Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 31 gennaio 2017, n. 2397

Tributi - Imposte di registro, catastali e ipotecarie - Immobile - Compravendita

 

Svolgimento del processo

 

1 - Con sentenza n. 65/04/2005 la CTP di Macerata accoglieva il ricorso proposto da M.G. avverso l'avviso di liquidazione con il quale l'Ufficio di Recanati dell'Agenzia delle entrate aveva richiesto a titolo di imposta suppletiva il pagamento, oltre alle sanzioni, delle maggiori imposte di registro, catastali e ipotecarie relative all'atto di compravendita di un immobile urbano acquistato dalla predetta in data 11.11.1998, per il quale erano state applicate le agevolazioni, poi disconosciute dall'Ufficio, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 168 del 1982, in quanto il Comune di Potenza Picena, in cui era situato detto immobile, aveva adottato il piano particolareggiato del centro storico - al quale era stato attribuito valore di piano di recupero - in data 21.12.1993, approvandolo definitivamente in data 8 giugno 1994, cioè in epoca successiva all'entrata in vigore della l. n. 457 del 1978.

1.1 - La CTR di Ancona, con la decisione indicata in epigrafe, ha rigettato i gravami proposti dall'Ufficio, che aveva ribadito la non spettanza delle agevolazioni, nonché dalla M., la quale si doleva del regolamento delle spese processuali, affermando la sostanziale equivalenza, ai fini del riconoscimento della spettanza dell'agevolazione, fra il piano particolareggiato approvato dal Comune di Potenza Picena e il piano di recupero richiamato dalla citata l. n. 168 del 1878 (ndr l. n. 168 del 1982).

1.2 - Per la cassazione di tale decisione l'Agenzia Delle Entrate propone ricorso, affidato a unico motivo, cui la M. resiste con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

2 - Con il proprio ricorso l'Amministrazione denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 5 della l. n. 168 del 1982 e 34 della l. n. 457 del 1978, per aver la CTR erroneamente ritenuto che il piano particolareggiato approvato dal Comune di Potenza Picena potesse essere equiparato ad un piano di recupero - nel cui ambito la legge n. 168 del 1982 prevede l'agevolazione in esame - sebbene tale norma affermasse tale equipollenza solo nell'ipotesi in cui i piani particolareggiati fossero già approvati alla data di entrata in vigore di detta legge.

3. Il ricorso è fondato.

3.1. Vale bene premettere che l'applicazione dell'imposta di registro e di quelle ipotecarie e catastali in misura fissa, prevista dall'art. 5 della legge 22 aprile 1982, n. 168 per gli atti di trasferimento di immobili compresi nei piani di recupero di cui agli artt. 27 e della legge 5 agosto 1978, n. 457, pone una norma di natura eccezionale, da interpretarsi restrittivamente con riferimento alla finalità di agevolare sul piano tributario lo sviluppo dell' edilizia abitativa (Cass., 5 giugno 2013, n. 14152).

3.2. L'equiparazione ai piani di recupero dei piani particolareggiati non può intendersi generalizzata, ma deva essere intesa nel senso previsto dalla normativa indicata, la quale (art. 34 della l. 457 del 1978) prevede che soltanto ai piani particolareggiati "già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge e finalizzati al risanamento del piano edilizio esistente", i Comuni possono attribuire il valore di piani di recupero.

3.3. Nel caso in esame il piano particolareggiato del Comune di Potenza Picena venne approvato in data 8 giugno 1994, in epoca ben posteriore al 20 agosto 1978, data di entrata in vigore della citata l. n. 457 del 1978, ragion per cui l'equiparazione affermata dal giudice del merito risulta contrastante con la suddetta disposizione (cfr. anche Cass., 11 luglio 2000, n. 9175).

4 - L'impugnata decisione, pertanto, deve essere cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, che, in diversa composizione, applicherà il principio sopra indicato, provvedendo altresì in merito al regolamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in diversa composizione.