Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 aprile 2018, n. 10035

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Motivi di ricorso esistenti e ritenuti assorbiti dai giudici di merito - Errore di fatto decisivo - Impossibilità di valutazione da parte della Cassazione - Ricorso per revocazione - Legittimità

 

Fatti di causa

 

P.G.P. chiede, con unico mezzo ai sensi dell'art. 391-bis e dell'art. 395, n. 4 cod. proc. civ., la revocazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale questa Corte, in accoglimento del ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza n. 124/2009 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 31 agosto 2009 e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., rigettato il ricorso introduttivo proposto dal contribuente.

L'Agenzia delle Entrate ha depositato atto ex art. 370 c.p.c. ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza.

 

Ragioni della decisione

 

Con l'unico motivo il ricorrente deduce l'evidente errore di fatto in cui era incorsa la Corte di cassazione, la quale, con la sentenza indicata in epigrafe, nell'accogliere il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate (con il quale si censurava la sentenza della C.T.R. che aveva dichiarato l'Amministrazione erariale decaduta dal potere di accertamento), aveva, poi, deciso la controversia nel merito, rigettando il ricorso introduttivo proposto dal contribuente, sull'erroneo presupposto, in fatto, che la controversia si esaurisse in tale vaglio preliminare, mentre con il ricorso introduttivo erano state formulati ulteriori quattro motivi di impugnazione nel merito dell'atto impositivo, ritenuti assorbiti sia dal primo giudice che dal giudice di appello innanzi al quale erano stati ritualmente riproposti.

Il ricorso è fondato e va accolto.

L'esistenza (non l'apprezzamento) di un motivo di ricorso (introduttivo), non esaminato dal giudice di primo grado in quanto espressamente ritenuto assorbito dall'accoglimento di altro motivo, ma espressamente riproposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c. in appello, e nondimeno in quella sede ancora dichiarato assorbito per la stessa ragione, costituisce un fatto processuale la cui affermata (o, come nel caso di specie, supposta) inesistenza, contrariamente all'evidenza, costituisce errore di fatto percettivo idonea a condurre alla revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., ove immediatamente percepibile dagli atti e decisivo (v. in termini Cass. sez. 5 n. 16798 del 22/7/2016; Sez. L, n. 16236 del 25/09/2012; Sez. 2, n. 11937 del 08/08/2002).

Nella specie, l'esistenza dei motivi ritenuti assorbiti dai giudici di merito era evidente in atti (dal contenuto della sentenza impugnata) e la decisività dell'errore è apprezzabile in quanto, ove la Corte di cassazione avesse tenuto presente l'esistenza dei detti motivi rimasti assorbiti nel precedente gradi di merito, una volta accolto il ricorso della parte rimasta soccombente, con ciò escludendo la fondatezza dell'unico motivo esaminato, non avrebbe potuto decidere nel merito, ma avrebbe dovuto rinviare al giudice a quo, al fine di risolvere quella parte residua della controversia.

Non può, però, procedersi, in sede rescissoria, ad un esame nel merito delle dette questioni rimaste assorbite e obliterate per errore di fatto percettivo perché, per costante e condiviso indirizzo di questa Corte, le questioni rimaste assorbite nel giudizio di merito non possono essere esaminate nel giudizio di legittimità - e ciò nemmeno ove sia proposto ricorso incidentale condizionato - trattandosi di questioni non esaminate dai giudice dei merito e rimaste assorbite, ma vanno riproposte davanti alla C.T.R. (v. Cass., Sez. 5, n. n. 574 del 15/01/2016; Sez. 5, n. 11947 del 10/06/2016 Sez. L, n. 6572 del 03/12/1988; Sez. 3, n. 767 del 09/02/1982, Sez. L, n. 1980 del 07/04/1981).

Alla decisione rescindente deve quindi seguire, in sede rescissoria, la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in relazione ai motivi già accolti con la sentenza revocata, con rinvio alla C.T.R. della Liguria, in diversa composizione, la quale, applicando i principi di cui alla predetta sentenza di questa Corte n. 21576/2016, provvederà sulle questioni dalla stessa C.T.R., in precedenza, ritenute assorbite.

Alla predetta C.T.R. va rimessa, inoltre, ogni statuizione sulle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso per revocazione; in sede rescissoria, accoglie il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 124/2009 depositata il 31.08.2009 e, per l'effetto cassa la sentenza medesima e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, per l'esame dei motivi del ricorso introduttivo ritenuti assorbiti nei precedenti gradi di merito e anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di revocazione e di quello concluso con la sentenza revocata.