Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 luglio 2018, n. 18778

Imposte dirette - IRPEF - Istanza di rimborso - Contenzioso tributario - Procedimento - Atto di appello - Notifica a mezzo posta

Ritenuto che

L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. Sicilia n. 2919/18/16 dep. 10.08.2016, che su impugnazione del silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso del 90% dell'IRPEF, corrisposta per gli anni 1990, 1991, 1992, mediante le ritenute effettuate e versate all'Amministrazione finanziaria dal datore di lavoro/sostituto di imposta, trattandosi di rapporti già definiti, ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio, ex art. 22 d.Ig.s 546/92, non riscontrando in atti il deposito della ricevuta postale di spedizione dell'appello e non risultando nella fotocopia dell'avviso di ricevimento la data di spedizione.

G.L. si è costituito con controricorso.

L'Agenzia delle entrate ha depositato memoria.

 

Considerato che

 

1. Col primo motivo del ricorso si deduce error in procedendo ex art. 22 e 53 nonchè violazione 112 c.p.c.; col secondo motivo si deduce violazione di legge, dell'art. 9, comma 17 della I. n. 289 del 2002 e dell'art. 1, comma 665, della I. n. 190 del 2014, per non avere la CTR correttamente interpretato l'ambito soggettivo delle disposizioni applicabili alla fattispecie, che riguarda solo il soggetto che ha versato l'imposta, cioè il datore di lavoro sostituto d'imposta.

2. Il primo motivo è fondato, in applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di contenzioso tributario, non costituisce motivo di inammissibilità dell'appello notificato a mezzo posta il fatto che, all'atto della costituzione, l'appellante depositi l'avviso di ricevimento del plico inoltrato per raccomandata in luogo del prescritto avviso di spedizione, atteso che anche l'avviso di ricevimento riporta la data della spedizione, sicché il relativo deposito è perfettamente idoneo ad assolvere la funzione probatoria connessa a tale adempimento (Cass. n. 19138/16; SU n. 13452 e n. 13453 del 29/05/2017; Cass. n. 11559 del 11/05/2018).

Nella fattispecie in esame l'Ufficio ha depositato l'atto di appello nei termini di cui all'art. 22 e 53 d.lgs. 546/92, unitamente alla copia della ricevuta di ritorno della raccomandata di notifica al difensore costituito nel domicilio eletto, come è dato evincere dagli atti di causa cui il Collegio ha accesso in relazione al vizio denunciato.

3. In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo, la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Sicilia, in diversa composizione.