Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 aprile 2018, n. 10078

Contratto di collaborazione a progetto - Indici della subordinazione - Attività concretamente espletata

 

Fatto

 

Rilevato che con verbale di accertamento del 21.8.2008 l'INPS assumeva l'obbligo contributo della società C.A.C. S.r.l. in relazione ad una lavoratrice assunta con contratto di collaborazione a progetto;

che accolta l'opposizione della società e proposto appello dall'INPS, la Corte d'appello di Firenze (sentenza del 17.4.2012 nr. 449 del 2012) rigettava il gravame, in quanto: a) riteneva sussistente un "progetto" specifico; b) rilevava che l'INPS non aveva allegato e provato gli indici della subordinazione con riferimento all'attività concretamente espletata dalla lavoratrice;

che propone ricorso per cassazione l'INPS affidato ad un unico motivo ed illustrato con memoria ex art. 380 bis c.p.c;

che non ha proposto attività difensiva la società.

 

Diritto

 

Considerato che il motivo con cui si deduce la violazione e falsa applicazione di legge - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod. proc. civ. - per violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 69, commi 1-2 e 3, D. Igs 276/2003 e degli artt. 2728, 2729 e 2697 cod. civ. è infondato;

che la ratio decidendi della Corte di Appello è fondata:

a) sulla affermazione di sussistenza, nel contratto di lavoro, di un progetto "specifico" in quanto non coincidente con l'oggetto sociale della C., funzionale al raggiungimento di un risultato finale;

b) sulla considerazione della mancata allegazione e prova, da parte dell'INPS, di circostanze idonee a delineare un'attività lavorativa con le caratteristiche della subordinazione;

che l'INPS censura la statuizione della Corte distrettuale per la ragione che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, il progetto coinciderebbe con l'attività della C. senza contenere il riferimento al risultato che il collaboratore avrebbe dovuto realizzare; lamenta, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe ricavato il progetto dal contenuto del contratto di collaborazione, senza considerare che lo stesso debba costituire "parte separata" seppure collegata al relativo contratto di lavoro;

che, infine, la corte fiorentina avrebbe errato nell'attribuire all'INPS l'onere di prova della subordinazione, spettando alla parte datoriale la prova della sussistenza di una collaborazione coordinata e continuativa;

che la critica che investe il giudizio di "specificità" del progetto e di funzionalità dello stesso, benché formulata in termini di violazione di legge, censura, per come sviluppata, l'apprezzamento dei fatti operata dal giudice;

che la valutazione dei giudici di merito in base alla quale la previsione di uno " studio di mercato, ricerca di mercato, ricerca ed apertura di nuovi mercati anche extranazionali per l'organizzazione e la vendita di autovetture nuove di marchi di prestigio" sia funzionale al raggiungimento di un obiettivo finale, diverso da quello proprio dell'attività sociale, tratto dall'analisi degli elementi di valutazioni disponibili, in sé coerente, non può essere rivalutata in questa sede;

che, infatti, anche prima della modifica apportata all'art. 360 c.p.c., n. 5, dal D.L. n. 83 del 2012, cit., art. 54, la censura di vizio di motivazione non può essere volta a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, né per suo tramite si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento (cfr. da ult. Cass. n. 7916 del 2017);

che la censura, come genericamente proposta, in base alla quale non vi sarebbe, nella statuizione impugnata, alcun riferimento " al progetto che il lavoratore avrebbe dovuto realizzare" è contraddetta dal contenuto della sentenza impugnata in cui espressamente si legge che "tale progetto (...) richiama la necessità di un risultato finale che il collaboratore si propone di raggiungere entro un termine predeterminato e con autonoma gestione dei tempi di lavoro";

che alcuna violazione di legge è configurabile per essere stato il progetto inserito nel corpo del contratto di lavoro;

che, invero, l'art. 62 del D.Lgs. 276/2003 - che richiede la stipula per iscritto del contratto solo ad probationem - prescrive che nell'atto scritto sia indicato il "progetto e programma di lavoro", senza imporre una forma obbligata di dichiarazione. Può, quindi, ritenersi che il contenuto della prestazione oggetto del contratto sia desumersi anche dal testo complessivo del documento cui le parti abbiamo fatto riferimento per la regolazione del loro rapporto (cfr. Cass. 19.4.2006 nr. 7716);

che, inoltre, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione delle regole in punto di riparto dell'onere probatorio, ponendo, ex art. 2697 cod. civ., a carico dell'INPS la prova dei fatti costitutivi (svolgimento di un'attività subordinata) del diritto alla contribuzione;

che in difetto di attività difensiva della società C.A.C. s.r.l. non si fa luogo a pronuncia sulle spese;

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.