Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 04 aprile 2018, n. 8298

Tributi - Accertamento - Riscossione - Cartella di pagamento - Notificazione - Irreperibilità relativa

 

Fatti rilevanti e ragioni della decisione

 

1. Equitalia Sud spa propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 305/01/12 del 22 giugno 2012, con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittima l'intimazione di pagamento notificata il 14 novembre 2008 a F.E., a seguito di cartella di pagamento inadempiuta per Irpeg-Ilor.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: - l'intimazione in questione era nulla per omessa notificazione della prodromica cartella di pagamento; - la notificazione di quest'ultima, eseguita nel marzo 2004 presso la residenza anagrafica del contribuente, non si era infatti perfezionata mediante invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito del plico presso la casa comunale, così come disposto dall'articolo 140 cod.proc.civ. per le ipotesi (come quella di specie) di irreperibilità "relativa" e non "assoluta"; - la cartella era comunque illegittima anche perché relativa ad una pretesa impositiva propria di una persona giuridica, e non fisica; salva la prova, non fornita in giudizio dall'agenzia delle entrate nella sua qualità di unica titolare del rapporto creditorio sostanziale, di un vincolo di responsabilità solidale tra la persona giuridica (neppure indicata) e la persona fisica del socio, amministratore ovvero liquidatore.

Resiste con controricorso l'E., mentre l'agenzia delle entrate ha dichiarato di costituirsi al solo fine dell'eventuale discussione.

2.1 Con il primo motivo di ricorso Equitalia Sud lamenta - ex art. 360, 1° co. n. 3 cod.proc.civ. - violazione o falsa applicazione dell'articolo 26 d.P.R. 602/73. Per avere la commissione tributaria regionale ritenuto invalida la notificazione della cartella di pagamento, nonostante che quest'ultima fosse stata regolarmente eseguita - dopo che il portiere dello stabile di residenza anagrafica aveva riferito l'avvenuto trasferimento dell'E. - mediante deposito ed affissione all'albo pretorio del Comune, ex articoli 26 cit. e 60 d.P.R. 600/73 (come prescritto per i casi di irreperibilità "assoluta").

2.2 Il motivo è destituito di fondamento.

La commissione tributaria regionale ha correttamente individuato, nella specie, un'ipotesi di irreperibilità "relativa", e non "assoluta", del contribuente; dal momento che quest'ultimo - nel periodo di notificazione della cartella - risultava risiedere in Roma, Via T. (come da risultanze anagrafiche).

La circostanza che il medesimo non fosse stato reperito dall'agente postale in occasione di un accesso - allorquando il portiere dello stabile ebbe a dichiararne il "trasferimento" - non era di per sé tale da integrare una condizione di irreperibilità assoluta, invece che soltanto temporanea o relativa; non risultando che, per ciò soltanto, il destinatario si fosse trasferito in luogo sconosciuto, in contrasto con quanto emergente da aggiornate ricerche anagrafiche.

Su tale presupposto, la commissione tributaria regionale ha fatto esatta applicazione del disposto normativo, stabilendo che la notificazione della cartella in questione dovesse essere integralmente effettuata ai sensi dell'articolo 140 cod.proc.civ., e non dell'articolo 60 lett.e) d.P.R. 600/73. Si è in proposito affermato (Cass. 24260/14) che: "è illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi (nella specie, cartella di pagamento) effettuata ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel Comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all'interno dello stesso Comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ. quando non risulti un'irreperibilità assoluta del notificato all'indirizzo conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio"; e, ancora più in termini, che (Cass. ord. 6788/17): "La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale".

Conformemente a tale indirizzo, e sulla base di quanto stabilito dal giudice delle leggi, si è altresì osservato (Cass. 25079/14) che, nella notificazione della cartella in caso di irreperibilità meramente relativa o temporanea del contribuente (quale, si è detto, la presente): "(...) all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all'art. 26, comma 3 (ora 4), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell'art. 60, comma 1, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973; sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione. (In applicazione dell'enunciato principio, la S. C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notifica della carteIla di pagamento, atteso che la raccomandata informativa non era pervenuta nella sfera di conoscenza del contribuente ed era stata restituita al mittente, avendo l'ufficiale giudiziario erroneamente apposto la dicitura "trasferito" sulla relata, nonostante fosse rimasta invariata la residenza del destinatario)".

In definitiva, il problema di causa non stava nel fatto che la procedura di cui all'articolo 60 cit. non richiedesse l'invio al destinatario dell'avviso di deposito mediante lettera raccomandata; bensì, ed a monte, nel verificare la legittimità dell'adozione, nella concretezza della fattispecie, proprio di quest'ultima procedura, in luogo dell'integrale osservanza di quella di cui all'articolo 140 cod.proc.civ.. E la corretta soluzione offerta dalla commissione tributaria regionale è stata, appunto, nel senso di far emergere la nullità della notificazione perché necessitante di essere attuata (vista la natura relativa dell'irreperibilità del destinatario) proprio mediante la procedura alternativa di cui all'articolo 140 cod.proc.civ.; con conseguente necessità di raccomandata informativa (non inviata).

3. Con il secondo motivo di ricorso Equitalia Sud deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. Per avere la commissione tributaria regionale annullato la cartella anche per mancata prova della riferibilità alla persona fisica di imposte proprie della persona giuridica, nonostante che tale prova non gravasse sull'agente per la riscossione, ma direttamente sull'ente impositore che aveva predisposto il ruolo.

Si tratta di censura inammissibile, perché involgente una ratio decisoria resa ad abundantiam dalla commissione tributaria regionale, ma in realtà logicamente e giuridicamente superata dall'avvenuto corretto annullamento dell'intimazione di pagamento per difetto di notificazione della prodromíca cartella. Annullamento che, per le indicate ragioni, deve trovare qui definitiva conferma; con conseguente assorbimento di ogni altra questione. Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, va dato atto della insussistenza, nella specie, dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale. Ciò in ragione dell'avvenuta notificazione del presente ricorso per cassazione in data (30 gennaio 2013) antecedente quella di vigenza del doppio contributo stesso (31 gennaio 2013).

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, a favore dell'E., delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 7.000,00; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.