Prassi - MINISTERO INTERNO - Circolare 27 aprile 2017, n. 3638

Riacquisto della cittadinanza Italiana ai sensi dell’art. 13 della legge n. 91/1992

 

Sono stati segnalati comportamenti non uniformi nei procedimenti concernenti il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 13 punto 1, lett. c) della legge n. 91/1992.

La norma prevede che la dichiarazione di voler riacquistare la cittadinanza possa essere resa anche all’estero, ma avrà efficacia - a norma dell'art. 15 della legge n. 91- allorchè si siano realizzate le due condizioni poste dalla disposizione: dichiarazione di riacquisto e trasferimento della residenza in Italia.

II mancato trasferimento in Italia entro il termine di un anno rende inefficace la dichiarazione resa in precedenza dall’interessato.

A seguito della dichiarazione resa dinanzi alla Autorità diplomatico-consolare, la stessa deve provvedere a operare l’accertamento della sussistenza delle condizioni di legge secondo quanto precisato nelle circolari Ministeriali K60.1 del 6/05/1994 e K73 del 30/05/2002.

Infatti, a norma dei commi 3 e 5 dell’art. 16 D.P.R. n. 572/93, le dichiarazioni rese dagli interessati dinanzi all’Autorità diplomatico-consolare volte all'acquisto, alla perdita o al riacquisto della cittadinanza italiana devono essere iscritte nell'apposito registro di cittadinanza dell'Autorità medesima e dovranno, poi, essere trasmesse, unitamente all’esito dell’accertamento ed alla ricevuta del versamento del contributo di cui alla legge n. 94/2009, al Comune italiano che sia stato individuato come competente secondo le norme contenute nell’Ordinamento dello Stato Civile, perché provveda alla relativa trascrizione.

Su quanto sopra si prega di richiamare l’attenzione degli Ufficiali di Stato Civile, nell’ambito delle rispettive competenze, anche al fine di consentire a questo Ministero l’esercizio del potere inibitorio previsto dal comma 3 dello stesso art. 13 entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite per il riacquisto delta originaria cittadinanza, allorquando le Autorità di Pubblica Sicurezza evidenziassero l’eventuale sussistenza di gravi e comprovati motivi di inibizione del riacquisto.