Prassi - CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 15 maggio 2017, n. 28

Obbligo assicurativo - Attività di vigilanza dell'Ordine territoriale

 

L'art. 5 del DPR 7 agosto 2012, n. 137, in esecuzione delle previsioni di cui all'art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, ha disposto, a decorrere dal 15 agosto 2013, l'obbligo assicurativo a carico dei professionisti. In particolare, la norma prevede che "il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva".

Dal tenore letterale dell'articolo si evince che l'obbligo assicurativo è strettamente legato all'esercizio della professione, in quanto è rivolto a risarcire al cliente i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, e non alla sola iscrizione nell'albo professionale. Sempre a tutela del cliente, la norma impone al professionista l'obbligo di comunicare al cliente gli estremi della polizza al momento dell'assunzione dell'incarico.

La relazione ministeriale (NOTA 1) ha chiarito che l'obbligo assicurativo sussiste solo qualora il professionista assume incarichi direttamente dalla clientela e che il cliente deve essere inteso come destinatario finale del servizio professionale. La relazione ha altresì precisato che:

1. i dipendenti dello studio non sono tenuti alla stipula dell'assicurazione, in quanto non assumono alcun rapporto con la clientela,

2. è lasciata all'interprete l'individuazione degli altri casi in cui non sussiste l'obbligo della stipula dell'assicurazione in quanto il professionista non assume rapporti diretti con la clientela.

Anche se l'art. 5 del DPR 137/2012, a differenza dell'art. 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), non prevede espressamente che il professionista debba estendere la polizza anche per la copertura dei danni causati dai collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività professione svolta in nome e per conto del titolare dello studio si ritiene che:

- le polizze stipulate dal titolare dello studio debbano estendersi anche alla copertura dei danni causati dai collaboratori, dipendenti e praticanti;

- il professionista dipendente che non svolga l'attività professionale in nome e per conto proprio non sia tenuto alla stipula della polizza assicurativa. È evidente che qualora il professionista dipendente dello studio presti l'attività professionale in proprio e quindi assuma direttamente incarichi con la clientela sarà, invece, tenuto alla stipula della polizza assicurativa.

Inoltre, in presenza di uno studio associato - la cui legittima esistenza continua ad essere garantita dalle previsioni dell'art. 10, comma 9, L. 183/2011 - la polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dall'attività professionale degli associati e degli eventuali consulenti dello studio, può essere sottoscritta direttamente dallo studio. Lo studio associato, infatti, per costante giurisprudenza (NOTA 2), ancorché privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici. È evidente che affinché la copertura assicurativa si estenda agli associati e agli eventuali consulenti dello studio ciò deve essere espressamente previsto nella polizza assicurativa sottoscritta dallo studio associato.

Ti ricordo che l'obbligo assicurativo, ai sensi dell'art. 10, comma 4, lettera c bis, L. 183/2011, è posto anche in capo alle società tra professionisti (STP). Tale obbligo è autonomo rispetto a quello posto in capo ai singoli professionisti ai sensi dell'art. 5, DPR 137/2012, pertanto, l'esistenza di polizze individuali sottoscritte dai singoli soci professionisti non fa venir meno l'obbligo per la STP di stipulare un'idonea polizza assicurativa. Ti evidenzio, inoltre, che qualora i soci professionisti esercitino l'attività professionale solo nell'ambito della società tra professionisti non dovranno stipulare una polizza ulteriore rispetto a quella già sottoscritta dalla STP, in quanto la responsabilità civile da inadempimento dell'incarico ricade sulla società. Diverso il caso in cui il professionista eserciti l'attività professionale anche in forma individuale. In tale ultima circostanza, infatti, dovrà stipulare una propria polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle attività professionali al di fuori della STP.

Quanto ai controlli dell'Ordine professionale, Ti ricordo che la normativa prevede, da un lato, che la mancata stipula dell’assicurazione costituisce illecito disciplinare: dall'altro, non dispone un generale obbligo di comunicazione degli estremi della polizza a favore dell'Ordine, bensì si limita a prevedere la comunicazione degli estremi della polizza esclusivamente al cliente al momento dell'assunzione dell'incarico.

La mancanza di uno specifico obbligo di comunicazione a favore dell'Ordine non impedisce allo stesso di verificare che gli Iscritti abbiano proceduto alla stipula dell'assicurazione. Gli Ordini, infatti, dato il loro generale potere di vigilanza sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione (art. 12, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139) dovranno richiedere periodicamente agli Iscritti di rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta contenente i dati relativi della polizza assicurativa (gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva) e alle modalità di esercizio della professione.

Ti ricordo che ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 le Amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi. Nell'ambito di tali compiti e finalità istituzionali ogni Ordine deve procedere in piena autonomia ad organizzare le attività di verifica in capo agli Iscritti in relazione al reale possesso della polizza assicurativa e alle modalità di esercizio della professione (professionista dipendente, libero professionista, professionista associato, etc).

Qualora il Consiglio dell'Ordine dovesse rilevare, dalle dichiarazioni rese e dai controlli a campione sulle stesse, il mancato adempimento dell'obbligo assicurativo dovrà trasmettere al Consiglio di Disciplina la documentazione dalla quale emerge la mancata stipula della polizza assicurativa, affinché quest'ultimo, a seguito di un procedimento disciplinare, accerti la violazione disciplinare. Ti ricordo che il Consiglio di disciplina dovrà applicare il Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale - procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito.

 

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Note:

(1) Nella relazione ministeriale al regolamento si legge "che il rischio da coprire con l'assicurazione obbligatoria prevista dalla norma primaria di delegificazione è quello relativo ai danni derivanti al "cliente" con ciò facendo riferimento alla instaurazione di un rapporto di clientela, nel senso tradizionale della prestazione di un servizio professionale diretto al cliente che lo commette. Ne deriva la necessità di non introdurre alcuna eccezione all'obbligo assicurativo previsto dalla norma primaria, lasciando all'interprete di valutare quando vi sia o no un rapporto di clientela, tale da imporre l'obbligo di assicurazione. Più in generale, la specificazione dell'oggetto dell'assicurazione, riferito alla copertura per i danni derivanti al cliente, consente di escludere, con riferimento alle diverse modalità di configurazione del rapporto professionista-cliente, che l'obbligo in questione possa riguardare il professionista che operi nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente".

(2) Cass. civ., 13 aprile 2007, n. 8853; Cass. civ., 28 luglio 2010, n. 17683; Cass. civ., 15 luglio 2011, n. 15694.