Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 febbraio 2017, n. 4711

Plusvalenza conseguita nel momento in cui la proprietà entra nel patrimonio del cedente - Data dell’atto di identificazione catastale - Non conta al fine di calcolare la plusvalenza del terreno sul quale si deve costruire un immobile - Conta la comunicazione di fine lavori

 

Fatto e diruto

 

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L.M. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento per l’IRPEF, quale plusvalenza determinatasi a seguito della vendita di un terreno edificabile in data 19.5.2004, a fronte della quale l’acquirente aveva promesso e consegnato una villetta.

Nella decisione impugnata, la CTR ha ricordato che l’agenzia aveva calcolato il valore della villetta, secondo quanto indicatole dalla stessa contribuente, in esito ad una perizia di parte. Il momento impositiva avrebbe dovuto coincidere con il 2007, anno di consegna dell’immobile.

Il ricorso si affida ad un unico motivo, col quale la contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1472 comma 1° c.c. e dell’art. 68 comma 1° DPR n. 917/86, relativamente al momento realizzativo della plusvalenza ed impositivo (art. 76 DPR n. 597/73), nonché dell’art. 21 DPR n. 917/86, in tema di modalità di fissazione dell’aliquota, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c..

Ella assume che erroneamente la CTR avrebbe fatto coincidere la plusvalenza con l’atto di trasferimento dell’immobile - nel corso del 2007 - mentre a quella data risalirebbe solo un atto di identificazione catastale, laddove la compiuta realizzazione del bene avrebbe dovuto rimontare alla comunicazione di fine lavori, il 27 giugno 2006 e successiva comunicazione per variazione del 4 luglio 2006.

L’intimata si è costituita senza controricorso.

Il motivo è fondato.

Nella vendita di cosa futura l'effetto traslativo si verifica nel momento in cui il bene viene ad esistenza nella sua completezza (p; Sez. 2 n. 24172 del 25/10/2013; Sez. 1, n. 9994 del 16/05/2016).

D’altronde, come è stato rilevato dagli stessi giudici d’appello, conta il fatto che, in tema di imposte sui redditi, ai fini dell'applicazione dell'art. 76 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 - il quale prevede altresì, al comma secondo, che la plusvalenza sia costituita dalla differenza tra il prezzo d'acquisto e quello conseguito con l'alienazione

- nel caso di permuta di cosa esistente (un terreno) con cosa futura (la realizzazione di un fabbricato), la plusvalenza deve considerarsi conseguita nel momento in cui la proprietà della costruzione realizzata è entrata nel patrimonio del cedente.

Tale momento, ai sensi dell'art. 1472 cod. civ., coincide con quello in cui la cosa futura viene appunto ad esistenza, dovendosi escludere che possa invece riguardare l’atto di identificazione catastale.

Deve dunque procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del grado di cassazione.