Prassi - REGIONE LAZIO - Determinazione Dirigenziale 02 maggio 2017, n. G05654

POR LAZIO FSE 2014/2020 - Approvazione dell’Avviso pubblico "Bonus Assunzionale per le Imprese" - Impegno di spesa complessivo di € 8.000.000,00 di cui € 4.000.000,00 a valere sul Capitolo A41143, € 2.800.000,00 a valere sul Capitolo A41144 e € 1.200.000,00 a valere sul Capitolo A41145 esercizio finanziario 2017.

 

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE LAVORO

 

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

- il Regolamento n. 1011/2014 della Commissione Europea, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

- il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

- lo Statuto della Regione Lazio;

- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

- il Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e s.m.i.;

- la Legge 16 maggio 2014, n. 78 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese" e s.m.i.;

- la Legge 10 dicembre 2014, n. 183 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro" e s.m.i.;

- il Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e in particolare l’articolo 17;

- il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

- il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

- il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" e s.m.i.;

- la legge 11 dicembre 2016, n. 232 "bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019";

- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 "Disposizioni per la semplificazione, la competitività per lo sviluppo della regione" laddove all’articolo 15, comma 3, stabilisce che "nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa europea e statale in materia, tutte le disposizioni contenute nelle vigenti leggi regionali che prevedono la concessione di contributi, benefici o utilità comunque denominati, finanziati con risorse regionali e fondi europei e finalizzate allo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese si intendono estese anche ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, anche in associazione tra loro, di cui al libro quinto, titolo III, del codice civile";

- la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 "Legge di stabilità regionale 2017";

- la legge regionale 31 dicembre 2016 n. 18, "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019" in particolare l'art. 1, co. 16, laddove "nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del principio cantabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione nel quale indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative rimodulazioni;

- la deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2014, n. 2 con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020";

- la deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2015, n. 55 "Presa d’atto del Programma Operativo della Regione Lazio FSE n. CCI2014IT05SF0P005 - Programmazione 2014-2020 nell’ambito dell’obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione";

- la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2016, n. 826 "Art. 44, comma 6-bis D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148 - Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 04.11.2016 - Utilizzo delle risorse per politiche attive del lavoro";

- la deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 857 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese.";

- la deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 858 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa";

- la deliberazione della Giunta regionale 21/03/2017, n. 126 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18";

- la deliberazione della Giunta regionale del 17 gennaio 2017, n. 14 "Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019";

- la deliberazione della Giunta regionale 28 febbraio 2017, n. 85 "Art. 44, comma 6-bis D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148 - Individuazione delle azioni di politica attiva per il lavoro";

- la Direttiva del Presidente della Regione Lazio n. R00004 del 7 agosto 2013 che istituisce la Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee (Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive);

- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 23 dicembre 2015;

- la determinazione dirigenziale 11 giugno 2015, n. G07196, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per l'affidamento di attività agli Organismi Intermedi (OO.II.) nell'ambito del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 della Regione Lazio "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" approvato con decisione della Commissione C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014;

- la determinazione dirigenziale 15 giugno 2015, n. G07317, con la quale è stata individuata la Direzione regionale Lavoro quale Organismo Intermedio del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 della Regione Lazio;

- la determinazione dirigenziale 2 agosto 2016, n. G08857 "Approvazione dell'Avviso pubblico "Bonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti". Impegno di spesa complessivo di € 4.000.000,00 di cui € 2.000.000,00 a valere sul Capitolo A41143, € 1.400.000,00 a valere sul Capitolo A41144 e € 600.000,00 a valere sul Capitolo A41145 esercizio finanziario 2016";

- la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale n. prot. 44312 del 30 gennaio 2017 con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2017-2019, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 14/2017;

- la Convenzione sottoscritta il 15 giugno 2015 tra la Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, in qualità di Autorità di Gestione del POR FSE Lazio 2014-2020, e la Direzione regionale Lavoro, in qualità di Organismo Intermedio;

- la Circolare INPS n. 40 del 28 febbraio 2017, "Incentivi occupazione giovani, indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti";

- la memoria di Giunta " Più lavoro: il piano straordinario 2017/2018 della Regione Lazio dedicato al lavoro" approvato il 7 marzo 2017;

- la nota della direzione regionale lavoro n. prot.177022 del 5 aprile 2017 con cui è stato richiesto all’Area normativa europea , il parere preventivo ai fini della conformità agli aiuti pubblici concessi alle imprese ai sensi del Reg. UE 1407/2013;

- la nota n. prot. 211412 del 27 aprile 2017 dell’area normativa europea cui si rinvia per relationem anche per la motivazione del presente atto;

- la nota n. prot. 211642 del 27 aprile 2017 con la quale la Direzione Lavoro ha trasmesso l’Avviso pubblico "POR LAZIO FSE 2014/2020 - Approvazione dell’Avviso pubblico "Bonus Assunzionale per le Imprese". Impegno di spesa complessivo di € 8.000.000,00 di cui € 4.000.000,00 a valere sul Capitolo A41143, € 2.800.000,00 a valere sul Capitolo A41144 e € 1.200.000,00 a valere sul Capitolo A41145 esercizio finanziario 2017" per il parere preventivo in ottemperanza all’articolo 7 co. 1, lettera b) della Convenzione stipulata tra l’AdG e l’OI;

- la comunicazione dell’AdG del POR Lazio FSE che autorizza la pubblicazione dell’Avviso "POR LAZIO FSE 2014/2020 - Approvazione dell’Avviso pubblico "Bonus Assunzionale per le Imprese". Impegno di spesa complessivo di € 8.000.000,00 di cui € 4.000.000,00 a valere sul Capitolo A41143, € 2.800.000,00 a valere sul Capitolo A41144 e € 1.200.000,00 a valere sul Capitolo A41145 esercizio finanziario 2017";

CONSIDERATO che

- in coerenza con quanto disposto dal POR Lazio FSE 2014/2020, Asse I - Occupazione - Priorità di investimento 8.1 (Ob. Spec. 1), l’Avviso, allegato alla presente e i suoi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, si inserisce in un programma finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate che versano in condizione di svantaggio sociale e marginalità attraverso una iniziativa per l’occupazione che persegue anche la finalità di soddisfare i fabbisogni occupazionali del sistema imprenditoriale;

- l’Avviso intende sostenere l’occupazione o la ricollocazione al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dall’Azione Cardine 24 "Sperimentazione del Contratto di ricollocazione" dei disoccupati, ai sensi dell’art. 19, D.lgs. 150/2015, dei soggetti in cerca di occupazione, ai sensi della Circolare n. 34/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dei soggetti percettori di mobilità ordinaria o in deroga o percettori di ammortizzatori sociali ai sensi del d.lgs. 22/2015 attraverso la concessione di un Bonus per la loro assunzione a tempo indeterminato o determinato;

- sono beneficiarie le imprese che stipulano contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, compreso il part-time a decorrere dal 1° gennaio 2017;

RITENUTO necessario per le motivazioni sopra espresse:

- approvare l’Avviso pubblico "POR LAZIO FSE 2014/2020 - Approvazione dell’Avviso pubblico "Bonus Assunzionale per le Imprese". Impegno di spesa complessivo di € 8.000.000,00 di cui € 4.000.000,00 a valere sul Capitolo A41143, € 2.800.000,00 a valere sul Capitolo A41144 e € 1.200.000,00 a valere sul Capitolo A41145 esercizio finanziario 2017" di cui all’allegato A e i relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- impegnare a favore di creditori diversi l’importo complessivo di € 8.000.000,00 a valere sui Capitoli A41143, A41144 e A41145, assegnati alla Direzione regionale competente per le materie del lavoro in qualità di Organismo Intermedio dell’AdG del POR Lazio FSE 2014-2020, esercizio finanziario 2017 che presentano la necessaria disponibilità così ripartiti:

 

2014/2020 ASSE I OCCUPAZIONE

CAPITOLO

esercizio finanziario 2016

%

Missione

Programma

Aggregato

A41143 € 4.000.000,00 Quota U.E. 50% 15 04 1.04.03.99.000
A41144 € 2.800.000,00 Quota Stato 35% 15 04 1.04.03.99.000
A41145 € 1.200.000,00 Quota Regione 15% 15 04 1.04.03.99.000
Totale € 8.000.000,00        

 

CONSIDERATO che la suddetta obbligazione giungerà a scadenza nell’esercizio finanziario 2017;

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

 

Determina:

 

1) di approvare l’Avviso pubblico "POR LAZIO FSE 2014/2020 - Approvazione dell’Avviso pubblico "Bonus Assunzionale per le Imprese". Impegno di spesa complessivo di € 8.000.000,00 di cui € 4.000.000,00 a valere sul Capitolo A41143, € 2.800.000,00 a valere sul Capitolo A41144 e € 1.200.000,00 a valere sul Capitolo A41145 esercizio finanziario 2017" di cui all’allegato A e i relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di impegnare a favore di creditori diversi l’importo complessivo di € 8.000.000,00 a valere sui Capitoli A41143, A41144 e A41145, assegnati alla Direzione regionale competente per le materie del lavoro in qualità di Organismo Intermedio dell’AdG del POR Lazio FSE 2014-2020, esercizio finanziario 2017 che presentano la necessaria disponibilità così ripartiti:

 

2014/2020 ASSE I OCCUPAZIONE

CAPITOLO

esercizio finanziario 2016

%

Missione

Programma

Aggregato

A41143 € 4.000.000,00 Quota U.E. 50% 15 04 1.04.03.99.000
A41144 € 2.800.000,00 Quota Stato 35% 15 04 1.04.03.99.000
A41145 € 1.200.000,00 Quota Regione 15% 15 04 1.04.03.99.000
Totale € 8.000.000,00        

 

3) di trasmettere l’Avviso e i suoi allegati all’Autorità di Gestione (AdG), all’Autorità di Audit e all’Autorità di Certificazione del POR Lazio FSE 2014/2020;

4) la suddetta obbligazione giungerà a scadenza nell’esercizio finanziario 2017;

5) la presente determinazione ed i suoi allegati sono pubblicati ai sensi della legge 18 giugno 2009, n. 69 articolo 32 sul sito istituzionale della Regione Lazio http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/ e su LAZIO EUROPA.

 

Allegato A

AVVISO PUBBLICO

POR LAZIO FSE 2014/2020

Asse I - Occupazione, Priorità d’investimento 8.i, Obiettivo specifico 8.5.

"BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE"

 

Normativa

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

- il Regolamento n. 1011/2014 della Commissione Europea, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

- il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

- lo Statuto della Regione Lazio;

- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

- il Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e s.m.i.;

- la Legge 16 maggio 2014, n. 78 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese" e s.m.i.;

- la Legge 10 dicembre 2014, n. 183 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro" e s.m.i.;

- il Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e in particolare l’articolo 17;

- il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

- il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

- il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" e s.m.i.;

- la legge 11 dicembre 2016, n. 232 "bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019";

- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 "Disposizioni per la semplificazione, la competitività per lo sviluppo della regione" laddove all’articolo 15, comma 3, stabilisce che "nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa europea e statale in materia, tutte le disposizioni contenute nelle vigenti leggi regionali che prevedono la concessione di contributi, benefici o utilità comunque denominati, finanziati con risorse regionali e fondi europei e finalizzate allo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese si intendono estese anche ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, anche in associazione tra loro, di cui al libro quinto, titolo III, del codice civile";

- la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 "Legge di stabilità regionale 2017";

- la legge regionale 31 dicembre 2016 n. 18, "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019" in particolare l'art. 1, co. 16, laddove "nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del principio cantabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione nel quale indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative rimodulazioni;

- la deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2014, n. 2 con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020";

- la deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2015, n. 55 "Presa d’atto del Programma Operativo della Regione Lazio FSE n. CCI2014IT05SF0P005-Programmazione 2014-2020 nell’ambito dell’obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione";

- la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2016, n. 826 "Art. 44, comma 6-bis D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148 - Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 04.11.2016 - Utilizzo delle risorse per politiche attive del lavoro";

- la deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 857 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese.";

- la deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 858 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa";

- la deliberazione della Giunta regionale 21/03/2017, n. 126 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18";

- la deliberazione della Giunta regionale del 17 gennaio 2017, n. 14 "Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019";

- la deliberazione della Giunta regionale 28 febbraio 2017, n. 85 "Art. 44, comma 6-bis D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148 - Individuazione delle azioni di politica attiva per il lavoro";

- la Direttiva del Presidente della Regione Lazio n. R00004 del 7 agosto 2013 che istituisce la Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee (Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive);

- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 23 dicembre 2015;

- la determinazione dirigenziale 11 giugno 2015, n. G07196, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per l'affidamento di attività agli Organismi Intermedi (OO.II.) nell'ambito del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 della Regione Lazio "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" approvato con decisione della Commissione C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014;

- la determinazione dirigenziale 15 giugno 2015, n. G07317, con la quale è stata individuata la Direzione regionale Lavoro quale Organismo Intermedio del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 della Regione Lazio;

- la determinazione dirigenziale 2 agosto 2016, n. G08857 "Approvazione dell'Avviso pubblico "Bonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti". Impegno di spesa complessivo di € 4.000.000,00 di cui € 2.000.000,00 a valere sul Capitolo A41143, € 1.400.000,00 a valere sul Capitolo A41144 e € 600.000,00 a valere sul Capitolo A41145 esercizio finanziario 2016";

- la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale n. prot. 44312 del 30 gennaio 2017 con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2017-2019, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 14/2017;

- la Convenzione sottoscritta il 15 giugno 2015 tra la Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, in qualità di Autorità di Gestione del POR FSE Lazio 2014-2020, e la Direzione regionale Lavoro, in qualità di Organismo Intermedio;

- la Circolare INPS n. 40 del 28 febbraio 2017, "Incentivi occupazione giovani, indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti".

- la memoria di Giunta "Più lavoro: il piano straordinario 2017/2018 della Regione Lazio dedicato al lavoro" approvato il 7 marzo 2017;

- la nota della direzione regionale lavoro n. prot. 177022 del 5 aprile 2017 con cui è stato richiesto all’Area normativa europea , il parere preventivo ai fini della conformità agli aiuti pubblici concessi alle imprese ai sensi del Reg. UE 1407/2013;

- la nota n. prot. 211412 del 27 aprile 2017 dell’area normativa europea cui si rinvia per relationem anche per la motivazione del presente atto.

 

1. Premessa

In coerenza con quanto disposto dal POR Lazio FSE 2014/2020, Asse I - Occupazione - Priorità di investimento 8.1 (Ob. Spec. 1), il presente avviso si inserisce in un programma finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate che versano in condizione di svantaggio sociale e marginalità attraverso una iniziativa per l’occupazione che persegue anche la finalità di soddisfare i fabbisogni occupazionali del sistema imprenditoriale.

Il presente avviso intende sostenere l’occupazione o la ricollocazione dei disoccupati al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dall’Azione Cardine 24 "Sperimentazione del Contratto di ricollocazione".

 

2. Oggetto

Con il presente Avviso si prevede l’erogazione di un Bonus per l’assunzione a tempo indeterminato o determinato dei destinatari di cui all’articolo 3.

 

3. Destinatari

Sono destinatari i soggetti di seguito indicati residenti nella Regione Lazio o iscritti in uno dei Centri per l’Impiego della Regione Lazio:

a) i disoccupati, ai sensi dell’art. 19, D.lgs. 150/2015 (1);

b) i soggetti in cerca di occupazione, ai sensi della Circolare n. 34/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

c) i soggetti percettori di mobilità ordinaria o in deroga o percettori di ammortizzatori sociali ai sensi del d.lgs. 22/2015;

Possono partecipare anche gli immigrati in possesso di regolare permesso di soggiorno aventi i requisiti sopra descritti.

 

4. Soggetti Beneficiari

Sono beneficiarie le imprese (2) (Allegato 1 "Domanda di concessione del contributo"), che assumono a decorrere dal 1° gennaio 2017 e nei limiti indicati all’articolo 6.

Precisamente:

- con contratto di lavoro a tempo indeterminato anche part-time per un importo massimo di € 8.000;

- con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato anche part-time (come da tabella art. 5) qualora il destinatario provenga da un percorso di politica attiva promosso dalla Regione Lazio a valere sui POR FSE 2014/2020 e/o FESR 2014/2020.

Per accedere all’aiuto ai sensi del de minimis le imprese, oltre ai requisiti dal presente all’articolo 4, devono impiegare i destinatari in attività/settori che non sono esclusi dall’ambito del Reg. "de minimis". Ove l’impresa operi anche nei settori esclusi dal de minimis, la stessa deve garantire con mezzi adeguati (quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi) che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti di cui al presente Avviso.

Per quanto riguarda tale requisito, si specifica che il de minimis (art. 1 par. 1 del Reg. "de minimis") si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore ad eccezione:

a) della pesca e dell’acquacoltura;

b) della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (nei casi disciplinati dal de minimis stesso);

d) degli aiuti per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada;

e) delle attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri;

f) degli aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.

Nel caso in cui l’impresa operi nei settori di cui alle lettere a), b) o c) sopra citati, ma operi anche in uno o più dei settori ammessi o svolga anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione "de minimis", all’impresa si applicheranno gli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, ferma restando la necessità di garantire la separazione delle attività o la distinzione dei costi delle diverse attività esercitate (quelle per cui si applica il regolamento e quelle per cui non si applica).

Ai sensi del Reg. "de minimis", si prevede un massimale di € 200.000,00 di aiuti, ricevuti dall’impresa unica, calcolati su tre esercizi finanziari consecutivi, compreso quello in corso (e 100.000,00 € se l’impresa unica opera nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi).

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dal Reg. "de minimis" (art. 3.2), l’impresa richiedente deve dichiarare qualsiasi aiuto de minimis ricevuto, come impresa unica, negli ultimi tre esercizi finanziari (compreso quello in corso).

Per "impresa unica" si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni individuate all’art. 2.2 del Reg. de minimis e che si riportano:

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni dei cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate impresa unica.

Qualora si verifichino le condizioni sopra elencate, l’impresa unica dovrà allegare anche una dichiarazione sottoscritta da ciascuna impresa collegata (controllata o controllante).

Qualora l’importo dell’aiuto de minimis a valere sul presente Avviso comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui all’art. 2 del Reg. "de minimis", l’aiuto non potrà essere concesso.

Poiché fino al 15 giugno 2017 il presente avviso coesiste con l’Avviso "Bonus occupazionale per le imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle province di Frosinone e Rieti" di cui alla Determinazione dirigenziale 2 agosto 2016, n. G08857 (che riguarda bonus per l’assunzione a tempo indeterminato di disoccupati residenti legalmente ed ininterrottamente da almeno il 15 giugno 2015 in uno dei Comuni del territorio della Provincia di Frosinone o della Provincia di Rieti - in quanto "aree di crisi" ed oggetto di specifici Accordi di Programma - e privi di un impiego regolarmente retribuito nei sei mesi precedenti all’assunzione) le imprese possono scegliere se richiedere il bonus di cui al presente avviso oppure richiedere quello di cui all’avviso "Bonus occupazionale per le imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle province di Frosinone e Rieti".

 

Le Imprese che abbiano beneficiato o beneficeranno del Bonus occupazionale di cui alla Determinazione dirigenziale 2 agosto 2016, n. G08857 non possono usufruire dei benefici previsti dal presente Avviso per lo stesso lavoratore.

Fermo restando quanto detto, all’impresa che assume con contratto indeterminato, a tempo pieno o parziale, i lavoratori che usufruiscono della NASPI è concesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa (L. 92/2012, art. 2, comma 10-bis), per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

Pertanto nel caso di assunzione del disoccupato che usufruisce della NASPI, l’impresa dovrà scegliere se richiedere per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore oppure decidere di avvalersi del Bonus di cui al presente Avviso utilizzando soltanto gli aiuti in regime di de minimis.

 

5. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono pari ad euro 8.000.000,00 a valere sul POR FSE 2014/2020, Asse I - Occupazione, Priorità d’investimento 8.i, Obiettivo specifico 8.5.

L’importo massimo previsto per ogni assunzione è pari a € 8.000.

Nella tabella di seguito riportata vengono indicati gli importi corrisposti sulla base della tipologia contrattuale:

 

Tipologia di contratto

Importo massimo del bonus

Contratto a tempo indeterminato full time (anche in regime di somministrazione), compreso anche il contratto di apprendistato € 8.000
Contratto a tempo determinato maggiore o uguale a 12 mesi full time (anche in regime di somministrazione) € 5.000
Contratto a tempo determinato maggiore o uguale a 6 mesi full time (anche in regime di somministrazione) € 2.500

 

In ogni caso il Bonus occupazionale è riconosciuto anche per contratti di lavoro a tempo parziale e l’importo del Bonus è proporzionato alle ore di lavoro previste dallo stesso contratto in relazione al contratto nazionale di riferimento.

Possono altresì richiedere l’integrazione del bonus anche in caso di trasformazione del contratto da tempo parziale a full time.

 

6. Criteri e modalità per il riconoscimento del bonus

Il Bonus è riconosciuto nel caso in cui l'assunzione rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.

A tal proposito, si fa riferimento a quanto contenuto nel punto 7.1 della Circolare INPS n. 40/2017, dove l’aumento netto del numero dei dipendenti deve essere inteso nel senso che l’impresa deve verificare l’effettiva forza lavoro presente nei dodici mesi successivi l’assunzione agevolata e non una occupazione "stimata". Pertanto, l’incremento occupazionale dei dodici mesi successivi all’assunzione agevolata va verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi e non la forza lavoro "stimata" al momento dell’assunzione.

Per tale motivo, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), l’incentivo deve essere riconosciuto legittimo per l’intero periodo previsto e le quote mensili eventualmente già godute si "consolidano"; in caso contrario, l’incentivo non può essere riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto.

Il bonus di cui al presente avviso non si applica nei confronti della pubblica amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recati dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.

I contratti a tempo indeterminato stipulati devono essere mantenuti per almeno 24 mesi dall’assunzione, pena la revoca del beneficio, ai sensi dell’art. 12 del presente Avviso.

Il bonus non spetta in caso di pensionamento del lavoratore intervenuto prima dei 24 mesi dall’assunzione in caso di contratto a tempo indeterminato oppure prima della scadenza del termine nel caso di contratto a tempo determinato.

I beneficiari devono avere, al momento dell’erogazione del contributo, almeno una sede operativa ubicata sul territorio della Regione Lazio. Il Bonus occupazionale può essere riconosciuto nel caso di stipula di un contratto di somministrazione di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, fermo restando, in particolare, quanto disposto dalla circolare INPS n. 40/2017.

Le imprese che abbiano beneficiato o beneficeranno del Bonus Occupazionale previsto dal Programma Garanzia Giovani (Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 394 del 2 dicembre 2016, rettificato dal Decreto Direttoriale n. 454 del 19 dicembre 2016) non possono usufruire dei benefici previsti dal presente Avviso per lo stesso lavoratore.

Le Imprese che abbiano beneficiato o beneficeranno del Bonus occupazionale di cui alla Determinazione dirigenziale 2 agosto 2016, n. G08857 non possono usufruire dei benefici previsti dal presente Avviso per lo stesso lavoratore.

 

6.1 Applicazione Regolamento UE 1407/2013

Gli incentivi previsti dal presente Avviso saranno concessi in base al Reg. (UE) 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 "relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis" pubblicata sulla GUUE serie L352 del 24/12/2013.

Si definisce "Aiuto di Stato" qualsiasi contributo finanziato con risorse pubbliche che ha per oggetto la copertura parziale di una o più spese che altrimenti l’impresa beneficiaria dovrebbe sostenere nella normale gestione della sua attività. Per questo motivo, i contributi erogati sulla base del presente Avviso a titolo di incentivi all’assunzione si configurano come "Aiuti di Stato" e devono, quindi, rispettare la normativa comunitaria in materia.

Inoltre, per la definizione di impresa, si fa riferimento a quanto previsto dal codice civile e a quanto disposto dal reg. n. 1407/2013 in materia di impresa "unica" e controllo/collegamento, formale e sostanziale tra imprese.

La normativa comunitaria applicata nel presente Avviso è il Regolamento CE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis». Secondo quanto disposto dal Regolamento citato, possono beneficiare degli Aiuti inclusi nel regime di cui al Regolamento CE n. 1407/2013, le imprese grandi, medie e piccole. L’impresa beneficiaria di un aiuto "de minimis" non può, nell’arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti, ricevere più di 200.000 Euro, incluso l’aiuto in oggetto, di sovvenzioni pubbliche erogate a titolo di "de minimis". Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all’esenzione "de minimis" è di 100.000 Euro. Ai fini della dichiarazione che le imprese devono rilasciare in merito al rispetto della regola del "de minimis", i contributi ricevuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico e, dunque, alla sua attuale realtà economico-giuridica.

Gli aiuti "de minimis" sono da considerarsi concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "de minimis" all’impresa.

I massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto "de minimis" e dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa nello Stato membro interessato.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi.

In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti "de minimis" concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti.

Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto "de minimis" è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto "de minimis" è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Nella dichiarazione "de minimis" devono essere riportati tutti i contributi ricevuti nell’arco di tempo dei tre esercizi finanziari precedenti alla richiesta di contributo dell'impresa, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.

Fermo restando quanto precedentemente detto, il bonus è subordinato altresì a quanto disposto dall’art. 31 del D.lgs. 150/2015 che si richiama nella tabella sottostante:

 

1. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi si definiscono i seguenti principi:

a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;

b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;

d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;

e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore;

f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

 

2. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

 

3. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

 

L’Amministrazione effettuerà un’attività di controllo a campione sui soggetti beneficiari di cui all’articolo 4.

 

6.2 Esclusione

Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente le imprese che richiedono l’applicazione:

- del Regolamento 1407/2013 (art. 1 punto 1 ) se si trovano nella seguente condizione:

a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (3);

b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

1. qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

2. qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;

e) aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.

Inoltre sono escluse le assunzioni per :

- contratti di lavoro domestico;

- attività riguardanti le scommesse, lotterie e case da gioco.

 

7. Requisiti per la Richiesta del Bonus

Per beneficiare del Bonus, l’assunzione deve corrispondere ad attività lavorative effettivamente svolte nelle unità produttive dell’impresa beneficiaria.

In caso di contratto di somministrazione i benefici economici inerenti al Bonus sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore.

Pertanto, il soggetto accreditato ai servizi per il lavoro di cui alla D.G.R. 198/2014 e s.m.i. che partecipa agli avvisi della ricollocazione FSE nel caso in cui assuma un lavoratore con contratti in somministrazione a tempo indeterminato o determinato ai sensi del presente avviso, dovrà scegliere tra il riconoscimento a risultato per le attività di accompagnamento al lavoro svolte per quel lavoratore ai sensi degli avvisi ricollocazione FSE oppure il bonus assunzionale di cui al presente avviso.

Il Bonus è altresì riconosciuto nel caso di assunzione con contratto di apprendistato.

 

8. Termini e modalità di presentazione delle domande

La presentazione delle domande di contributo è a "sportello". Le stesse dovranno essere presentate a decorrere dal 15 maggio 2017 e fino all’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

I soggetti beneficiari di cui all’articolo 4 dovranno caricare la documentazione (Allegati 1, 2, 3, 4) prevista dall’Avviso all’art. 9 attraverso la procedura telematica accessibile dal sito http://www.regione.lazio.it/sigem. La procedura telematica sarà disponibile in un’area riservata del sito, previa registrazione del soggetto proponente e successivo rilascio delle credenziali di accesso (nome utente e password). La procedura sarà da ritenersi conclusa solo all’avvenuta trasmissione di tutta la documentazione prevista dall’Avviso e prodotta dal sistema. I beneficiari, qualora abbiano già le credenziali per la richiesta del bonus, potranno servirsi di quelle già utilizzate in precedenza.

Le domande così inserite verranno esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione e saranno accolte e finanziate nei limiti delle risorse disponibili.

 

9. Documentazione

Alla "Domanda di concessione del contributo" (Allegato 1) sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa (o suo delegato), ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

a. Copia del documento d’identità del legale rappresentante, in corso di validità o suo delegato comprensiva di delega alla firma;

b. Copia del documento di identità del lavoratore assunto, in corso di validità;

c. Dichiarazione di insussistenza conflitto di interessi e clausola anti-pantouflage del soggetto beneficiario (Allegato 2);

d. Dichiarazione sostitutiva del lavoratore assunto (allegato 3);

e. Il file excel debitamente compilato (allegato 4).

Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per la concessione di Aiuti di Stato in "de minimis" (allegato 4) per i datori di lavoro.

Se la richiesta di contributo riguarda più lavoratori è sufficiente presentare un’unica domanda.

Le richieste di contributo non complete della documentazione stabilita nel presente Avviso non saranno ammesse salvo quanto previsto all’art. 10.

 

10. Istruttoria delle domande

A seguito della presentazione delle domande, la Direzione Regionale Lavoro anche attraverso un proprio soggetto in house providing, procederà all’istruttoria delle domande pervenute e provvederà alla nomina di un apposito nucleo istruttorio che verifica l’ammissibilità, accertando la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla concessione del Bonus.

La mancanza di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti dall’Avviso, comporta l’esclusione della domanda.

L’impresa può, qualora non ammessa, ripresentare la domanda di contributo che varrà come nuova richiesta.

Le istanze sono esaminate secondo il procedimento "a sportello" seguendo l’ordine cronologico di presentazione.

L’elenco delle domande accolte e di quelle non accolte con le relative motivazioni, sarà approvato con atto del Direttore regionale competente in materia di lavoro entro 60 giorni lavorativi e pubblicato sul sito internet della Regione Lazio, canale tematico "Lavoro" http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/?vw=contenutiDettaglio&cat=1&id=23 sul sito LAZIOEUROPA e sul BURL.

L’atto del direttore regionale, sopra citato, costituisce atto di concessione del finanziamento nel quale risulta che l’aiuto è concesso in base al Reg. UE 1407/2013 nel rispetto del massimale previsto. Tutto ciò ai fini della corretta registrazione dell’aiuto concesso nel Registro Nazionale Aiuti di Stato gestito dal MISE.

 

11. Erogazione del contributo

La Regione erogherà il Bonus occupazionale in due tranche, e fino a concorrenza dei fondi disponibili.

La prima tranche, pari al 50% del contributo ammissibile concesso, verrà erogata previa verifica dei requisiti di ammissibilità (per l'impresa richiedente e per i disoccupati assunti) come dichiarati in sede di domanda.

Il saldo, di pari entità, verrà erogato alla scadenza dei 12 mesi dalla data di assunzione per i contratti di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando successiva verifica del mantenimento dell’occupazione dopo 24 mesi dall’assunzione.

Relativamente ai contratti a tempo determinato, il saldo avverrà alla scadenza dei 6 mesi o dei 12 mesi secondo il tipo di contratto di lavoro stipulato, fermo restando quanto previsto all’art. 5.

L’erogazione del Bonus occupazionale è inoltre subordinata alla verifica del rispetto del limite di importo previsto per gli aiuti "de minimis" concessi nel triennio, e delle altre condizioni applicabili, ai sensi dell’art. 6, par. 3 del Reg. "de minimis", nonché dell’osservanza del rispetto dei principi stabiliti dalle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti (in particolare l’art. 31 del D.lgs. 150/2015).

L’erogazione del contributo sarà effettuata sul conto corrente dedicato ai rapporti con la P.A., anche se non in via esclusiva, specificamente indicato dall’imprese richiedente al momento della presentazione della domanda di concessione, con l’indicazione delle generalità della persona autorizzata ad operare sullo stesso.

La domanda di concessione del contributo, secondo il format allegato al presente Avviso (allegato I), deve contenere la documentazione attestante l’avvenuta assunzione e la regolare posizione contributiva (INPS/INAIL).

Ai fini dell’erogazione del Bonus occupazionale, la Regione attiverà specifici controlli sulle autodichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalle imprese. In caso di accertata mancata corrispondenza tra le autodichiarazioni rese dai beneficiari e i controlli effettuati sulle stesse da parte della Regione Lazio, sarà disposta la decadenza dal beneficio o la revoca, per l’intero ammontare, in caso di contributo già concesso. Nell’ipotesi in cui la decadenza dal beneficio e/o la revoca siano disposte successivamente all’erogazione della prima tranche di contributo, si procederà anche al recupero di quanto già erogato, se non spontaneamente restituito in esito ad apposito procedimento in contraddittorio, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 241/90 e s.m.i..

Qualora il saldo sia stato erogato e ad un successivo controllo da parte della Regione Lazio il lavoratore risultasse licenziato prima dei 24 o prima della scadenza prevista dal contratto a tempo determinato, l’impresa dovrà restituire il contributo ricevuto, salvo i casi di licenziamento per giusta causa previsti dalla normativa vigente in materia.

 

12. Controlli e revoca del contributo

Conformemente alla normativa di riferimento ed alle procedure adottate nell’ambito del POR FSE Lazio 2014-2020, e tenuto conto delle specificità delle misure realizzate nell’ambito del presente Avviso, ai fini della verifica della regolarità delle attività realizzate e delle domande di rimborso, sono previsti i seguenti controlli volti a:

- verificare la veridicità delle dichiarazioni effettuate dai soggetti beneficiari di cui all’articolo 4 sul rispetto degli aiuti di stato sia al momento della concessione che al momento dell’erogazione del bonus;

- effettuare i controlli documentali per l’accertamento della conformità della domanda di concessione del contributo e la regolarità delle assunzioni, conformemente a quanto previsto dal presente Avviso e dalla normativa di riferimento;

- verificare le comunicazioni obbligatorie;

- verificare il mantenimento dello stato occupazionale del lavoratore assunto, nei termini indicati al presente Avviso;

- effettuare le verifiche in loco.

Il soggetto beneficiario è responsabile della regolarità di tutti gli atti di propria competenza connessi all’ammissibilità del Bonus occupazionale. È altresì responsabile, come per le dichiarazioni rese in autocertificazione di ogni altra attestazione resa nel corso di realizzazione delle attività.

Tutta la documentazione dovrà essere conservata presso la sede del soggetto beneficiario per un periodo di 5 anni. La Regione Lazio può in ogni momento svolgere controlli allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal presente Avviso, nonché la veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti.

I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli organi di controllo comunitari, nazionali e regionali potranno effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell’attività nonché ad attività concluse.

La Regione Lazio si riserva la facoltà di chiedere al soggetto beneficiario ogni chiarimento e integrazione necessari ai fini del controllo. Il soggetto beneficiario è tenuto a rispondere nei termini e nei modi indicati dall’Amministrazione.

I controlli potranno essere effettuati dalla Regione anche per tramite di soggetti incaricati, e/o da altri organismi di controllo.

Le verifiche richiederanno l’esibizione di documenti giustificativi per comprovare i risultati dichiarati dal beneficiario ossia per attestare che le attività ed i risultati dichiarati sono stati realmente realizzati.

In presenza di irregolarità sono applicate le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nonché dal presente Avviso.

Il provvedimento di decadenza è automatico e verrà adottato in esito all’instaurazione di apposito contraddittorio sulle risultanze istruttorie ex art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i..

 

12.1 Revoca

È prevista la REVOCA del contributo nei seguenti casi:

- il soggetto beneficiario di cui all’articolo 4 risolva anticipatamente il rapporto di lavoro oggetto del contributo rispetto a quanto dichiarato nella domanda di concessione del contributo (V. Allegato1);

- presenza di irregolarità amministrative o contabili rilevate in sede di controllo che si configurino come violazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, con particolare riguardo alla normativa in materia di rapporti di lavoro, regolarità contributiva e fiscale;

- mancato mantenimento della posizione occupazionale a 24 mesi per il contratto a tempo indeterminato, mentre per i contratti a tempo determinato vale la durata del contratto stesso;

- pensionamento intervenuto prima dei 24 mesi dall’assunzione in caso di contratto a tempo indeterminato oppure prima della scadenza del termine nel caso di contratto a tempo determinato.

Il contributo verrà rimodulato in caso di dimissioni volontarie (escluse quelle per giusta causa) o licenziamento per giusta causa intervenuti prima della scadenza dei contratti stipulati. La rimodulazione verrà effettuata in considerazione del periodo di occupazione riproporzionando i mesi di effettivo lavoro svolto in base alla tipologia contrattuale.

In caso di dimissioni per giusta causa, la Regione si riserva di revocare il contributo per intero.

Qualora si sia già proceduto con l’erogazione del contributo, la Regione procederà al recupero delle somme.

In caso di revoca o rimodulazione del contributo, il beneficiario dovrà restituire alla Regione Lazio oltre alla quota capitale, anche gli interessi legali che saranno calcolati dalla data dell'erogazione del contributo alla data dell’effettiva restituzione e/o recupero dello stesso.

La revoca o la rimodulazione del contributo sarà disposta con atto del Direttore Regionale competente in materia di lavoro, previa ricezione e valutazione delle eventuali controdeduzioni inviate da parte delle imprese interessate.

Non si procederà alla revoca del contributo nei casi in cui l’impresa beneficiaria sia interessata da trasformazioni inerenti la natura giuridica che non compromettano l’occupazione del lavoratore.

 

13. Obblighi e Adempimenti

Di seguito vengono riportati i principali adempimenti che il soggetto beneficiario è tenuto a rispettare, pena la revoca dei contributi.

Il Soggetto beneficiario si impegna a:

- osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di fondi strutturali ed accettare il controllo della Regione Lazio, Stato Italiano ed Unione Europea;

- rispettare gli obblighi informativi ai fini del monitoraggio fisico, finanziario e procedurale previsti nell’ambito dei Fondi Regionali;

- assicurare la tracciabilità dei servizi erogati per ogni singolo lavoratore interessato;

- rendere disponibile, tutta la documentazione necessaria alla gestione e al monitoraggio dell’intervento;

- conservare adeguatamente su supporto cartaceo e/o informatico tutta la documentazione inerente l’assunzione;

- rendersi disponibile, per eventuali controlli in loco in itinere e a chiusura dell’intervento da parte dei revisori nazionali ed europei;

- rendere disponibili, i documenti giustificativi relativi ai servizi erogati e alle spese sostenute per un periodo di cinque anni dopo la chiusura dell’intervento;

- applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale adottato dall’Impresa;

- assicurare la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie attraverso un conto corrente bancario dedicato se pur non esclusivo nel rispetto della L. 136/2010 e s.m.i.;

- non mettere in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.lgs. 198/2006 accertati da parte della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

- su richiesta dell’amministrazione regionale esibire la documentazione originale;

- fornire con cadenza periodica e secondo le modalità stabilite dall’amministrazione regionale tutti i dati richiesti e relativi al finanziamento ricevuto;

- assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche con la presenza del personale interessato;

- agevolare l’effettuazione dei controlli nel corso delle visite ispettive;

- fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste dalla Regione Lazio entro i termini fissati;

- assicurare la massima trasparenza e parità di trattamento secondo il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (Direttiva n. 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006).

In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto beneficiario, la Regione Lazio, previa diffida ad adempiere, procederà alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme erogate.

 

14. Monitoraggio delle Attività e Disciplina di riferimento per il FSE

Il monitoraggio dello stato di avanzamento sia finanziario che fisico dell’intervento sarà effettuato attraverso il sistema regionale informativo e di monitoraggio in uso presso la Regione Lazio, secondo tempistiche e modalità stabilite, al fine di monitorare lo stato di avanzamento dell’attività attraverso strumenti di rilevazione di informazioni di tipo quali-quantitativo. Fatte salve specifiche indicazioni contenute nel presente Avviso, le operazioni si realizzano nel rispetto della disciplina prevista dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal Regolamento (UE) n. 1304/2013.

L’Avviso si attua nelle more del processo di revisione del sistema di gestione e controllo connesso alla realizzazione della programmazione FSE 2014/2020, tenuto conto dell’avvenuto accertamento della coerenza tra le disposizioni presenti nei richiamati provvedimenti e la normativa UE citata all’articolo 1.

 

15. Informazione e pubblicità

I beneficiari hanno specifiche responsabilità in materia di informazione e comunicazione; in particolare essi sono tenuti ad attuare una serie di misure in grado di far riconoscere il sostegno dei fondi riportando:

a. l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nel Regolamento di esecuzione n. 821/2014, insieme a un riferimento all'Unione Europea; b. il riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.

Il beneficiario, inoltre, garantirà che i destinatari siano informati in merito a tale finanziamento: qualsiasi documento, relativo all'attuazione dell'operazione usata, contiene una dichiarazione da cui risulta che l’operazione è cofinanziata dal FSE tramite il POR FSE 2014-2020 della Regione Lazio.

 

16. Condizioni di tutela della privacy

Ai sensi della D.G.R. n. 551 del 5/12/2012, ai fini del trattamento dei dati personali, il titolare delle banche dati regionali è la Regione Lazio - Direzione regionale Lavoro.

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che la raccolta e il trattamento dei dati conferiti sono effettuati con la esclusiva finalità di abilitare l’utente all’accesso e fruizione dei servizi ivi richiesti.

Il trattamento dei dati, realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate nel d.lgs. 196/2003 sopra citato, sarà effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati dalla Regione Lazio.

L’eventuale rifiuto di conferire i dati personali da parte dell’interessato comporta l’impossibilità per lo stesso di usufruire dei servizi richiesti.

La raccolta e trattamento dei dati conferiti sono effettuati dalla Regione Lazio, con sede in Roma, Via R. Raimondi Garibaldi n. 7 per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del suddetto d.lgs. 196/2003. In particolare l’interessato può:

- ottenere dal titolare o dai responsabili del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;

- avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;

- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati; - opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

 

17. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Dr. Claudio Priori fino alla fase di ricevimento delle domande e nomina del nucleo istruttorio. Successivamente sarà nominato quale responsabile del procedimento un funzionario dell’Area Attuazione interventi.

Richieste di informazioni e/o chiarimenti in merito all’Avviso possono essere inoltrate al seguente indirizzo mail: bonus2017@regione.lazio.it a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale della regione Lazio http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/ e su LAZIO EUROPA.

Le domande più frequenti saranno trasformate in FAQ e pubblicate, periodicamente, sul canale Lavoro della Regione Lazio al link http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/.

Le (FAQ) verranno fornite solo ed esclusivamente attraverso pubblicazione anonima sotto forma di chiarimenti.

 

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- Note -

(1) Ai sensi della normativa vigente, di cui al D.Lgs. 150/2015, sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che rilasciano la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.

(2) Per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano una attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente una attività economica, come disposto nell’Allegato I del Reg. CE 651/2014.

(3) Regolamento CE n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

 

Allegato 1

DOMANDA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 2

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI E CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 3

DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE ASSUNTO

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 4

DICHIARAZIONE DE MINIMIS

(Testo dell’allegato)