Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 aprile 2018, n. 10031

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Sentenza di appello - Motivazione apparente - Rinvio per relationem alla sentenza di primo grado - Nullità della sentenza - Cassazione con rinvio - Avviso di accertamento - Azienda della grande distribuzione - Ammortamento accelerato dei cespiti - Deducibilità - Differenze negative di cassa - Ammanchi fisiologici

 

Fatti di causa

 

L'Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti della B. A., società con stabile organizzazione in Italia, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, della Commissione tributaria regionale del Veneto che, decidendo sulla controversia nascente dall'impugnazione di avviso di accertamento relativo ad Iva, Irpeg ed Irap degli anni 1998 e 1999 e della consequenziale cartella, in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla Società, aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado (con la quale il primo Giudice aveva annullato integralmente la cartella e, parzialmente, gli avvisi di accertamento, annullando la maggior parte dei rilievi in essi contenuti, e, imponendo all'Ufficio fiscale, con riferimento ai rilievi relativi agli ammortamenti riconosciuti legittimi, di riconoscere, senza necessità di presentazione di alcuna istanza, la deducibilità di un quinto del relativo ammontare nei successivi quattro esercizi).

Il Giudice di appello riteneva di concordare con la decisione assunta dai primi Giudici in ordine a tutti i vari rilievi contestati dalla contribuente, ad eccezione delle statuizioni relative all'ammortamento dei beni acquistati negli esercizi 1998 e 2000 ed alle differenze negative di cassa.

In particolare, poi, il Giudice di appello riteneva che alle bilance elettroniche potesse applicarsi l'aliquota di ammortamento del 25% in quanto beni sottoposti ad un elevato grado di obsolescenza tecnologica e che la Società aveva applicato l'aliquota, inferiore, del 20%.

In ordine invece agli ammanchi di cassa il Giudice di appello riteneva che gli stessi fossero stati legittimamente dedotti dalla Società, pur nella carenza di prova, data la minima incidenza degli stessi sul fatturato complessivo e la circostanza che detti ammanchi potessero essere considerati di comune accadimento nel settore della grande distribuzione.

Il ricorso dell'Agenzia delle entrate è fondato su unico motivo cui resiste, con controricorso, la Società la quale propone ricorso incidentale subordinato su unico motivo.

La Società ha depositato memorie ai sensi dell'art. 378 cod.proc.civ.

 

Ragioni della decisione

 

1. L'Agenzia delle entrate, dopo avere premesso ed esposto l'articolato contenuto degli avvisi di accertamento portanti più rilievi, la decisione assunta al riguardo dalla Commissione tributaria provinciale e il contenuto del proprio atto di appello, con l'unico motivo di ricorso denuncia la sentenza impugnata di nullità, ai sensi dell'art.360, I comma, n.4 cod.proc.civ., per vizio di apparente motivazione.

2. La censura è fondata. A fronte di specifici e puntuali motivi di appello proposti dall'Agenzia delle Entrate avverso tutti i numerosi capi della sentenza di primo grado alla stessa sfavorevoli, la Commissione regionale ha così statuito: "nell'analizzare i vari rilievi contestati e dettagliatamente esaminati dai primi Giudici codesta Commissione regionale non può che concordare con la decisione impugnata essendo ragionamenti espressi a sostegno della stessa esenti da vizi logici nell'applicazione della vigente normativa ..."

3. Tale motivazione, pur esistente graficamente, inficia di nullità la sentenza impugnata per la sua mera apparenza. Ed invero, tale argomentazione, contenente un mero rinvio per relationem alla prima decisione, è inidonea a costituire motivazione, laddove le ragioni della condivisione non vengono espresse, riportandosi mere clausole di stile attraverso le quali non è dato neppure comprendere le ragioni del rigetto degli specifici mezzi di impugnazione (cfr.di recente, tra le molte, Cass.n.9105 del 7/4/2017; Cass.n.20648 del 14/10/2015 e Cass.n. 14786 del 19/7/2015).

4. L'accoglimento del ricorso principale comporta l'assorbimento del motivo di ricorso incidentale subordinato con il quale si censura, anche se sotto l'egida del n.3, I comma, dell'art.360 c.p.c., lo stesso capo di sentenza.

5. Ne consegue, in accoglimento del ricorso principale ed assorbito l'incidentale, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e regolerà le spese processuali di questo giudizio.

 

P.Q.M.

 

In accoglimento del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.