adeguate prestazioni previdenziali, mentre la legittimità costituzionale della normativa non è posta in dubbio dalla mancata considerazione di una parte della contribuzione, sia essa volontaria o effettiva, una volta che l'assicurato, prima della ulteriore contribuzione, abbia già conseguito il requisito contributivo minimo, ed infatti, la citata sentenza della Corte Costituzionale n. 307 del 1989 si è limitata a dichiarare la Illegittimità dell'art. 3 della legge n. 297 del 1989, nella parte in cui non prevede che, in caso di prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti da parte del lavoratore dipendente che abbia già conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescritta anzianità assicurativa e contributiva, la pensione liquidata non possa comunque essere inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile sulla base della sola contribuzione obbligatoria, escludendo, invece, l'illegittimità delle disposizioni (specificamente, dell'art. 10 del d.P.R. n. 1432 del 1971), che non consentono la ripetizione del contributi volontari non idonei ad arrecare alcun beneficio all'assicurato, o in subordine, della loro parte non necessaria a tenere in vita l'assicurazione, è, pertanto, manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 297 del 1982, nella parte In cui non prevede il diritto al computo della pensione correlato, quanto alla retribuzione pensionabile, al soli periodi di contribuzione obbligatoria, e quanto all'anzianità contributiva, anche a quelli di contribuzione volontaria. Del pari, è stata, quindi, ritenuta manifestamente infondata. In riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale della stessa disposizione nella parte In cui prevede, a parità di versamenti contributivi, un trattamento deteriore per II lavoratore che abbia versato una contribuzione volontaria nel periodo compreso nelle ultime 260 settimane di contribuzione, rispetto al lavoratore che abbia versato la contribuzione volontaria in un periodo precedente, avuto anche riguardo alla circostanza che la diversa incidenza di detta contribuzione a seconda che essa sia precedente o successiva a quella obbligatoria dipende da un complesso di fattori relativi alle diverse concrete posizioni contributive, e non è la conseguenza di un'astratta penalizzazione normativa della contribuzione volontaria intervenuta dopo la conclusione dell'attività lavorativa.

Dunque, il giudice delle leggi ha escluso l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che non consentono la ripetizione dei contributi volontari non idonei ad arrecare alcun beneficio all'assicurato o, in subordine, della loro parte non necessaria a tenere In vita l’assicurazione di invalidità. In tale occasione, così come in altre pronunce relative a situazioni analoghe (sentenza n. 364/1994, relativa alla prestazione nell'ultimo quinquennio di attività meno retribuita; n. 388/1995, relativa a contribuzione figurativa per periodo di integrazione salariale comportante la liquidazione di una pensione di entità inferiore; n. 432/1999, relativa all'ipotesi che il minore Importo della pensione derivi da contribuzione volontaria ulteriore, rispetto a quella necessaria per acquisire II diritto alla pensione; n. 433/1999, relativa alla stressa ipotesi di cui alla sentenza del 1989, con riferimento alla disciplina pensionistica degli agenti e rappresentanti di commercio), la Corte ha sottolineato che, affinché sia salvaguardata, ai fini della costituzionalità della normativa, la possibilità dell’assicurato di vedersi liquidata la pensione senza considerazione di una parte della contribuzione (sia essa volontaria, o effettiva o figurativa), è necessario che l'assicurato, prima della ulteriore contribuzione, abbia già conseguito il requisito contributivo minimo: è in tal caso, infatti, che si verificherebbe l'Ipotesi irragionevole e ingiustificata del depauperamento della prestazione pensionistica Indipendentemente acquisita.

Per contro, l'ordinamento pensionistico non è ispirato a un criterio di precisa corrispondenza tra prestazioni e contributi versati, essendo sufficiente che, in forza del contributi obbligatori e volontari, al lavoratore siano attribuite adeguate prestazioni previdenziali, mentre non rileva l'Inidoneità del contributi volontari, sulla base di una verifica a posteriori, ad assicurare concretamente un miglioramento delle prestazioni, anche perché, in ogni caso, la contribuzione volontaria determina la conservazione del presupposti assicurativi per un eventuale pensionamento anticipato di invalidità (cfr. altresì Cass. lav. n. 11801 del 5/8/2003, secondo cui in tema di pensione di anzianità, allorquando l'assicurato sia già in possesso del 35 anni di contributi obbligatori, la pensione, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 307 del 1989, 364 del 1994, 388 del 1995, 201 e 432 del 1999, deve essere liquidata esclusivamente sulla base di questi, senza che possa tenersi conto di quelli volontari nel caso in cui dal loro computo derivi una diminuzione del trattamento pensionistico).

La sentenza della Consulta n. 307 (08/03/1989, decisione del 18/05/1989, deposito del 26/05/1989, pubblicazione in G.U. 31/05/1989 n. 22), esaminava la questione, altresì sollevata dal Pretore di Torino, di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, nella parte in cui non consente la ripetizione dei contributi volontari, divenuti indebiti perché non utilizzati, né utilizzabili nel calcolo della retribuzione pensionabile e della anzianità contributiva, in quanto non idonei - nel caso concreto - ad arrecare alcun beneficio all'assicurato, ovvero in subordine nella parte in cui non consente la ripetizione di quella porzione di contributi volontari non necessari per tenere in vita rassicurazione sulla invalidità.

Tale questione veniva giudicata infondata sotto entrambi i profili prospettati. Evidente era, innanzitutto, in riferimento all'art. 3 Cost., la disomogeneità delle situazioni poste a raffronto. La norma impugnata, infatti, autorizza II rimborso del contributi allorché questi non possono neppure essere computati ai fini del conseguimento dell'utilità a cui sono destinati, come nell'ipotesi dei contributi versati in ritardo, o in contrasto con le disposizioni di legge, o per periodi coperti da contribuzione effettiva o figurativa. Si tratta cioè, di Ipotesi di versamenti indebiti, perché erroneamente effettuati e ricevuti in violazione della normativa vigente.

Nel caso esaminato, invece, il versamento del contributi, frutto di libera scelta dell’interessato, non era indebito, né erroneo, ed era In ogni caso potenzialmente computabile ed utilizzabile ai fini del conseguimento della pensione di invalidità. Anche ai fini della pensione di vecchiaia, inoltre, la mancata utilizzazione dei contributi volontari non era frutto di una preclusione normativa a priori, bensì della verifica a posteriori dei risultati del raffronto tra gli effetti dei due tipi di contribuzione, per di più resosi nella specie necessario solo per l'incidenza di una norma sopravvenuta.

Quanto poi alla censura, riferita all'art. 38 Cost., era sufficiente ricordare che la Corte aveva ripetutamente affermato che la norma costituzionale non comporta, anche in ossequio al principio di solidarietà, la corrispondenza tra prestazioni e contributi versati, essendo sufficiente che - in forza dei contributi obbligatori e volontari - al lavoratore siano attribuite adeguate prestazioni previdenziali.

Pertanto, la Consulta 1) dichiarava l'Illegittimità costituzionale dell'ottavo comma dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella parte in cui non prevedeva che, in caso di prosecuzione volontaria nell’assicurazione generale obbligatoria per l'Invalidità, la vecchiaia ed I superstiti da parte del lavoratore dipendente, che avesse già conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescritta anzianità assicurativa e contributiva, la pensione liquidata non potesse comunque essere Interiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell’età pensionabile sulla base della sola contribuzione obbligatoria; 2) dichiarava, invece, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art 10 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi), sollevata In riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione dal Pretore di Torino con ordinanza del 6 luglio 1988.

Le anzidetto considerazioni, pertanto assorbono le diverse censure sulle quali si fonda il ricorso del rag. V., che peraltro neanche ha confutato In alcun modo l'argomentazione, pure contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il  principio di solidarietà, che non comporta la corrispondenza tra prestazioni e contributi versati, esclude, ove ciò non sia espressamente previsto dalla legga, la ripetibilità del contributi non utilizzati.

Invero, poi, come si evince dal ricorso, laddove si riporta anche la sintesi della sentenza di rigetto di primo grado, n. 348/08, l'attore aveva chiesto la restituzione delle somme versate a titolo di contribuzione volontaria, in quanto asseritamente non utilizzate ai fini del computo del trattamento pensionistico, in violazione dell'art. 10 d.P.R. n. 1432/71. Al riguardo, il primo giudicante aveva, tra l'altro, osservato che il V. aveva maturato il diritto al trattamento pensionistico, tenendo conto anche del versamenti contributivi, sia obbligatori, che volontari, eseguiti durante lo svolgimento della sua attività di lavoro. L'I.N.P.S., infatti, aveva considerato i versamenti volontari al fine di poter riconoscere la maturazione del diritto al pensionamento, contribuzione tuttavia non utilizzata al fine di evitare che il ricorrente subisse una decurtazione economica in sede di quantificazione del relativo trattamento. Pertanto, secondo la sentenza, in seguito appellata, era erroneo affermare che l'Istituto non avesse calcolato la contribuzione volontaria, non potendosi riconoscere il diritto alla restituzione delle somme versate. Inoltre, evidenziava come dalla lettura dell'art. 10 del d.P.R. n. 1432/71 fosse configurarle la restituzione delle somme versate a titolo volontario soltanto nell'ipotesi di pagamento in ritardo, circostanza però non verificatasi nella specie.

Avverso la sentenza di primo grado, quindi, l'appello del V. era incentrato su due motivi di gravame:

1) violazione e falsa applicazione del citato art. 10, sussistenza d'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., lamentando omessa pronuncia circa il fatto che la contribuzione volontaria non poteva essere autorizzata dall'I.N.P.S. per contemporanea copertura assicurativa da spedizioniere doganale, non già al sensi dell'art. 5 del cit. d.P.R. n. 1432 di cui alla sentenza della Consulta del 1976, ma con riferimento all'art. 10 dello stesso d.P.R., che consentiva la ripetizione dei contributi volontari in determinati casi, tra cui asseritamente quello di esso ricorrente;

2) mancato computo, anche figurativo, dei contributi volontari a fini pensionistici, laddove, contrariamente a quanto opinato da primo giudicante, non era stato provato che II versamento volontario fosse stato utilizzato per il calcolo.

I due motivi di appello, pertanto, sono stati correttamente disattesi dalla Corte abruzzese con la pronuncia qui Impugnata, ripercorrendo Integralmente I fatti posti a sostegno del diritto vantato dal ricorrente, precisando che l'I.N.P.S. aveva liquidato la pensione da lavoro dipendente sulla base della contribuzione obbligatoria, in guanto maggiore, rispetto a quella che sarebbe risultata calcolando anche la contribuzione volontaria, e ciò In applicazione della più volte ricordata sentenza n. 307/1989 della Corte costituzionale, la cui complessiva portata in effetti risulta pressoché ignorata dal ricorrente, che si è invece dilungato nelle sue argomentazioni sull'analisi dell'art. 5 d.P.R. n. 1432/71 e sulla pronuncia della Consulta n. 243/1976.

Orbene, in proposito la Corte distrettuale osservava che il preteso indebito, in forza del quale parte attrice reclamava la restituzione delle somme versate a titolo di contribuzione volontaria, scaturiva da autorizzazione data dall'I.N.P.S. asseritamente contra legem, in virtù di quanto originariamente vietato dall'art. 5, comma X, del d.P.R. n. 1432/71 (L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non può essere proseguita volontariamente nel periodi durante i quali l’assicurato sia iscritto a forme di previdenza sostitutive o che hanno dato titolo all’esclusione o all'esonero dall'assicurazione predetta ovvero alle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per I lavoratori autonomi), norma di legge, però, già dichiarata costituzionalmente Illegittima con la sentenza 9/20 dicembre 1976, n. 243 (in G.U. la s.s. 29/12/1976, n. 346) "nella parte In cui escludeva che l'assicurazione obbligatoria del lavoratori dipendenti potesse essere volontariamente proseguita nel periodi durante i quali l'assicurato fosse iscritto a gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per I lavoratori autonomi.

Inoltre, la ratio decidendi della statuizione, di cui il V. chiede l'annullamento, si fonda, come già visto, pure sull'anzidetto principio solidaristico, con conseguente irripetibilità dei contributi, asseritamete dall'attore non utilizzati in suo favore, argomento evidentemente tratto dalla lettura integrale della sentenza n. 307/89, pronunciata dalla Corte costituzionale, la quale di conseguenza, anche per questa ragione, aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 10 d.P.R. n. 1432/71, altresì sollevata dal giudice remittente. Sul punto, tuttavia, come sopra anticipato, nulla di specifico ha dedotto il ricorrente, pur avendo lo stesso appellato la decisione di primo grado sostenendo la violazione e la falsa applicazione dello stesso citato art. 10 (i contributi volontari versati in ritardo rispetto ai termini  stabiliti dalle disposizioni del presente decreto o in contrasto con le disposizioni stesse o per periodi comunque coperti da contribuzione effettiva o figurativa sono Indebiti e vengono rimborsati d'ufficio all'assicurato o ai suoi aventi causa, all’atto dell'accertamento dell'Indebito versamento. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano quando il ritardo nel versamento del contributi è determinato da cause di forza maggiore), dovendosi, peraltro, comunque escludere nella specie la ricorrenza di alcuna delle ipotesi di ammissione al rimborso contemplate dal medesimo art. 10.

Per completezza, va ancora osservato come in base a quanto dedotto a pag. 5 del ricorso non si vede come l'I.N.P.S. potesse negare l'autorizzazione alla contribuzione volontaria, chiesta dal diretto interessato, che poi ne ha preteso la restituzione: 1) maggio 1961 / agosto 1978, pagamento contribuzione obbligatoria lavoratori dipendenti (contributi settoriali pari a 897 settimane); 2) anni 1969 /2002, contribuzione obbligatoria di libero professionista spedizioniere doganale, a favore della Cassa di appartenenza, Cassa Spedizionieri; 3) in costanza del versamento a favore della suddetta Cassa, richiesta in data 12 settembre 1979 all'I.N.P.S. di prosecuzione della contribuzione obbligatoria a titolo volontario, assentita dall'Istituto il 22 settembre 1979 (decorrenza 30-09-78 per 435 contributi settimanali dal sette ottobre 1978 al 31 dicembre 1988).

Orbene, il ricorrente a parte la data ed il numero di protocollo di detta autorizzazione, non ha precisato, nè riprodotto il tenore della sua istanza all'I.N.P.S., né il contenuto di detta autorizzazione; neanche ha Indicato dove sono reperibili tali documenti, dunque in violazione di quanto prescritto, a pena d'inammissibilità  segnatamente dall'art. 366, nn. 3 e 6, nonché d’improcedibilità dall'art. 369, co. I, n. 4, c.p.c.. Ne deriva anche l'impossibiliti di comprendere se all'atto della richiesta inoltrata all'I.N.P.S. per II proseguimento della contribuzione volontaria l'interessato avesse rappresentato la perdurante contribuzione obbligatoria come lavoratore autonomo in favore della Cassa Spedizionieri, sino all'anno 2002, donde pure l'inammissibilità di ogni altra censura sul punto, circa l'eventuale applicabilità dell'art. 5 citato (per la parte non ancora colpita dalla pronuncia d'incostituzionalità ex sentenza 243/76), ovvero degli artt. 11 e 13 del medesimo d.P.R. n. 1432, questioni che tra l'altro neppure risultano mal essere state dedotte nel corso dei due gradi del giudizio di merito. Di conseguenza, nemmeno è ipotizzabile la prospettata omessa pronuncia, di cui al primo motivo del ricorso, per giunta dedotta in relazione all'art. 360, co. I, n. 5 c.p.c., norma che disciplina tutt'altro tipo vizio denunciabile mediante il ricorso per cassazione.

Quanto, poi, al secondo mezzo d'impugnazione, anch'esso dedotto come omessa pronuncia, però In relazione al cit. art. 360 n. 5, va appena osservato come in effetti non vi sia stata alcuna omissione di pronuncia, essendo stato escluso in radice, sulla scorta delle precedenti considerazioni, il preteso Indebito, di modo che mancava II presupposto della invocata restituzione del contributi volontariamente versati. In secondo luogo, ancorché sinteticamente, la Corte di Appello ha ritenuto, come visto. Infondato l'Interposto gravame, laddove rilevava che «l’I.N.P.S. aveva liquidato la pensione da lavoro dipendente sulla base della contribuzione obbligatoria. In quanto maggiore, di quanto sarebbe risultata ... calcolando anche la contribuzione volontaria, e ciò in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 307 del 1989 ...>>. Trattasi, dunque, di accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito nell'ambito delle sue proprie prerogative e competenze, come tale incensurabile ai sensi del richiamato art. 360, co. I, n. 5, non constandosi In proposito alcun errore logico-giuridico imputabile alla Corte distrettuale, tanto più poi che il V. ha pure omesso di confutare, ritualmente, mediante specifiche deduzioni, il prospetto di liquidazione menzionato nella missiva del 3 ottobre 2005, citata a pagina due del suo ricorso (peraltro anche qui senza attenersi alle precise disposizioni vigenti In materia al sensi dei surriferiti artt. 366 n.6 e 369, co. II, n. 4c.p.c. - laddove tra l'altro il ricorso de quo manca altresì di apposito indice - follario in relazione ai documenti, ivi citati ma senza ulteriori riferimenti in ordine alla loro effettiva produzione e pronta consultazione).

Pertanto, l'Impugnazione del V. va respinta nel sensi di cui sopra, con conseguente condanna del medesimo soccombente alle spese.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle relative spese, che liquida a favore dell'I.N.P.S., nella misura di euro 2500,00 (duemilacinquecento/00), oltre euro 100,00 per esborsi ed accessori come per legge.