Giurisprudenza - TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE SICILIA - Sentenza 07 ottobre 2016, n. 2307

DURC - Irregolarità - Versamenti contributivi

 

Fatto

 

Con ricorso notificato il 28 gennaio 2016, e depositato il successivo 3 febbraio, la s.r.l. A., in proprio e in qualità di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con la società C. s.r.l., ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità.

Il Consorzio di Bonifica Palermo 2, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Si sono costituiti in giudizio l’INPS e l’ANAC: quest’ultima chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, con conseguente estromissione dal giudizio, non essendo stati impugnati provvedimenti dalla stessa emanati.

Con decreto monocratico n. 191/2016, e con successiva ordinanza collegiale n. 294/2016, è stata accolta la domanda cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati.

In prossimità dell’udienza di trattazione, la parte ricorrente ha depositato una memoria.

Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 5 ottobre 2016.

 

Diritto

 

Il raggruppamento ricorrente è stato escluso dalla gara d’appalto per la realizzazione dei lavori di utilizzazione integrale delle acque invasate del serbatoio di Garcia sul fiume Belice sinistro.

Il motivo dell’esclusione risiede nella circostanza che il raggruppamento ricorrente avrebbe prodotto un DURC irregolare.

Il ricorso deduce "Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 comma 2, lett. 1 e comma 2, nonché art. 75 d. lgs. 163/2006, e disciplinare di gara, nonché per eccesso di potere sotto il profilo della illogicità manifesta, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione e sviamento, violazione del principio di proporzionalità".

Il ricorso è fondato.

Come acclarato in giudizio, mediante la produzione documentale della parte ricorrente, alla data di presentazione dell’offerta i versamenti contributivi oggetto del DURC negativo erano stati regolarmente effettuati: l’irregolarità del DURC è stata dunque causata dalla non corrispondenza fra i contributi versati e le comunicazioni che l’intermediario era riuscito a caricare a sistema.

I documenti posti a supporto di tale ricostruzione, prima ancora che versati agli atti del giudizi, sono stati rappresentati alla stazione appaltante, che però non ha ritenuto di accogliere le giustificazioni del raggruppamento ricorrente.

Anche a seguito della sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 10/2016, è pacifico che le imprese non possono operare regolarizzazione postume, in corso di procedura, di posizioni contributive irregolari (consistenti in mancati pagamenti): l'impresa deve essere infatti in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la Stazione appaltante.

Nel caso di specie è stata positivamente riscontrata tale condizione in capo al raggruppamento ricorrente: posto che, come accennato, nessun irregolarità contributiva è mai stata in realtà riscontrata, ma solo una ritardata registrazione a sistema di pagamenti comunque effettuati prima della presentazione dell’offerta.

Ne consegue la fondatezza del ricorso, ed il conseguente suo accoglimento, con consequenziale annullamento degli atti impugnati.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza nei confronti dell’autorità emanante.

Sussistono le condizioni di legge per disporre invece la compensazione delle stesse nei confronti dell’ANAC e dell’INPS, estranei alla pretesa sostanziale dedotta.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla la Deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 2 Palermo, n. 117 del 23.12.2015.

Condanna il Consorzio di Bonifica 2 Palermo al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro duemila/00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.