Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 aprile 2018, n. 8479

Fusione scosietaria - Accertamento - Riscossione - Cartelle di pagamento - Notificazione

 

Ritenuto in fatto

 

IMF Impianti Macchine F. s.r.l. ricorreva avverso tre cartelle di pagamento emesse da Equitalia Nord s.p.a. in capo alla Società Filatura H. I. & c. srl (oggetto di fusione con essa ricorrente nel 2009) eccependo il difetto di notifica.

La CTP di Varese con sentenza n.41/5/12 rigettava il ricorso (al quale era stato riunito un altro fra le stesse parti) senza nulla motivare sulle cartelle di pagamento.

Interposto appello dalla contribuente, la C.T.R. della Lombardia, con sentenza n.38.44.2013 depositata il 11.3.2013 confermava la sentenza di primo grado, integrando la motivazione con riferimento alla ritenuta notifica delle cartelle di pagamento.

Nei confronti della suddetta pronuncia la contribuente propone ricorso per cassazione, notificato in data 25.10.2013 sulla base di un motivo.

La difesa erariale si è costituita con controricorso.

 

Ritenuto in diritto

 

1. Con il motivo di ricorso il ricorrente lamenta "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (l’art. 360 n.5 c.p.c.)".

La CTR avrebbe motivato su una cartella estranea all'oggetto del giudizio, omettendo esame e motivazione in relazione ad altra cartella impugnata mentre non avrebbe motivato sulla eccepita inesistenza delle relazioni di notifica e non avrebbe tenuto in considerazione i fatti non contestati

2.1. Il motivo è inammissibile.

La censura configurata circa l'omesso esame di una cartella di pagamento impugnata e l'esame di altra cartella estranea all'oggetto del giudizio, non attiene alla motivazione di un fatto decisivo per il giudizio ma alla mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dunque a un vizio riconducibile all'art. 360 n. 4 c.p.c..

Inoltre, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurazione del vizio denunciato è, tra l'altro, richiesto che le istanze asseritamente inevase, "siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne 'in primis', la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi" (Cass. n.26070/15; Cass. n.25404/15; Cass.n.15367/14).

Nella specie, la prospettazione ricorrente in parte qua è manifestamente carente sotto il secondo profilo sopra evidenziato, posto che, pur allegando la mancata statuizione del giudice d'appello in ordine alle eccezioni asseritamente sollevate avanti ad esso, la deducente ha omesso di riportarne negli esatti termini il contenuto e, tantomeno, ha provveduto a riprodurre nel corpo del motivo la corrispondente istanza rivolta al medesimo, onde è precluso alla Corte di poter valutare la fondatezza della doglianza sulla base della sola lettura del motivo di ricorso.

3. Il ricorso deve essere, pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Respinge il ricorso.

Condanna la parte soccombente a rifondere le spese di lite di questa fase, liquidate in €2.300,00 oltre al rimborso delle spese prenotate a debito, oltre accessori di legge.

Ai sensi dall'art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo.